Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13149 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

IMM. RIVIERA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio

dell’avvocato MATTIA MICHELANGELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TADDEO LUIGI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 30/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2010 dal Presidente e Relatore Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza presentata il 24 gennaio 2001 La S.r.l. Immobiliare Riviera ha richiesto al Comune di Napoli il rimborso dell’imposta ICI versata per gli anni dal 1997 al 2001 relativa ad un immobile di sua proprieta’. Successivamente alla impugnazione del silenzio rifiuto su detta istanza con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, il Comune di Napoli ha riconosciuto il rimborso parziale dell’imposta per le somme versate relative a partire da saldo per l’anno 1998 e per gli anni successivi dal 1999 al 2001. Il ricorso presentato dalla societa’ e’ stato rigettato dalla C.T.P., e tale decisione e’ stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, che con la sentenza oggi impugnata ha accolto l’appello presentato dalla contribuente. La C.T.R., dopo aver rilevato che il Comune aveva gia’ provveduto a rimborsare le somme indebitamente versate per il saldo di imposta del 1998 e per gli anni dal 1999 al 2001, ha ritenuto infondata la tesi prospettata dall’ente, secondo cui nessuna somma era dovuta per l’anno 1997 e per l’acconto 1998, dal momento che l’istanza di rimborso era stata presentata il 24 ottobre 2001 e quindi oltre il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13.

La decisione e’ cosi’ motivata: sin dalla domanda prodotta all’Agenzia delle Entrate al fine di accertare quale sia il soggetto effettivamente tenuto al pagamento del tributo, la soc. ricorrente ha inteso produrre anche domanda di eventuale rimborso per cui non e’ riscontrabile la decadenza del diritto al rimborso dell’imposta versata per l’anno 1997 e acconto anno 1998.

Avverso tale decisione il Comune di Napoli propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi. La societa’ Immobiliare Riviera resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 deducendo la decadenza dal diritto al rimborso ai sensi della norma citata per le somme oggi in contestazione (imposta per l’anno 1997 e acconto per il 1998) in relazione all’avvenuto decorso del termine triennale previsto dalla norma invocata all’epoca della presentazione dell’istanza di rimborso (24 ottobre 2001). Contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., non puo’ ritenersi rilevante la precedente domanda del 22 maggio 2001 presentata alla Agenzia delle Entrate, che non contiene alcuna istanza di rimborso ed e’ stata diretta a soggetto diverso dal Comune.

Con il secondo motivo si rileva il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che non indica le ragioni poste a base del convincimento espresso.

Il primo motivo merita accoglimento. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13 prescrive che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al comune al quale e’ stata versata l’imposta entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e’ stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L’istanza non puo’ quindi ritenersi tempestivamente presentata, ai fini del rispetto del suddetto termine, con la domanda che, secondo la sentenza impugnata, e’ stata presentata il 22 maggio 2001 alla Agenzia delle Entrate, e cioe’ ad un soggetto diverso dal Comune di Napoli, e che, come deduce la stessa societa’ contribuente, era diretta a conoscere chi fosse il soggetto passivo dell’ICI dal 30 luglio 1997 per un immobile alienato dalla societa’.

La sentenza risulta pertanto affetta dalla violazione di legge denunciata, e deve essere annullata, restando assorbito il secondo motivo di gravame.

La causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti di fatto in ordine all’unica questione oggetto della controversia, che riguarda il decorso del termine previsto dalla norma sopra citata per la presentazione dell’istanza di rimborso. Tale termine deve ritenersi scaduto alla data della domanda del 24 ottobre 2001 per quanto attiene al diritto al rimborso delle somme oggi in contestazione, e il ricorso del Comune deve essere quindi accolto con il rigetto del ricorso introduttivo della societa’ contribuente relativamente al rimborso degli importi pagati per l’anno 1997 e per l’acconto 1998.

Si ravvisano giusti motivi, in relazione alle alterne vicende processuali, per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della societa’ contribuente quanto al rimborso delle somme pagate per l’anno 1997 e per l’acconto del 1998. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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