Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13148 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5844/2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO PANOZZI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AREZZO, in persona del Vicesindaco pro tempore

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II

N. 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ STUDIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO PASQUINI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 706/2014 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata

il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il sig. A.M. presentava appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arezzo del 16/07/2012 che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni, patiti a seguito di incidente avvenuto in data (OMISSIS) in una via cittadina del Comune di Arezzo, a causa di inidonee misure adottate dal Comune in presenza di una forte nevicata.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell’08/07/2014, rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Il Giudice riteneva che l’ente proprietario di una strada non sia sempre e comunque responsabile ex art. 2051 c.c., dei danni occorsi a causa della difettosa manutenzione della stessa, ma solo ove gli si possa attribuire la qualifica di “custode” e sempre che la strada sia soggetta al pubblico transito.

Richiamata la giurisprudenza di questa sezione (Cass., 3, 12/04/2013 n. 8935, che presume la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., salva la prova della imprevedibilità dell’evento) Il Tribunale ha ritenuto che l’applicazione dell’art. 2051 c.c., dipenda dalla risoluzione di una quaestio facti, se ricorrano cioè in concreto le condizioni per attribuire all’ente la qualifica di custode.

In ogni caso, anche qualora si desse per scontata la natura di custode, il Tribunale ha ritenuto, in adesione alla pronuncia di questa sezione 22/10/2013 n. 23919, di dover accertare se, a fronte dell’obbligo del Comune di manutenzione delle strade, non sussistesse, nel caso concreto, un comportamento del danneggiato tale da incidere nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso, specie in presenza di uno stato dei luoghi di obbiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cass., 3, 5/2/2013 n. 2660).

Alla stregua di tutti questi principi, il Tribunale ha ritenuto non meritevole di accoglimento l’argomento dell’appellante, secondo il quale non poteva ritenersi esigibile dal cittadino la rinuncia ad un giorno di lavoro, peraltro importante, perchè in periodo natalizio.

Il Giudice, con motivazione immune da censure, ha ritenuto che, in previsione di una nevicata forte, il rischio di gravi problemi alla viabilità fosse talmente alto e tanto facilmente prevedibile che solo motivazioni più pressanti (ad es. questioni di salute) avrebbero potuto rendere comprensibile e non avventato l’uso di un veicolo.

Nel caso in esame il nesso eziologico tra il comportamento del Comune ed il danno era stato certamente interrotto dal comportamento del danneggiato che, incurante della situazione dei luoghi ed in presenza di massiccia nevicata, aveva accettato il rischio di entrare nelle stradine del centro storico.

Avverso la suddetta sentenza l’ A. ha notificato ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste il Comune di Arezzo con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il Comune di Arezzo dovesse essere qualificato “custode” della strada dove, invece, tale qualità avrebbe dovuto essere esclusa, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, e comunque rilevabile solo dalle parti e non d’ufficio dal giudice.

Il motivo è infondato in quanto la qualità di custode, in capo al Comune, è sempre stata pacifica tra le parti e la sentenza ha argomentato adeguatamente anche in relazione al fatto che detta qualità non fosse mai stata contestata dal Comune di Arezzo. Invero ad una attenta lettura della sentenza la questione del rapporto di custodia tra il Comune e la strada non ha affatto costituito ratio decidendi dell’impugnata sentenza, di guisa che la censura è priva di rilevanza e di decisività.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la sentenza non avrebbe tenuto conto che la circolazione del veicolo, in presenza di una inefficiente risposta dell’amministrazione all’eccezionale nevicata, non interrompeva il nesso causale tra il comportamento dello stesso Comune e la produzione dell’evento.

Il motivo è inammissibile in quanto la censura è di merito e non può trovare ingresso in questa sede. Sussiste inoltre un diverso rilievo di inammissibilità della censura posto dalla presenza di una cd. “doppia conforme” che preclude al ricorrente, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, di prospettare un vizio di motivazione quale è certamente quello dedotto nel caso di specie, ancorchè formalmente rappresentato quale violazione di legge.

Con il terzo motivo di ricorso l’ A. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine al capo di sentenza che non ha compensato le spese di lite.

Il motivo è infondato in quanto il regime delle spese segue la soccombenza sicchè alcuna censura può essere mossa alla sentenza nella quale l’ A. è risultato del tutto soccombente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 1.400, oltre Euro 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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