Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13144 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/06/2016), n.13144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10815/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n.

2, presso lo Studio del Dott. Giuseppe Placidi, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Arnaldo Foschi e Marta Rolli, anche

disgiuntamente, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/11/11 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 5 dicembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per la ricorrente;

udito l’Avv. Marta Rolli, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 99/11/11 depositata il 5 dicembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 79/06/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì che aveva accolto il ricorso promosso da G.R. contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale erano stati revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temporis, relativamente all’acquisto di un’abitazione in “(OMISSIS)” dall’Ufficio ritenuta “di lusso sulla scorta della superficie utile complessiva per fini abitativi eccedente 200 mq. con area scoperta superiore di sei volte quella coperta”, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5.

Nel merito la CTR motivava la conferma della prima decisione osservando che il rogito – e “gli allegati ad esso congiunti” mostravano “le evidenze catastali debitamente variate”. E che ciò costituiva dimostrazione che “la specifica variazione” era avvenuta prima del rogito. La CTR respingeva poi l’eccezione dell’Ufficio secondo cui in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2 e segg., la CTP aveva pronunciato su di un motivo aggiunto, quest’ultimo costituito dall’aver la contribuente in una successiva memoria tardivamente dedotto che la superficie scoperta non era superiore “di sei volte quella coperta”, osservando che in realtà si trattava di “illustrazioni di merito di aspetti del giudizio che erano state specificatamente sollevate almeno nel rogito” e che comunque dalla CTP neppure erano state “prese in considerazione”.

Contro la sentenza della CTR l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – da esaminarsi con precedenza per li suo carattere logico giuridico assorbente –

l’Ufficio censurava l’affermazione della CTR secondo cui “l’atto d’appello era stato redatto con un approccio che potrebbe ritenersi limitato ad una eccessiva enunciazione di soli aspetti normativi”, ciò per il caso che la detta affermazione integrasse una statuizione d’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

Il motivo è però inammissibile per mancanza di interesse processuale perchè la CTR non statuito circa l’inammissibilità dell’appello, bensì ha soltanto argomentato che l’atto d’appello avrebbe dovuto concentrarsi di più sulle questioni di fatto e cioè sulla prova che le variazioni di cui al rogito e agli “allegati ad esso congiunti” non erano idonei a dimostrare una superficie dell’abitazione Inferiore a quella di mq. 200.

2. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza in parte qua per motivazione apparente. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, degli artt. 132 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” – anche in questo caso da esaminarsi prima degli altri – sosteneva che la CTR “non avesse argomentato alcunchè limitandosi, peraltro in linea del tutto generica, ad avvallare le valutazioni assunte dalla CTP”.

Il motivo è però infondato perchè, come si è avuto cura di ricordare in narrativa del presente, in realtà la CTR ha spiegato che le variazioni indicate in rogito e negli “allegati ad esso congiunti” erano idonee ha dar prova che la superficie utile complessiva era ridotta a meno di mq. 200.

3. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” – pure in quest’ultimo caso da esaminare con precedenza rispetto al primo – l’Ufficio deduceva che la CTR era incorsa nella violazione delle norme in esponente laddove aveva giudicato che non costituiva motivo aggiunto l’allegazione della contribuente fatta davanti alla CTP secondo cui la superficie scoperta non era superiore “di sei volte quella coperta”.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse processuale perchè la CTR ha ritenuto la circostanza in parola irrilevante, atteso che la stessa non era stata presa in considerazione dalla CTP e come del resto ha anche fatto la CIR che ha condiviso in toto la decisione della CTP soltanto ritenendo che l’abitazione non fosse di lusso ai sensi dell’art. 5 D.M. del 1969 cit., perchè avente una superficie inferiore a mq. 200. Deve essere comunque in punto di diritto osservato che nella concreta fattlspecle era In discussione se la casa fosse di lusso o meno appunto ai sensi dell’art. 5 D.M. del 1969 e che pertanto non possono essere ritenuti motivi aggiunti quelli che contestano la superficie sotto profili differenti ed ovviamente se quest’ultimi risultano ex actis e poichè la contestazione della superficie ha carattere di eccezione in senso lato e che pertanto il giudice è tenuto a rilevare anche d’ufficio (Cass. sez. un. n. 10531 del 2013; Cass. sez. 3, n. 4548 del 2014).

4. Con il primo motivo di ricorso rubricato “insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo ai fini del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, l’Ufficio lamentava come la CTR si fosse “soffermata solo sull’aspetto della effettiva produzione della planimetria all’Agenzia del Territorio prima del rogito, e non anche sulla reale portata probatoria della planimetria medesima ai fini della dimostrazione della natura non di lusso dell’abitazione”.

Il motivo è fondato perchè, come evidenziato in narrativa del presente, la CTR ha soltanto affermato che le variazioni catastali di cui agli “allegati congiunti” al rogito dimostravano che la superfici utile complessiva era stata ridotta, senza però spiegare in cosa consistevano queste variazioni dichiarate dalla contribuente e se le stesse avessero le caratteristiche tipiche delle superfici da sottrarre e cioè ad es. se le loro altezze e rapporti aeroilluminanti dei vai fossero compatibili con la loro dichiarazione di destinazione a cantina o soffitta ecc..

5. Alla cassazione dell’impugnata sentenza deve seguire il giudizio di rinvio, per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinge gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi al superiori principi e regolare altresì le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA