Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13147 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/06/2016), n.13147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27133/12 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B.

Tiepolo n. 21, presso lo studio dell’Avv. Alessandro De Belvis,

che con l’Avv. Giorgio Maggi, lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ape legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza 51/64/12 della Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia sez. staccata di Brescia, depositata il 20 marzo

2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 51/64/12 depositata il 20 marzo 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 61/15/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, respingeva il ricorso promosso da L.P. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale venivano revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temporis, relativamente all’acquisto di un’abitazione “in Comune di (OMISSIS)”, che l’Ufficio aveva ritenuto di lusso al sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in quanto avente una superficie utile complessiva superiore a mq. 240.

All’esito della disposta CTU, la CTR accertava difatti che l’abitazione aveva una superficie utile complessiva superiore a mq.

240 e composta da “una superficie esterna di mq. 180,48, ua superficie utile Interna dei vani abitabili al piano terra di mq.

147,21, una superficie utile interna di altri vani al plano interrato di mq. 149,08, un portico ingresso al piano terra di mq. 3,99, locali abitabili al plano terra con altezza utile di ml. 3,15, locali accessori al piano interrato con altezza utile di ml. 2,65”.

Contro la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui l’Ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, lamentava che la CTR avesse omesso di spiegare le ragioni per cui “i locali accessori posti al plano interrato” dovevano rientrare nel calcolo della superficie e mentre era invece evidente “la inidoneità dei locali posti all’interrato ad essere abitati”.

Il motivo è infondato perchè in realtà, come emerge da quanto ricordato in narrativa del presente, la CTR ha chiaramente spiegato che l’altezza di m. 2,65 rendeva “abitabili” i locali ubicati dell’internato e che per tale ragione la superficie degli stessi doveva essere computata per stabilire se la casa era di lusso.

2. Con il complesso secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 1, nota 2 bis, Tariffa Parte 1 allegata al D.P.R. 26 arile 1986, n. 131 e del D.M. 2 agosto 1969, n. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la contribuente deduceva:

2.1. Sotto un primo profilo che la situazione accertata dal CTU non era quella al momento dell’acquisto come da documentazione “spillata” al ricorso e che pertanto l’accertamento della CTR era stato “falsato da un erroneo apprezzamento”.

Per quest’aspetto il motivo è preliminarmente inammissibile perchè in realtà non si censura una violazione di legge, bensì una valutazione di prove documentali e della CTU che avrebbe potuto essere denunciata soltanto per vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass., sez., lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1, n. 4178 del 2010).

2.2. Sotto un secondo profilo il contribuente sosteneva che superficie utile complessiva da computarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.M. del 1969 cit., fosse soltanto quella dei locali “abitabili”, mentre invece la CTR aveva erroneamente messo nel calcolo anche i locali accessori posti nell’interrato che a causa dell’altezza inferiore di cm. 5 rispetto a quella prescritta di m.

2,70 non erano “abitabili” ex Delib. della Giunta Regionale ecc..

Anche tenendo in disparte i numerosi profili di inammissibilità del profilo del motivo all’esame, per es. con riferimento alla mancata trascrizione della Delib. della Giunta Regionale in considerazione che il principio iura novit curia non comprende le fonti regolamentari (Cass. sez. trib. n. 22698 del 2009; Cass. sez. trib.

n. 23093 del 2005), il profilo medesimo sarebbe comunque anche Infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte consolidatosi ormai nel senso di ritenere che l'”abitabilità” dei vani non sia questione incidente sul computo della “superficie utile complessiva”, in base alla quale devesi stabilire se un’abitazione sia o no di lusso al sensi dell’art. 6 D.M. del 1969 cit. ed essendo unicamente rilevante che i vani la cui superficie deve essere computata siano “utilizzabili” e come in effetti la CTR ha quindi nella sostanza correttamente accertato (Cass. sez. trib. n. 1173 del 2016; Cass. sez. trib. n. 25674 del 2013).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare le spese processuali, queste liquidate in Euro 4000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA