Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1315 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1315 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 27507 2008 proposto da:

GABRIELE ANTONIO C.F. GBRNTN6OR25H501S, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DELL’ERBA FRANCO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3117

A.N.A.S. S.P.A. (già ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
ANAS) C.F. 80208450587;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 22/01/2014

A.N.A.S. S.P.A. (già ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
ANAS) C.F. 80208450587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA SANT’ANDREA DELLA VALLE, 4 presso lo ‘stt
rrelQ
.
dell avvocat STUDIO LEGALE D’ERCOLE, rappresentata e

atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

GABRIELE ANTONIO C.F. GBRNTN6OR25H501S;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2526/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 26/11/2007 r.g.n. 751/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato DELL’ERBA FRANCO;
udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

difesa dall’avvocato PALOMBI NICOLA giusta delega in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, Gabriele Antonio deduceva di avere
presentato domanda relativa al bando n.10801 del 19-3-1997, per
partecipare alla selezione per l’assunzione nell’Ente ANAS con la qualifica di

lamentando: a) di avere sostenuto il colloquio con esito positivo ma
successivamente gli era stato comunicato l’annullamento del bando “per
accertato errore tecnico”, con allegato un nuovo bando (n. 25359 del 26-697); b) di avere presentato una nuova domanda; c) di avere proposto
ricorso al TAR awerso la procedura concorsuale e la mancata chiamata a
seguito del bando, ma l’istanza di sospensiva era stata respinta per difetto
di giurisdizione; d) che gli atti depositati dall’Avvocatura dello Stato non
erano sufficienti a chiarire i criteri che avevano portato alla graduatoria
ommt 1ri5to
finale, che lo vIlle escluso nonostante il positivo punteggio raggiunto; e) che
il bando di concorso costituiva una proposta di contratto, inquadrabile nello
schema dell’offerta al pubblico, vincolante il proponente a quanto indicato
riguardo al contenuto del futuro contratto di lavoro e determinante la
conclusione dello stesso.
Il ricorrente chiedeva pertanto che, in via principale, fosse accertato il suo diritto
ad essere valutato secondo i criteri oggettivi stabiliti dal bando di concorso, e non
in base ad un voto non riconducibile ad alcuno dei criteri di valutazione previsti dal
bando, e quindi ad essere assunto dall’ANAS con contratto a tempo determinato,
con le stesse modalità degli altri vincitori.
In subordine, chiedeva la condanna dell’Anas al risarcimento del danno per
equivalente, quantificato nella misura delle retribuzioni percepite a vario titolo
dagli altri candidati che avevano partecipato alla selezione, nonché del danno
morale per il trattamento ricevuto ed il tempo perso nella procedura o in quella
diversa somma ritenuta di giustizia.

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cantoniere e con contratto a tempo determinato di mesi quattro,

Costituendosi in giudizio, l’ANAS eccepiva preliminarmente la litispendenza con il
giudizio pendente dinanzi al TAR e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con sentenza in data 6-2-2004, ritenuta superata l’eccezione di
litispendenza per l’intervenuta rinunzia del Gabriele al giudizio instaurato presso il
TAR, respingeva il ricorso.

Resisteva l’ANAS.
La Corte di Appello di Roma,con pronuncia depositata il 26 novembre 2007, in
riforma della sentenza di primo grado, parzialmente accogliendo la domanda
proposta da Gabriele Antonio nei confronti dell’ANAS Spa, condannava
quest’ultima al risarcimento dei danni, nella misura di quattro mensilità di
retribuzione dell’operaio generico- cantoniere, in relazione alla dedotta illegittima
esclusione del Gabriele dai vincitori del bando di concorso n.25359/97.
La Corte del merito rilevava, innanzitutto, che nell’ambito dei rapporti regolati dal
dritto privato il bando di concorso indetto per l’assunzione di personale costituiva
un’offerta al pubblico nell’ambito della quale l’eventuale violazione delle norme
contrattuali o legali comportava una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro.
Riteneva, poi, che nella specie, nonostante il Bando prevedesse la formazione
della graduatoria solo in relazione alla somma aritmetica dei titoli posseduti, la
Commissione esaminatrice aveva proceduto alla formazione della graduatoria,
come ammesso dalla stessa società, sulla base anche di un asserito criterio di
merito. Tanto, secondo la Corte territoriale, rendeva evidente la violazione, da
parte del datore di lavoro, dei principi di buona fede e correttezza )non risultando
rispettato il criterio di selezione a cui la stessa società si era, con il predetto
Bando, impegnata ad attenersi.
Ciò premesso la Corte distrettuale, dopo aver rilevato che il Gabriele non aveva
impugnato la graduatoria, riconosceva, essendo emersi sufficienti elementi che
ove la società si fosse attenuta ai criteri di cui al Bando il lavoratore si sarebbe
collocato utilmente nella graduatoria, il diritto al risarcimento dei danni pararnetrati
alle retribuzioni che sarebbero spettate ove fosse stato possibile stipulare un
4

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Gabriele.

contratto come quello del Bando. Non stimava la Corte del merito di riconoscere la
sussistenza di un danno morale difettando al riguardo qualsiasi prova e,
comunque, non reputando, avuto riguardo al tipo di assunzione limitata nel
tempo, esservi un’aspettativa tale da pregiudicare i comportamenti del Gabriele.
Avverso questa sentenza il Gabriele ricorre in cassazione sulla base di tre censure,
poi illustrate con memoria. Resiste con controricorso la società intimata che

resiste il Gabriele con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa
sentenza.
1.-Con il primo motivo del ricorso principale il Gabriele, deduce vizio di
motivazione, e specifica, ai sensi dell’art. 366 bis cpc, che la sentenza impugnata
è insufficientemente motivata “nella parte in cui non spiega adeguatamente
perché non può essere accolta la domanda del Gabriele di assunzione presso
4t
l’ANAS e nella parte in cui non tiene conto del principio della traslati° iudícil e del
riconoscimento del bene della vita di cui si chiede la tutela in giudizio”
2.-Con la seconda censura del ricorso principale il Gabriele, denunciando omessa
pronuncia e vizio di motivazione, precisa, ex art. 366 bis cpc cit., che: 1.1a
sentenza è insufficientemente motivata ” nella parte in cui non spiega perché il
risarcimento del danno è limitato solo a quattro mensilità, nonostante l’ampia
domanda del Gabriele senza motivare sull’istanza istruttoria tesa alla verifica della
situazione attuale all’interno dell’ANAS dei vincitori del concorso cui ha partecipato
il Gabriele”; 2.1a sentenza è contraddittoria ” nella parte in cui, pur dando atto
dell’illegittimità del comportamento dell’ANAS nei confronti del Gabriele, non dà
poi seguito alla domanda del ricorrente tesa a ricostruire il reale andamento dei
fatti del concorso in poi per poter quantificare esattamente i danni subiti dal
Gabriele e l’ammontare del risarcimento, limitato a soli quattro mesi, di fatto
mandando indenne l’ANAS dalle responsabilità seguenti al comportamento
illegittimo”.

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impugna, sulla base di un solo motivo, in via incidentale la sentenza di appello, cui

3.-Con la terza censura il ricorrente principale, assumendo violazione dell’art. 2059
cc.. e vizio di motivazione, formula, ex art. 366 bisqp.c. cit., il seguente
quesito:”vero che, ai sensi nell’art. 2059 cc, non è necessaria una prova specifica
dell’esistenza del danno morale quando venga accertato che un concorrente sia
stato illegittimamente escluso dalla graduatoria dei vincitori così venendo privato
del diritto all’assunzione e che la quantificazione del danno può essere disposta in

4.-Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società, allegando violazione degli
artt. 1336 e 1375 cp, pone il seguente quesito: ” se i criteri di selezione interni
previsti dal Regolamento dell’Anas approvato con delibera C.d.A. n. 12 del
27.12.1995 e applicati dall’ANAS in relazione alla selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione della graduatoria propedeutica all’assunzione nell’Ente Anas con
la qualifica di cantoniere e con contratto a tempo determinato di mesi quattro in
prova integrino o meno un offerta al pubblico ex art. 1336 cc e comunque
costituiscano o meno violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui
all’art. 1375 c.c.”.
5.-Osserva il Collegio che è pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, che risulta
infondato.
Infatti il quesito di diritto e, quindi, la censura, sono inconferenti rispetto alla

ratio

deadendi della sentenza impugnata, la quale fonda il suo decisum, non sulla base
della previsione normativa del Regolamento interno dell’Anas, bensì sulla non
osservanza delle regole stabilite dall’Anas nel bando ed al cui non rispetto
riconnette la violazione dei principi di buona fede e correttezza.
AA-

Né la reAla iuris applicata dalla Corte di merito è contraria ai principi stabiliti in
materia da questa Corte, secondo cui il bando di concorso indetto, nell’ambito dei
rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la promozione o il
riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all’esito
di determinate procedure selettive, costituisce un’offerta contrattuale al pubblico
(owero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati),
caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli
che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono
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via equitativa dal giudice”.

ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, awerrà per mezzo
della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite.
Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e
secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di
ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi
correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti
obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso, con la

per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore
del lavoratore che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente
all’espletamento della procedura concorsuale ( Cass. 19 aprile 2006 n. 9049 e,
nello stesso senso t V. anche Cass. 3 marzo 2010 n. 5119 e Cass. 5 marzo 2012 n.
3415).
6.-Passando all’esame del ricorso principale ed in particolare del primo motivo,
rileva la Corte che lo stesso è infondato.
La Corte del merito, invero, dà conto della ragione in base alla quale non ha
ritenuto di accogliere la domanda di assunzione del Gabriele e ciò in quanto,
secondo la Corte territoriale, non risultava impugnata la graduatoria.
Né il ricorrente principale, nel richiamarsi al principio della traslati° iudicii, precisa
—in violazione del principio di autosufficienza che impone la trascrizione di quanto
ad awiso del ricorrente rileva ai fini del decidere- in quali termini la relativa
domanda sarebbe stata proposta innanzi al giudice amministrativo e rispetto a
quale fase processuale si sarebbe verificata la dedotta

traslati° e tanto tenuto

conto, altresì, che nella sentenza impugnata viene evidenziato che il ricorrente
aveva rinunciato al giudizio pendente innanzi al TAR.
Parimenti è infondata la seconda censura del ricorso principale atteso che non è
configurabile il vizio di omessa pronuncia laddove, come nella specie,
raccoglimento di un capo della domanda articolato in via subordinata esclude
implicitamente raccoglimento degli altri capi della domanda.
Né è ipotizzabile il vizio di omessa pronuncia in ordine ad istanze istruttorie
essendo tale vizio prospettabile, piuttosto, con riferimento ad una domanda o
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conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale

un’eccezione autonomamente apprezzabile. Deve inoltre considerarsi che il
ricorrente indica solo genericamente una serie di documenti relativi alla procedura
concorsuale in questione, senza adeguata specificità, in contrasto col principio
dell’autosufficienza.
Nondimeno può ritenersi non sufficientemente motivata la sentenza impugnata in
punto di limitazione del danno. Invero dall’iter argomentativo sviluppato al

solo quello da parametrare a quanto il Gabriele avrebbe ricevuto ove lo stesso
fosse stato assunto.
Né vi è illogicità in tale ragionamento atteso che il Bando di concorso si riferiva
all’assunzione a termine di personale per un periodo di quattro mesi.
Implicitamente, pertanto, la Corte del merito ritiene ininfluente l’istanza istruttoria
del ricorrente.
L’ultima critica del ricorso principale -che va valutata solo come violazione di legge
difettando, quanto al vizio di motivazione, la specificazione, ex art. 366 bis cpc, del
fatto controverso (Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e Cass.S.U. 16 luglio 2012
n.12104)- non può, alla luce della giurisprudenza conforme di questa Corte, essere
accolta.
Infatti questa S.C., anche di recente, ha ribadito che il danno non patrimoniale,
anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma
va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a
presunzioni semplici (Cass.14 maggio 2012 n. 7471).
In conclusione i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la
compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi li rigetta entrambi. Compensa le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2013.

riguardo dalla Corte di Appello si desume che il danno che viene riconosciuto è

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