Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13147 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27570/2015 proposto da:

EFFEMME COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA N. 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO DI CAGNO, EMANUELE

CARADONNA, ANTONIO MAFFEI;

– ricorrente –

M.G., D.C.E., D.C.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE N. 5637, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentati e difesi dagli

avvocati GIOVANNA CARROZZO, SALVATORE CARROZZO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

sul ricorso 27570/2015 proposto da:

– ricorrenti –

avverso la sentenza n. 1094/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha chiesto la improponibilità del ricorso

principale, in subordine accoglimento del principale assorbito

l’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.C.E. e B. e M.G. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la società Effemme Costruzioni S.r.l. per chiederne la condanna a destinare effettivamente a parcheggio l’area vincolata a tale uso con apposito atto sottoscritto il 27 marzo 2002, nonchè a risarcire loro il danno patito per non aver potuto fruire di quell’area di parcheggio.

Le attrici premettevano in fatto di aver acquistato dalla convenuta tre appartamenti nell’edificio di nuova costruzione realizzato in (OMISSIS) dalla predetta società al civico (OMISSIS) e lamentavano che la convenuta in violazione del vincolo di destinazione aveva loro precluso l’utilizzazione della predetta area, resistendo alle reiterate sollecitazioni a rispettare la destinazione vincolata.

Le medesime attrici chiedevano, pertanto, il riconoscimento di un diritto reale sull’area e prospettavano, in via principale, un diritto di proprietà in virtù del collegamento pertinenziale con l’edificio, in subordine, un diritto di uso o di servitù di parcheggio in favore degli appartamenti di loro proprietà.

2. Il Tribunale di Bari, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva in parte la domanda dichiarando la natura pertinenziale dell’area di parcheggio, limitatamente ad una porzione pari a metri quadri 49,37, con conseguente diritto all’uso di tale porzione da parte dei condomini dell’edificio e condannava la convenuta a consegnare la chiave del cancello di accesso all’area e alla realizzazione delle opere necessarie per rendere possibile tale accesso. Il giudice di primo grado ometteva di pronunciarsi sulla domanda di danni.

3. La Società Effemme proponeva appello avverso tale sentenza. Le appellate proponevano appello incidentale per ottenere l’accoglimento della domanda per il risarcimento dei danni che il primo giudice non aveva esaminato.

4. La Corte d’Appello di Bari accoglieva solo in parte l’appello principale, rigettava l’appello incidentale e confermava nel resto la sentenza impugnata.

In particolare, la Corte d’Appello ribadiva l’obbligo dell’appellante di destinare a parcheggio la superficie nella proporzione prevista dalla normativa vigente.

4.1 Secondo la Corte d’Appello, invece, la sentenza doveva essere riformata in relazione alla dichiarazione di natura pertinenziale dell’area di metri quadri 49,37, rispetto all’intero edificio edificato al civico (OMISSIS) e al conseguente riconoscimento del diritto d’uso di tale area a tutti i condomini ancorchè estranei al giudizio.

Infatti, per l’espresso dettato della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, comma 2, gli spazi per parcheggi realizzati in forza del comma 1, non sono gravati da vincoli di pertinenzialità di sorta nè da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. Quello che competeva alle attrici era, dunque, solo il diritto d’uso che era stato oggetto della domanda subordinata e la Corte d’Appello poteva statuire solo nei confronti delle parti del giudizio.

Quanto, invece, all’appello incidentale non vi era alcuna prova del danno atteso che ognuna delle attrici aveva avuto a disposizione un box auto e non aveva dedotto nè provato quale danno avesse subito per non aver potuto disporre dello spazio supplementare.

5. Effemme Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di nove motivi.

6. D.C.E. e B., e M.G. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto a loro volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

7. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, come modificato dalla L. n. 122 del 1989, art. 2, comma 2, nel combinato disposto con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Modugno.

La società ricorrente premette di aver destinato a parcheggio un’area superiore a quella prevista dalla legge e dalle norme tecniche del Comune oltre che dal contratto. La medesima ricorrente evidenzia, inoltre, che il calcolo della superficie che doveva essere adibitR a parcheggio non poteva essere effettuato cumulativamente nei confronti delle tre attrici acquirenti di singoli distinti appartamenti, ma doveva essere calcolato singolarmente per ognuna di esse.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

La ricorrente ripropone il medesimo motivo sotto il profilo della violazione della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c..

La condanna della società Effemme non poteva avvenire a favore dei condomini dell’edificio e la Corte d’Appello non poteva attribuire alle sole tre attrici la stessa superficie di metri quadri 49,37 asseritamente spettante a tutti condomini, perchè le attrici agivano esclusivamente in relazione ai singoli diritti di ciascuna di esse.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione art. 360 c.p.c., n. 3, violazione art. 2697 c.c..

La Corte d’Appello, in violazione dell’art. 2697 c.c., ha attribuito la superficie di metri quadri 49,37 alle attrici senza che queste avessero dimostrato che i metri quadri destinati a parcheggio da loro ricevuti erano insufficienti a soddisfare i requisiti di legge.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 1150 1942, art. 41 sexies, introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18 e modificato dalla L. n. 122 del 1989, art. 2 e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Modugno.

In sostanza secondo la ricorrente gli spazi previsti per parcheggi dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, non si sommano rispetto a quelli di cui all’art. 6 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Modugno. Pertanto, poichè la superficie utile dello spazio adibito a parcheggio era pari a metri quadri 334,60, superiore a quello previsto dal progetto, pari a metri quadri 320,94, era rispettato il requisito della superficie minima da destinare a parcheggio.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: error in iudicando relativamente alla valutazione della superficie di metri quadri 49,37, quale zona il cui uso le attrici avevano diritto di rivendicare.

Violazione art. 360 c.p.c., n. 3, falsa applicazione della L. n. 1150 del 1943, art. 41 sexies, come modificato dalla L. n. 122 del 1989, art. 2, comma 2 e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Modugno.

A parere della ricorrente il giudice del gravame sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione per aver confuso i valori minimi prescritti dal dettato normativo, interpretandoli come standard massimi di riferimento e non considerando, invece, che il costruttore una volta rispettati i parametri minimi di legge, può realizzare spazi a parcheggio diversi tra loro ovvero di dimensioni maggiori rispetto ai suddetti valori e che, una volta rispettati i valori minimi, la restante parte dello spazio destinato a parcheggio rientra nella disponibilità del costruttore che può destinarlo al servizio di uno o di un altro appartamento.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: error in iudicando relativamente alla normativa in tema di cessione autonoma delle aree destinate a parcheggio. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, come modificato dalla L. n. 122 del 1989, art. 2, comma 2, nel combinato disposto con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Modugno.

In sostanza la censura è ripetitiva della precedente, sostenendosi che rientra nella disponibilità del costruttore destinare la parte eccedente i minimi previsti dalla legge dello spazio destinato a parcheggio al servizio di uno o di un altro appartamento, sicchè nella specie l’area in contestazione era stata destinata a parcheggio del nono appartamento costruito e rimasto invenduto.

7. Il ricorso è improcedibile per non aver depositato il ricorrente la sentenza impugnata con la relativa notifica al fine di consentire a questa Corte di valutare la tempestività dell’impugnazione.

La previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez. U., Ord. n. 9005 del 2009.)

Nella specie la notifica della sentenza non è stata prodotta neanche dalla controparte e non si rinviene negli atti a disposizione di questa Corte, sicchè non può trovare applicazione neanche l’interpretazione secondo la quale: “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Sez. U., Sentenza n. 10648 del 2017).

8. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2043 c.c..

In caso di mancato godimento del diritto d’uso di un’area destinata a parcheggio il danno è in re ipsa e, dunque, ha errato la Corte d’Appello nel rigettare la domanda di risarcimento per mancanza di prova del danno.

9. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 90 c.p.c..

Il giudice dell’appello avrebbe omesso completamente di decidere in ordine al motivo di gravame relativo alla decisione del giudice di primo grado di compensare per metà le spese del giudizio.

10. Il terzo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 90 c.p.c..

Le ricorrenti in via incidentale censurano la decisione di compensare le spese del giudizio d’appello perchè l’errore del primo giudice non era loro addebitabile.

11. Il ricorso incidentale è inefficace.

Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo il quale: “Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale -, bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità” (ex plurimis Sez. 3, Ord. n. 19188 del 2018, Sez. 6-5, Ord. n. 2381 del 2014 n. 2381 del 2014, Sez. U, Sent. n. 9741 del 2008).

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e inefficace il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000 più Euro 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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