Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13146 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23033/2014 proposto da:

GRUPPO GENERALI IMMOBILIARE SAS, in persona del suo amministratore e

legale rappresentante N.G.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE ANICIO GALLO, 194, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO LA GATTUTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO GAVINO MAMELI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ IMMOBILIARE MEDITERRANEA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 261/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 28/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– con la sentenza qui impugnata la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari ha rigettato l’appello proposto dal Gruppo Generali Immobiliare S.a.s. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari pubblicata in data 29 settembre 2011. Questa aveva dato atto del pagamento della somma di Euro 120.000,00 effettuato dalla Società Immobiliare Mediterranea in favore dell’attrice Gruppo Generali Immobiliare S.a.s. ed aveva rigettato la domanda di quest’ultima di condanna della controparte al pagamento della somma ulteriore di Euro 200.000,00, compensando le spese di lite;

– la Corte d’appello ha confermato la decisione del primo giudice, con la quale era stato escluso il diritto dell’attrice (che aveva avuto mandato irrevocabile ed esclusivo a vendere taluni immobili di proprietà della convenuta) al pagamento della somma di Euro 200.000,00, pretesa quale risarcimento del danno per ingiustificata violazione del diritto di esclusiva. Il Tribunale aveva ritenuto vessatoria, e quindi dichiarato nulla, ai sensi degli artt. 33 e 34 del codice del consumo, la clausola D) del contratto di mediazione che imponeva la penale del 6% del prezzo minimo in caso, tra l’altro, di vendita diretta. La Corte d’appello, modificando la ragione della decisione, non si è pronunciata in diritto sulla validità della clausola; invece, ha ritenuto che fosse mancata la prova della vendita diretta a terzi (da parte della mandante Società Immobiliare Mediterranea), che la parte attrice aveva posto a fondamento della richiesta di pagamento della penale, in forza della citata clausola del contratto;

– la Corte territoriale, rigettato il gravame, ha condannato l’appellante alle spese del grado;

il ricorso è proposto dal Gruppo Generali Immobiliare s.a.s. con tre motivi;

– l’intimata Società Immobiliare Mediterranea S.r.l. non ha svolto attività difensiva;

– fissata la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– col primo motivo è dedotta violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 343 c.p.c., perchè, secondo la ricorrente, le circostanze di fatto sulle quali si è pronunciata la Corte d’Appello sarebbero state coperte da giudicato interno e comunque non costituivano oggetto di appello, nè principale nè incidentale; con la conseguenza che il giudice d’appello si sarebbe dovuto pronunciare soltanto sulla questione di diritto relativa all’interpretazione ed all’applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e 34, posta dall’appellante in riferimento alla clausola D) del contratto stipulato tra le parti;

– col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 decreto legislativo appena detto, in relazione all’art. 3 del medesimo decreto; la ricorrente censura l’interpretazione datane dal primo giudice;

– col terzo motivo è dedotta violazione del disposto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 36; la ricorrente interpreta la norma come riferita esclusivamente all’ipotesi del significativo squilibrio di cui all’art. 3 del codice del consumo, sostenendo che la relativa nullità non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio, ma sarebbe oggetto di eccezione proponibile soltanto dal consumatore;

– il primo motivo è infondato; gli altri sono inammissibili;

– quanto al primo, va decisamente esclusa la violazione del giudicato interno poichè questo si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 17935/07, citata anche nel ricorso, nonchè, Cass. n. 6304/14); siffatta eventualità non ricorre in riferimento a circostanze di fatto, che il giudice non abbia posto a fondamento di un capo autonomo di sentenza (come è accaduto nel caso in esame);

– peraltro, nemmeno può ritenersi che le circostanze di fatto (nella specie, l’avvenuta vendita diretta a terzi da parte della società mandante e la correlata interpretazione contrattuale) avrebbero dovuto essere oggetto di censura con l’appello, principale o incidentale, perchè il giudice dell’impugnazione potesse pronunciarsi sul punto senza incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o dei limiti dell’effetto devolutivo dell’appello. In proposito, va qui ribadito che “L’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione. Pertanto, non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall’appellante le quali appaiono, tuttavia, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico” (così Cass. n. 397/02, nonchè, tra le altre, Cass. n. 18095/04, n. 443/11, n. 1377/16; nello stesso senso cfr. già Cass. S.U. n. 10933/97 e Cass. ord. n. 7789/11);

– dato ciò, per escludere l’effetto pienamente devolutivo dell’appello sarebbe stato necessario un accertamento (positivo o negativo) dei fatti storici comportanti l’applicabilità della clausola, quindi una pronuncia del primo giudice che, pur avendo accertato i fatti, avesse poi rigettato la domanda della parte attrice soltanto per aver ritenuto nulla la corrispondente previsione contrattuale (cfr. Cass. n. 6/2001 e n. 191/02, per l’affermazione che è precluso al giudice d’appello di ritenere non provati fatti accertati nella sentenza impugnata, quando la loro sussistenza non abbia formato oggetto dell’appello). Però, nel caso di specie, il Tribunale si è pronunciato sulla (in)validità della clausola contrattuale, considerata astrattamente in diritto, senza accertare alcunchè in punto di fatto;

– ne consegue che, posta dall’appellante la questione della validità della clausola, senza che vi fosse stato accertamento dei fatti storici che ne avrebbero comportato l’applicabilità, correttamente il giudice di appello li ha rimessi in discussione e specificamente esaminati. Essi infatti si trovano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con la questione dedotta nei motivi d’appello costituendone un necessario antecedente logico e giuridico;

– d’altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare che con l’impugnazione per motivi di diritto (in particolare: negazione dell’idoneità di un fatto a produrre l’effetto ad esso ricollegato dal giudice di primo grado) è devoluto al giudice di appello anche il potere di rilevare d’ufficio la carenza di prova in ordine alle componenti del fatto (cfr. Cass. n. 6769/98): questo principio si attaglia perfettamente al caso di specie e va qui ribadito, perchè coerente con l’orientamento giurisprudenziale su richiamato (per il quale cfr., anche Cass. n. 3100/97 e n. 20652/09);

– il primo motivo va perciò rigettato;

– conseguentemente inammissibili sono i restanti due motivi poichè finiscono sostanzialmente per rivolgersi avverso la decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 5637/06 e n. 6733/14, sull’inammissibilità delle censure rivolte contro la prima sentenza), senza censurare l’unica ratio decidendi della sentenza di secondo grado, idonea a sorreggere il rigetto dell’impugnazione, e della domanda del Gruppo Generali Immobiliare s.a.s. (cfr. Cass. n. 17125/07, sull’inammissibilità di censure non attinenti al decisum);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l’intimata non si è difesa;

– sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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