Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13149 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9485-2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato GARAU PAOLO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo

studio dell’avvocato Panzolini Mauro, che la rappresentata e difende

unitamente all’Avvocato CATALDI ROSSANA;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 19048/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La s.p.a. UnipolSai ha convenuto avanti al giudice di pace di Roma la s.p.a. Poste Italiane. Per chiedere l’accertamento della responsabilità di questa, quale banca negoziatrice, nell’attività di individuazione del soggetto destinatario della prestazione di cui al presentato assegno di traenza non trasferibile (con valore facciale di Euro 3.000,00); e conseguente condanna alla restituzione delle somme così versate a soggetto non legittimato, nonché al risarcimento del danno in via ulteriore patito.

Con sentenza pubblicata nel giugno 2013, il giudice ha respinto la domanda attorea.

2. – UnipolSai ha presentato appello avanti al Tribunale di Roma. Che lo ha respinto con sentenza depositata il 10 ottobre 2017.

3. – La pronuncia ha rilevato, in particolare, che – nell’ipotesi di azione promossa dalla banca trattaria nei confronti della banca negoziatrice – sull’attore incombe “la prova della scarsa o inesistente diligenza della banca negoziatrice nelle operazioni di incasso del titolo. In detta prospettiva, atteso che nell’ipotesi in esame occorre una valutazione in concreto del comportamento dell’odierna appellata da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, deve rilevarsi che l’identificazione del presunto intestatario dell’assegno mediante due documenti di riconoscimento non determina alcuna valutazione di responsabilità a carico delle Poste Italiane, le quali, stante la mancanza di ogni alterazione formale dell’assegno posto all’incasso, hanno correttamente proceduto al pagamento del titolo”.

4. – Avverso questo provvedimento UnipolSai ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito, con controricorso, Poste Italiane.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. – Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione della norma dell’art. 43 legge assegni, “laddove il Tribunale in appello ha ritenuto la banca esente da responsabilità, nonostante avesse pagato un assegno non trasferibile all’illegittimo prenditore”.

Sostiene in proposito il ricorrente che, “una volta provato che l’assegno emesso a favore di S.M. é stato invece pagato al signor P.D., sorge la responsabilità della banca girataria, per avere pagato l’assegno munito di intrasferibilità a terzi”.

Con distinto rilievo, aggiunge poi che comunque il Tribunale ha errato perché si é limitato ad “affermare come non possa configurarsi alcuna colpa in merito al comportamento della banca, tenuto conto che i documenti riportavano il medesimo nominativo dell’intestatario del titolo”: in realtà, la norma dell’art. 43 legge assegni prevede una “responsabilità dell’istituto indipendente da colpa”.

6. – Il motivo non può essere accolto.

Secondo quanto accertato dalla sentenza di Cass., Sezioni Unite, 25 maggio 2018, n. 12477, “ai sensi dell’art. 43 legge assegni, comma 2, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nella identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di intrasferibilità a persona diversa dell’effettivo beneficiario, é ammessa a provare che l’inadempimento non le é imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2 “.

7. – Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione delle norme degli artt. 1176 e 1992 c.c. “in relazione alla diligenza delle Poste nell’esecuzione del pagamento e conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti; dell’art. 116 c.p.c. con riferimento alle prove offerte nella parte in cui non é stata accertata la responsabilità dell’istituto negoziatore”.

Afferma dunque il ricorrente che, contrariamente a quanto riscontrato dalle pronunce del merito, l’assegno in questione era stato “visibilmente contraffatto”: nel senso che esso, “originariamente intestato al signor S.M., veniva bancato da tale P.D. c/o S.M.”, un nuovo nominativo venendo “inserito” prima di quello originario.

8.- Il motivo é inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non indica gli atti, né i termini in cui, nell’ambito dei giudizi del merito, avrebbe rilevato la conformazione dell’assegno, che in questa sede ha assunto. Il motivo non rispetta, pertanto, il pur necessario requisito dell’autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c..

9. – In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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