Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13144 del 15/06/2011
Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ONLUS “MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD” (C.F.: (OMISSIS)),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. FANTINI Umberto ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’Avv. Stefano Latella, in Roma, V. Giuseppe Avezzana, 2B,
ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;
– ricorrente –
contro
M.S. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in
virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti
LORO Marco e Luca di Gregorio ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del secondo, in Roma, V. Isonzo, n. 42/A;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.
959/2009, depositata il 1 aprile 2009 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con ricorso notificato tra il 19 maggio 2010 e il 5 giugno 2010 (depositato presso la cancelleria di questa Corte il 7 giugno 2010), il Movimento per la Giustizia Robin Hood proponeva ricorso per cassazione (articolato in sei motivi) nei confronti di A.M. ed altri sei intimati avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 959/2009, depositata il 1 aprile 2009 e non notificata.
A seguito della notificazione del suddetto ricorso, si è costituito con controricorso in questa fase soltanto l’intimata M.S. (nella qualità di erede di A.M.), che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del formulato ricorso per tardività della sua proposizione con riguardo al mancato rispetto del termine previsto dall’art. 327 c.p.c..
Ritiene il relatore che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare l’inammissibilità del proposto ricorso per inosservanza della prescrizione sancita dall’art. 327 c.p.c., nella versione (antecedente alla sua modifica per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 17) “ratione temporis” applicabile, che, appunto, prevedeva la sanzione processuale della decadenza dal diritto di impugnazione decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Infatti, nella fattispecie, pur tenendosi conto – ai fini del computo del suddetto termine annuale – dell’ulteriore periodo di 46 giorni relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre), si perviene alla conclusione che il complessivo periodo di un anno e 46 giorni decorrente dal 1 aprile 2009 (in cui fu pubblicata la sentenza impugnata) era già trascorso con riferimento alla data di avvenuta richiesta ufficiale per la notificazione del ricorso per cassazione (19 maggio 2010) e, quindi, da ciò non può che conseguire l’inammissibilità del formulato ricorso per sopravvenuta decadenza insanabile dal diritto di impugnazione, pacificamente rilevabile anche d’ufficio (v. Cass., S.U., n. 6983/2005 e Cass. n. 12993/2006).
In definitiva, si riconferma che emergono le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. (nella versione ante L. n. 69 del 2009), ravvisandosi l’evidente inammissibilità del ricorso”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011