Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13148 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

L.S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 24/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2010 dal Presidente e Relatore Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1994 la sig. L.M.G. impugno’ il silenzio rifiuto di un’istanza per il rimborso dell’eccedenza pagata sull’importo dovuto per l’imposta ICI del 1993. Il ricorso – al quale il Comune di Napoli aveva resistito deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva (spettando all’Amministrazione Finanziaria la gestione dell’imposta per l’anno 1993) – fu respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Un nuovo procedimento e’ stato promosso per il riconoscimento del diritto al rimborso da L.S.A., erede della contribuente, nei confronti della Direzione Regionale delle Entrate, con ricorso depositato il 12 dicembre 1997. Il ricorso e’ stato respinto dalla C.T.P., con decisione che la Commissione Tributaria Regionale ha riformato con la sentenza oggi impugnata, accogliendo l’appello della sig. L.. La Commissione Regionale, per quanto qui rileva, ha disatteso l’eccezione di inammissibilita’ del gravame, sollevata dal Comune (che non aveva partecipato al giudizio di primo grado) rilevando – in relazione alla modificazione della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 18 ad opera della L. n. 146 del 1998, art. 3 in ordine alla titolarita’ del rapporto di imposta per l’anno 1993 – l’avvenuto trasferimento ai comuni della legittimazione passiva per le istanze di rimborso, che configurava per il procedimento in corso un’ipotesi di successione particolare nel rapporto controverso.

Avverso tale decisione il Comune di Napoli propone ricorso per cassazione con tre motivi. La parte intimata non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso contiene la denuncia di nullita’ della sentenza impugnata e del procedimento, violazione del giudicato ed omessa pronuncia; si rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del giudicato formatosi, come eccepito dalla parte, con la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 460 del 4/12/1997, depositata il 22/12/1997, con la quale fu dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso proposto da L.M.G. (dante causa di L.S. A.) per difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli.

Il motivo non merita accoglimento, perche’ la sentenza cui si fa riferimento non e’ stata prodotta in atti con il relativo certificato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., attestante il passaggio in giudicato della decisione; in mancanza di questa produzione non puo’ dirsi acquisita la certezza della formazione del giudicato, necessaria perche’ lo stesso possa far stato nel processo (giurisprudenza costante: v. per tutte, fra le piu’ recenti, Cass. 24 novembre 2008 n. 27881, 8 maggio 2009 n. 10623).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. c) rilevandosi che nell’atto introduttivo dell’appello manca l’indicazione dell’Ufficio del Ministero delle Finanze o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso venne proposto.

La censura e’ manifestamente infondata, atteso che nel procedimento di appello il contraddittorio si e’ regolarmente costituito con il Comune di Napoli, che ha partecipato al giudizio. Non e’ quindi rilevabile alcuna incertezza sull’identificazione de soggetto nei cui confronti era diretto l’atto di impugnazione; la relativa indicazione non richiede del resto formule particolari e puo’ essere ricavata anche dal contenuto del ricorso (Cass. 18 maggio 2009 n. 11475).

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 che prescrive la proposizione del ricorso in appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, perche’ questo e’ stato instaurato dalla sig. L. nei confronti della sola Direzione Regionale delle Entrate, e il Comune di Napoli non ne ha fatto parte.

Il motivo e’ infondato. La sentenza impugnata risulta conforme al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 3 ha determinato, per l’anno 1993, il trasferimento della titolarita’ attiva del rapporto d’imposta dallo Stato – cui in precedenza era stata, solo per quell’anno, transitoriamente attribuita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 18 – ai comuni, ivi compreso il compito di provvedere ai rimborsi dell’imposta indebitamente versata. La sostituzione “ope legis” dei comuni allo Stato comporta, relativamente alle cause pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998 (15 maggio 1998), il trasferimento della legittimazione, sia attiva che passiva, ai comuni medesimi – come si desume anche dalla disciplina attuativa del citato art. 3 della L. n. 146 del 1998, adottata con il D.M. 24 settembre 1999, n. 367 -, configurandosi un’ipotesi, sia pur atipica, di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c.. Pertanto, in base alla disciplina dettata da quest’ultima norma, il processo, iniziato prima di detta successione, prosegue tra le parti originarie – essendo l’intervento o la chiamata in causa del successore (il comune) meramente facoltativi – e la sentenza pronunciata nei confronti dell’amministrazione finanziaria, la quale conserva la legittimazione passiva, spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (Cass. 8 novembre 2002 n. 15684,11 aprile 2003 n. 5748).

Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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