Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13145 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Giorgio Vasari

5, presso la d.ssa Saveria Tartaglione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Tartaglione Michele per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Catalani 26, presso lo studio dell’avv.to

Enrico D’Annibale, rappresentato e difeso giusta procura speciale in

calce al controricorso dall’avv.to Barone Edoardo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/28/07 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 5 febbraio 2007, depositata il 12

febbraio 2007, R.G. 6776/06;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12 aprile 2010

dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto;

udito l’Avvocato Tartaglione per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.L. proponeva opposizione all’avviso di liquidazione notificatogli dal Comune di Napoli che richiedeva il pagamento di 33.269,00 Euro per ICI relativa al 1999 assumendo l’illegittimita’ dell’avviso ai sensi del D.Lgs. 504 del 1992, art. 11 l’inidoneita’ della motivazione e l’inesistenza del debito di imposta. Il Comune, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimita’ dell’avviso di liquidazione, emesso a seguito del rilievo di errori di calcolo dell’imposta, e contestava l’addebito di inidoneita’ della motivazione rilevando che erano stati indicati i dati catastali, i riferimenti normativi e le modalita’ di calcolo seguite per la liquidazione.

La C.T.P. accoglieva il ricorso del G. rilevando che doveva essere emesso un preventivo avviso di accertamento.

La C.T.R. ha accolto invece l’appello del Comune ritenendo corretto il ricorso all’avviso di liquidazione a fronte di errori di calcolo dell’imposta dovuta da parte del contribuente e, nel merito, ritenendo corretto il calcolo dell’ICI sulla base dei dati catastali in possesso del Comune con esclusione di uno degli immobili risultante locato.

Ricorre per Cassazione G. con tre motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 504 del 1992, art. 5, comma 4, in vigore sino al 31.12.2006. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se e’ legittima, ai sensi dell’art. 5, comma 4, all’epoca in vigore, del D.Lgs. n. 504 del 1992, la tassazione operata sulle risultanze catastali ancora in atti, riferita a periodi di imposta successivi a richiesta di variazioni permanenti, ritualmente presentata ma non ancora evasa dall’UTE; b) insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo il ricorrente la CTR ha ignorato la richiesta di variazione catastale effettuata dal contribuente e ha posto a suo carico il ritardo dell’UTE nella determinazione della rendita catastale; c) violazione della L. n. 242 del 2000, art. 74, comma 1 (secondo cui a decorrere dal 1.1.2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita). Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se, con riferimento al periodo di imposta 1999, e’ legittimo l’avviso di liquidazione di imposta ICI, notificato dal Comune nel 2004, liquidato sulla base di rendite catastali superate da istanza di variazione presentata nel 1993 e in assenza della notifica dell’atto impositivo – modificativo della rendita catastale.

Si difende con controricorso il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato.

Al quesito posto con il primo motivo deve infatti rispondersi positivamente perche’ l’imposta I.C.I. deve essere corrisposta sulla base delle rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione. Al quesito posto con il terzo motivo di ricorso deve rispondersi che la richiesta di variazione del classamento catastale e della rendita relativa a un immobile non rende il classamento iscritto inoperante ma legittima semmai il contribuente a richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso all’esito dell’accoglimento della richiesta di variazione avanzata dal contribuente. Nella specie risulta che non si sia ancora provveduto sulla richiesta di variazione avanzata da G.. E’ inoltre del tutto inesatto affermare che la C.T.R. nella sua motivazione abbia ignorato la presentazione della domanda di variazione. Al contrario essa ha dato atto della presentazione di tale richiesta il 22 settembre 1993 come pure ha dato atto che l’appellato ha prodotto una certificazione datata 13 ottobre 2004 che non attesta l’emissione del provvedimento richiesto. La C.T.R. ha deciso la causa richiamando la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. civ. 15656/2004) secondo cui in tema di I.C.I., qualora l’immobile risulti provvisto di attribuzione di rendita catastale, ancorche’ asseritamente errata, il contribuente ha l’obbligo di dichiararne il valore catastale. Del tutto irrilevante ai fini della decisione e’ la considerazione (da considerarsi peraltro del tutto ultronea), svolta ad abundantiam dalla C.T.R., secondo cui non e’ chiaro perche’ il contribuente non si sia prodigato a richiedere all’Agenzia del Territorio un urgente esame della pratica stante il contenzioso in atto. La giurisprudenza di questa Corte e’ del resto esplicita e costante nel ritenere che nel caso in cui il contribuente ritenga erronea la classificazione catastale esistente deve fare accertare tale erroneita’ in giudizio, in via incidentale, nei confronti dell’Agenzia del Territorio o mediante richiesta di rimborso condizionata, come si e’ detto, all’esito della definitiva variazione in suo favore della rendita catastale (cfr., fra le altre, Cassazione civile, sez. 5^, n. 15656 del 12 agosto 2004 e n. 8932 del 29 aprile 2005).

Infine e’ da considerarsi del tutto erroneo il richiamo alla L. 21 novembre 2000, n. 242, art. 74, comma 1 perche’ tale norma non rende affatto “superate” le rendite catastali esistenti per effetto della semplice richiesta di variazione.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui 1.300,00 per onorari, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

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