Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13146 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/06/2016), n.13146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26803/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.P. e P.S.M.A., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Giacomo Puccini n. 9, lo Studio dell’Avv.

Leonardo Perrone, che li rappresenta e difende, anche

disgiuntamente con l’Avv. Giuseppe Marini, giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 35/03/12 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria, depositata il 5 aprile 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per la ricorrente;

udito l’Avv. Leonardo Perrone, per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto di quello incidentale.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 35/03/12 depositata il 5 aprile 2012 la Commissione Tributarla Regionale dell’Umbria, accolto l’appello proposto da F.P. e P.S.M.A., in riforma della decisione n. 176/04/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, accoglieva il ricorso promosso dai due contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale veniva revocato il beneficio dell’applicazione dell’IVA al 4% previsto ex Tabella A) Parte 2, n. 21, Allegato 1 al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l’acquisto della cosiddetta prima casa di cui all’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, questo perchè secondo l’Agenzia delle Entrate l’abitazione doveva considerarsi di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in quanto avente una superficie utile complessiva superiore a mq. 240.

La CTR spiegava raccoglimento del ricorso del contribuenti osservando che, sulla scorta della “perizia giurata prodotta dai ricorrenti nonchè dalle certificazioni rilasciate dal Comune di Corciano, con particolare riferimento a quella in data 17.9.11 ed al certificato di agibilità”, la superficie utile complessiva era “in realtà mq. 135” perchè doveva “essere preso in considerazione esclusivamente il piano terra e non anche le cantine e le soffitte in quanto prive del requisito dell’abltabilità”.

Contro la sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

I contribuenti resistevano con controricorso, a loro volta proponendo ricorso incidentale affidato a un solo motivo.

Diritto

1. Con il primo motivo del ricorso principale, rubricato “Falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, con riferimento al punto 21 della Tabella A, Parte 2, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e all’art. 1, Nota 2 bis, della Tariffa Parte 1 All. A al D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè violazione dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’ufficio censurava la sentenza della CTR laddove aveva ritenuto che ai fini della determinazione del carattere di lusso dell’abitazione non potessero essere considerate le superfici delle cantine e delle soffitte “in quanto prive del requisito dell’abitabilità”.

Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte consolidatosi ormai nel senso di ritenere che l'”abitabilità” dei vani non sia questione incidente sul computo della “superficie utile complessiva” In base alla quale devesi stabilire se un’abitazione sia o no di lusso ai sensi dell’art. 6 cit. D.M. del 1969, ed essendo unicamente rilevante che i vani la cui superficie deve essere computata siano “utilizzabili” (Cass. sez. trib. n. 1173 del 2016;

Cass. sez. trib. n. 25674 del 2013).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale rubricato “Insufficiente motivazione su di un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, l’Ufficio lamentava che la CTR fosse incorsa nel vizio motivazionale in esponente con riferimento sia alla “qualificazione come cantina” del piano interrato suddiviso invece in più vani adibiti a ripostigli, lavanderia, bagno e rustico e sia con riferimento alla “qualificazione come soffitta” del primo piano in realtà composto da vani pienamente utilizzabili ecc. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse e questo perchè la CTR ha escluso dal computo della superficie il seminterrato e il primo piano non perchè fossero una cantina o una soffitta, bensì perchè non avevano l’abitabilità e quindi senza accertare se il seminterrato o il primo piano dichiarati come cantina e soffitta avessero o no le caratteristiche per cui dall’ art. 6 cit. D.M. del 1969, dovevano essere lasciate fuori dal calcolo.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 (il quale è inapplicabile alla fattispecie de qua)”, i contribuenti sostenevano che la CTR era incorsa in errore laddove aveva ritenuto applicabile alla concreta fattispecie l’art. 6 D.M. del 1969, che appunto stabilisce che casa di lusso sia quella con superficie utile complessiva superiore a mq. 240 e questo perchè le “singole unità immobiliari” cui l’art. 6 D.M. del 1969 cit., fa riferimento sarebbero in realtà soltanto gli appartamenti condominiali ecc..

Il motivo, pur ammissibile perchè nella sostanza si tratta di questione di solo diritto che non comporta la necessità di accertare nuovi fatti (Cass. sez. 3, n. 25127 del 2010; Cass., sez. lav. n. 10437 del 2006), è comunque infondato.

Questa Corte ha difatti già avuto modo di chiarire che l’art. 6 D.M. del 1969 cit., deve applicarsi a tutti gli immobili adibiti a civile abitazione, ciò particolarmente in ragione del carattere omnicomprensivo della locuzione “singole unità immobiliari” che non autorizza alcuna indebita restrizione e che anzi dimostra la volontà regolamentare di considerare di lusso tutti i fabbricati o loro porzioni che abbiano una superficie oltre i mq. 240 e che siano autonomamente utilizzati come prima casa (Cass. sez. trib. n. 23591 del 2012).

4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie e primo motivo del ricorso principale, respinge il secondo; respinge il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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