Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13148 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2388/2018 proposto da:

C.L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARESE

46, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO BUCCI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARIA ASSUNTA MILONE;

– ricorrente –

contro

AUTOVITULLI & DEL COLLE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 224/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso, declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato Maria Assunta Milone, difensore della ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.S. e C.L.R. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli la ditta Autovitulli & Del Colle s.r.l., esponendo di aver acquistato un’autovettura usata dalla società convenuta che, subito dopo l’acquisto presentava gravi vizi occulti, regolarmente denunciati e non riparati; chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni consistiti nel rimborso delle spese sostenute per noleggiare un’auto sostitutiva, pari ad Euro 1810,96, le somme spese per il ripristino del mezzo pari ad Euro 1.770,00 ed i danni subiti per il disagio.

1.1. Si costituiva la ditta Autovitulli & Del Colle s.r.l. e deduceva che il veicolo era perfettamente funzionante al momento della consegna e che il vizio era stato causato da un uso anomalo del mezzo, che aveva percorso un numero di chilometri superiore alla norma ed alla carente manutenzione.

1.2. Il Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli, rigettava la domanda.

1.3. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso in data 22.6.2017.

1.4. La corte di merito accertava che gli attori, che avevano acquistato l’autovettura in data 7 marzo 2006, non avevano provato che i vizi si fossero manifestati pochi giorni dopo la consegna ma solo nel giugno 2006, ovvero dopo tre mesi; osservava che il veicolo era stata venduto quando aveva già percorso 140.000 chilometri e la stessa attrice aveva ammesso di aver fatto un uso anomalo del mezzo. Ella aveva percorso il tratto (OMISSIS) due volte al giorno e, dalle fatture della ditta noleggiatrice del veicolo sostitutivo, era emerso che, dall’1 al 14 settembre, detta autovettura aveva percorso oltre 54.000 Km, sì da considerare eccezionale l’utilizzo del mezzo. Inoltre, era emerso dalla valutazione delle deposizioni testimoniali che l’auto, prima della vendita, era stata accuratamente controllata ed era risultata perfettamente funzionante, tanto che non aveva presentato problemi fino a giugno 2006; le sostituzioni, avvenute nel 2008, erano state determinate dall’eccessivo chilometraggio percorso in assenza di ordinaria manutenzione.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.L.R. sulla base di due motivi.

2.1. La ditta Autovitulli & Del Colle s.r.l. ed A.S. non hanno svolto attività difensiva.

2.3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado Mistri, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 128,129,130,132 e 135 del Codice del Consumo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito applicato alla fattispecie la normativa relativa al contratto di vendita e non il Codice del Consumo, con particolare riferimento all’art. 130 del Codice del Consumo, che prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità, erroneamente ritenendo che l’autovettura, che aveva già percorso 140.000 km al momento dell’acquisto, avesse subito un utilizzo anomalo. Detta conclusione era stata erroneamente tratta dalle fatture relative all’autonoleggio dell’auto sostitutiva, da cui era risultato che in due settimane, il mezzo avrebbe percorso altri 54.818,00 Km, mentre tale dato si riferiva ai chilometri complessivamente percorsi dall’autovettura noleggiata. Inoltre, vi sarebbe stata una violazione dell’art. 132 del Codice del Consumo, che prevede una presunzione del difetto di conformità del bene, qualora i vizi si manifestino entro sei mesi dalla consegna mentre, nella specie, i vizi si sarebbero presentati tre mesi dopo la consegna, con conseguente inversione dell’onere della prova, in capo alla concessionaria, della loro insussistenza al momento della vendita.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. L’art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”; l’art. 1469 bis c.c., introdotto dall’art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”.

1.3. Esiste, dunque, nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n. 14775).

1.4. E’ necessario tuttavia che sussistano i presupposti per l’applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate.

1.5. A tal fine, va osservato che l’art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo “Della vendita dei beni di consumo”, per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1” (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.).

1.6. Alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e segg., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.

1.7. Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.

1.8. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonchè alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.

1.9. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest’ultimo.

1.10. Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.

1.11. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poichè il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.

1.12. Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l’inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013 (Rv. 627467 – 01).

1.13. Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poichè prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 120 (cd. codice del consumo), come già previsto del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 8 – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – a norma dell’art. 118 dello stesso codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29828; Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29828).

1.14. D’altra parte è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l’esistenza del vizio.

1.15. Del resto, l’art. 132 del Codice del Consumo deve essere letto in combinato disposto con la direttiva Europea n. 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il Codice del consumo costituisce la legge di trasposizione in Italia.

1.16. La prefata direttiva CE indica il nucleo essenziale dei diritti del consumatore e, rimarcando il principio di gratuità, stabilisce che “Il venditore è responsabile, a norma dell’art. 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all’art. 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna. 2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti, l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto”.

1.17. Grava, quindi, sul consumatore il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l’esistenza del difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, nè che venga indicata la causa precisa di tale difetto.

1.18. Infatti, risulterebbe troppo oneroso per il consumatore, in fase di presentazione della denuncia di non conformità del prodotto, assolvere l’onere probatorio mediante l’allegazione del vizio specifico da cui è affetto il prodotto, ciò che richiederebbe l’accesso a dati tecnici del prodotto nonchè un’assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella più agevole disponibilità del venditore (e che a questi non sarebbe eccessivamente oneroso chiedere di apprestare in occasione della diagnosi della natura del difetto di conformità denunciato).

1.19. A conferma di tali conclusioni, appare utile qui richiamare la sentenza della Corte di giustizia 4 giugno 2015, causa c-497/13 (nota come il caso Faber), in cui i giudici di Lussemburgo (cfr. punti 62 e 63) ricordano “come emerge dalla formulazione dell’art. 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, letto in combinato disposto con il suo considerando 19, e dalla finalità perseguita da tale disposizione, l’onere fatto gravare in tal modo sul consumatore non può spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformità. Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si può esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell’inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di tale bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinchè l’informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato”.

1.20. Tanto premesso, nel caso di specie, la corte di merito ha erroneamente applicato le norme civilistiche in materia di vendita e non la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla sentenza impugnata che l’autovettura era stata alienata da un operatore commerciale, una concessionaria di rivendita di autovetture usate, ad una persona fisica, che l’aveva acquistata per ragioni personali.

1.21. Era, quindi applicabile il codice del consumo, con particolare riferimento al regime probatorio agevolato in favore del consumatore, in quanto i vizi si manifestarono entro i sei mesi dalla consegna. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che l’autovettura venne consegnata il 7.3.2006 e la prima segnalazione avvenne nel giugno 2006.

1.22. In tal caso, la corte di merito avrebbe dovuto accertare se il vizio fosse stato denunciato entro due mesi dalla scoperta del vizio e, trattandosi di vizio che si era manifestato entro sei mesi dalla consegna, applicare la presunzione di responsabilità a carico del venditore, a meno che tale ipotesi fosse incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

1.23. A tal fine, non era sufficiente affermare che l’auto fosse stata controllata prima della vendita e che fosse stato effettuato un tagliando; era, invece necessario verificare al momento della denuncia del vizio, la causa che lo aveva generato, facendo ricorso all’assistenza tecnica di cui disponeva la concessionaria.

1.24. Solo all’esito di tale accertamento, la corte di merito avrebbe potuto fare riferimento all’uso anomalo del mezzo, effettuato sulla base del chilometraggio dell’autovettura oggetto del contratto o facendo ricorso alle presunzioni.

1.25. Il motivo va, pertanto, accolto; la sentenza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione che si atterrà ai seguenti principi di diritto:

“In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica”.

“Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicchè è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c.”

1.26. Va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla natura del vizio che l’autovettura presentava sin dal momento della consegna.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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