Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13149 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17725/2014 proposto da:

D.B., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO MARTOSCIA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SARTI 4,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAIMONDO AIELLO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1873/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 17.12.1999, B.D. convenne in giudizio D.F.S., per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Lire 105.000.000, quale residuo di un mutuo di Lire 150.000.000, somma che lo stesso D.F. avrebbe riconosciuto come dovuta nel novembre 1988.

Il Tribunale di Napoli, Sez. dist. di Pozzuoli, con sentenza del 2.2.2010, accolse la domanda, condannando il D.F. al pagamento di Euro 54.227,97, oltre interessi dalla domanda e compensando le spese di lite.

Tuttavia, la Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’appello principale, con sentenza del 13.5.2013 riformò la prima decisione, rigettando la domanda attrice.

Il D. ricorre ora per cassazione, affidandosi a due motivi. D.F. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “Violazione art. 360, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Vizio di motivazione. Insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte di appello circa la valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale che ha costituito un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione art. 116 c.p.c. – Erronea valutazione della prova testimoniale. Violazione art. 232 c.p.c. – Erronea valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale – Omesso esame degli ulteriori elementi di prova rectius indiziari, tale da ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. Falsa applicazione della norma racchiusa nell’art. 232 c.p.c. (…). Violazione art. 253 c.p.c. – Erronea valorizzazione della norma che consente al giudice di rivolgere ai testimoni tutte le domande utili a chiarire i fatti. Erroneo convincimento che l’omessa richiesta di domande al B. dovesse costituire appiattimento negativo alla sua deposizione. Mancata valorizzazione della deposizione della teste D.L.”, il ricorrente afferma in buona sostanza che la Corte d’appello avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie ed in particolare la mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale, e ciò al fine di ritenere provata la dichiarazione ricognitiva del debito che, a dire del D., sarebbe stata rilasciata dal D.F. dinanzi a testimoni nel novembre 1988.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “Violazione art. 360, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione art. 2697 c.c., comma 2 – Difetto assoluto di prova in ordine alla natura degli interessi – Difetto assoluto di prova sull’ammontare degli stessi; vizio di motivazione. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso – gli interessi superiori al tasso legale – e decisivo per il giudizio; motivazione solo apparente. Errore sistematico. Erroneo esame degli atti. Difetto di istruttoria”, si rileva che la Corte d’appello avrebbe errato anche in relazione all’affermazione per cui mancherebbe la prova che nella specie furono pattuiti interessi in misura superiore al tasso legale.

2.1 – I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono palesemente inammissibili. 2.2 – A parte l’inammissibilità delle censure (comuni ad entrambi i motivi) inerenti al vizio di motivazione, stante il tenore del “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e la circostanza che il D. non ha neanche dedotto che la motivazione della sentenza impugnata non integri neppure il “minimo costituzionale” (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), a ben vedere il ricorrente – nonostante la corposa rubrica che precede specie il primo motivo – non spiega quali specifici principi di diritto sarebbero stati violati dalla Corte d’appello, limitandosi a propugnare, in definitiva (ma, anche qui, inammissibilmente), una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice del merito. Infatti, “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 7921/2011).

Anche la censura inerente la questione degli interessi, infine, è palesemente inammissibile. Infatti, detta questione è stata considerata dalla Corte d’appello come un argomento ad abundantiam, proprio perchè essa aveva già ritenuto non raggiunta la prova sulla ricognizione del debito e, quindi, sulla stessa debenza della somma pretesa in linea capitale. La censura in esame, quindi, non coglie neanche la ratio decidendi della sentenza impugnata.

3.1 – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , art. 1, comma 17).

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese forfetarie in misura del 15%, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228. art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio Dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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