Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13146 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 16/06/2011), n.13146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., C.A., C.M.C.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, rappresentate e difese

dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato TORRESE

ALBA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANGIORGIO

MICHELE giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 991/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/06/2006, R.G.N. 899/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 14 giugno 2006, la Corte d’Appello di Catania accoglieva parzialmente, in punto di spese di lite, il gravame svolto da C.A. ed altri litisconsorti contro la sentenza di primo grado che, riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra B.S. e il B.C.R.P., aveva condannato le eredi di quest’ultimo al pagamento del TFR sulle retribuzioni percepite dal B.S. dal 1946 al 1996, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre regolarizzazione contributiva.

2. La Corte territoriale riteneva provata la subordinazione, infondata l’eccezione di prescrizione, non essendo decorso il quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro all’epoca del deposito del ricorso, non provato il pagamento di somme a titolo di TFR e, infine, ingiustificata la condanna alla rifusione delle spese per l’intero atteso il parziale accoglimento della domanda.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, C. A. ed altri litisconsorti in epigrafe, in qualità di eredi del B.C.R.P., hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2094, 2222, 2697 c.c., artt. 116 e 232 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Chiedono alla Corte se l’assenza di rischio, la continuità della prestazione e la percezione di un emolumento a carattere mensile siano elementi idonei da soli a provare l’esistenza di un rapporto di natura subordinata;

se si possa desumere l’esistenza di direttive specifiche da deposizioni de relato non supportate da altri elementi oggettivi e concordanti; se sia possibile attribuire il valore di ammissioni a dichiarazioni rese dalle parti in un contesto di mancata conoscenza dei fatti storici.

5. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass. 23455/2009). Inoltre, l’esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito avuto riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (v. Cass. 1238/2011, Cass. 9256/2009).

6. Nella specie, la decisione impugnata è immune da censure per aver la Corte territoriale correttamente motivato la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il Giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato.

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1193 c.c., comma 1 e insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) per non aver la Corte di merito ritenuto di imputare al pagamento del TFR la somma di L. 102.000.000, ricevuta da B., quale liquidazione del rapporto intercorso con il defunto B.C., in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, quali l’avvenuto pagamento a rapporto di lavoro cessato, l’assenza di altri crediti oltre il TFR. I ricorrenti si dolgono, inoltre, che la Corte di merito abbia ritenuto applicabile l’art. 1193 c.c. pur trattandosi di un solo debito.

8. Il motivo è inammissibile perchè il quesito di diritto – del seguente tenore: ” in presenza di un solo debito può trovare applicazione il primo comma dell’art. 1193 c.c.?” – è formulato in termini astratti e generici senza una contestualizzazione rispetto alla fattispecie concreta e, pertanto, non conforme alle prescrizioni dell’art. 366-bis c.p.c. 9. Invero, la funzione propria del quesito di diritto, applicabile ratione temporis, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis, Cass. 8463/2009). Il quesito deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 4044/2009).

10. Nè può trascurarsi di considerare che il motivo in esame si presenta inammissibile anche sotto altro versante, dal momento che il ricorrente ha affermato che la somma di L. 102 milioni andava ad estinguere anche il t.f.r., e ciò ha sostenuto sulla base di una ricostruzione di dati fattuali la cui valutazione è di esclusiva competenza del giudice di merito, sempre che non si sia in presenza, come nel caso in esame, di vizi dell’impugnata sentenza denunziabili ai sensi del disposto dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

11. Al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 25,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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