Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13144 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 19/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 6646 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.p.A., C.F.: (OMISSIS), in

persona del rappresentante per procura I.R., rappresentata e

difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Daniele

Sciarrillo, (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

LUDOVICA S.a.s. di G.G. & C., (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, G.G.,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dagli avvocati Biagio G. Ciollaro, (C.F.: (OMISSIS)), e Alessandro

Piermarini, (C.F.: PRMLSN70004H501V);

– controricorrente –

nonchè

RELEASE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore IMMOBILIARE PE.M. S.r.l. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano

5210/2017, pubblicata in data 13 dicembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta all’udienza del 19 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SOLDI Anna Maria, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ludovica S.a.s., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dalla Immobiliare PEM S.r.l. nei confronti della Unicredit Real Estate S.C.p.A. (nelle cui posizioni soggettive é poi subentrata Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.) a titolo di canoni per due distinti contratti di locazione (il primo relativo ad un compendio immobiliare sito in (OMISSIS), di proprietà di Release S.p.A. e nella disponibilità della Immobiliare PEM S.r.l. sulla base di un contratto di leasing, il secondo relativo a due posti auto siti nel medesimo compendio immobiliare).

Sorte contestazioni sulla dichiarazione di quantità, la creditrice ha promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (nella formulazione vigente anteriormente al 2012).

Il Tribunale di Milano ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo ai crediti derivanti dal contratto di locazione avente ad oggetto i due posti auto (avendone la stessa società terza pignorata riconosciuto la sussistenza) ed ha fissato termine per la riassunzione del processo esecutivo in relazione a tali crediti; ha invece rigettato la domanda, con riguardo ai crediti derivanti dal contratto di locazione avente ad oggetto il compendio immobiliare in leasing.

La Corte di Appello di Milano, in accoglimento dell’appello principale della Ludovica S.a.s. ed in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda anche con riguardo ai crediti derivanti dal contratto di locazione avente ad oggetto il compendio immobiliare in leasing; ha rigettato l’appello incidentale della Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A., relativo alla fissazione del termine per la riassunzione del processo esecutivo per gli altri crediti.

Ricorre Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A., sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso Ludovica S.a.s., che propone ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo non rubricato, al quale resiste con proprio controricorso la ricorrente principale.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre società intimate.

E’ stata inizialmente disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. All’esito dell’adunanza camerale del 13 settembre 2019, con ordinanza in data 27 gennaio 2020, la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in modalità cd. cameralizzata, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, sia in vista dell’originaria adunanza camerale che della odierna pubblica udienza, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 380 bis.1 e 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso principale (proposto da Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.).

1.1 Si premette che é inammissibile l’intervento ai sensi dell’art. 111 c.p.c., nel presente giudizio di Unicredit S.p.A., che assume di essere succeduta alla ricorrente Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A. nella titolarità delle posizioni giuridiche soggettive oggetto della presente controversia nel corso del giudizio di legittimità, a seguito di scissione societaria.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 07/04/2011, Rv. 618297 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014, Rv. 631489 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634411 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016, Rv. 639273 – 01; nello stesso senso, v. pure: Cass., Sez. U., Ordinanza n. 26145 del 03/11/2017, Rv. 646128 – 01, punto 4 delle ragioni della decisione, nonché , sempre in motivazione: Sez. 3, Sentenza n. 28624 del 07/11/2019, Rv. 655786 – 01).

1.2 Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 547,548,549,552,553,615 e 617 c.p.c. e art. 2732 c.c.”.

La società ricorrente deduce che “la Corte territoriale ha erroneamente omesso di considerare che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c., nell’ambito di un’espropriazione presso terzi é revocabile da parte di tale terzo a mezzo di una successiva ulteriore dichiarazione quando tale revoca é conseguente ad un errore di fatto di cui lo stesso si sia avveduto e avvenga non oltre la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione”.

Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 547 c.p.c. e art. 2732 c.c.”

La società ricorrente deduce che “la Corte, malgrado abbia aderito alla tesi – peraltro minoritaria – che attribuisce alla dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., natura confessoria e abbia ammesso la deducibilità da parte del terzo di un errore di fatto in relazione alla propria originaria dichiarazione, tuttavia nel caso di specie ha infondatamente ritenuto irretrattabile la 1 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 12.4.2010 (doc. n. 7, fasc. 1 grado) omettendo di considerare sia che ai sensi dell’art. 2732 c.c., la confessione é revocabile se é stata determinata da errore di fatto (o da violenza), sia che tale errore di fatto é stato effettivamente e motivatamente dedotto dall’odierna ricorrente nella 2 dichiarazione del 4.5.2010 (doc. n. 4, già doc. n. 10, fasc. 1 grado)”. Con il terzo ed il quarto motivo si denunzia, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 24-111 Cost. e artt. 99,100,101,112,183,345 e 359 c.p.c., nonché violazione del principio del contraddittorio, del sollecito e leale svolgimento del processo, con relativa carenza di potestas iudicandi” e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e artt. 99,100,101,112,183,345 e 359 c.p.c., in quanto la sentenza é viziata per ultrapetizione e/o extra petizione”.

La società ricorrente deduce, rispettivamente, che “la Corte si é pronunciata su questioni e/o eccezioni nuove mai espressamente dedotte nei termini ex lege dalle parti, interferendo nel potere dispositivo delle stesse, e oltre o limiti del petitum e delle eccezioni ex adverso dedotte” e che “ha definito la controversia in oggetto in base ad una questione nuova rilevata d’ufficio solo dalla Corte (e non dal Tribunale), mai prospettata tempestivamente e ritualmente dalle parti, mai dibattuta nel processo né segnalata dalla Corte alle parti, ovvero la questione relativa all’ipotetica decadenza del terzo pignorato dalla possibilità di revocare la propria precedente dichiarazione ex art. 547 c.p.c., mediante una nuova ed ulteriore dichiarazione di segno contrario, mai prospettata e/o sollevata da controparte né tantomeno dibattuta tra le parti sia nel giudizio di primo grado nei termini ex lege, sia nel giudizio di appello”.

I primi quattro motivi del ricorso hanno tutti ad oggetto la questione dell’ammissibilità della rettifica in senso negativo della dichiarazione di quantità del terzo pignorato originariamente resa in senso positivo, sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, nei sensi e nei limiti di seguito illustrati.

1.2.1 Con riguardo alla questione relativa alla rettifica della dichiarazione di quantità, va data continuità ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo i quali la dichiarazione di quantità resa in senso positivo dal terzo pignorato per errore di fatto può essere oggetto di rettifica o revoca fino al momento in cui venga emessa l’ordinanza di assegnazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835 – 03: “in tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell’erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., può farla valere mediante l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore e il giudice dell’esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto l’assegnazione”; conf.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18109 del 31/08/2020, Rv. 658767 – 01; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13143 del 25/05/2017, non massimata, con la precisazione delle condizioni per la revoca; cfr. altresì: Sez. 3, Sentenza n. 10912 del 05/05/2017, Rv. 644190 – 01, che afferma analoghi principi, per quanto in una fattispecie peculiare).

Nella specie, é incontestato che la rettifica/revoca della dichiarazione sia intervenuta entro i termini così ricostruiti dalla richiamata giurisprudenza.

1.2.2 Con riguardo alla presente controversia, peraltro, risultano in realtà assorbenti le considerazioni che seguono.

La questione relativa alla possibilità di revoca o rettifica, prima dell’assegnazione dei crediti pignorati, della dichiarazione di quantità resa erroneamente in senso positivo, é una questione attinente al regolare svolgimento del processo esecutivo, del tutto estranea all’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, la cui instaurazione presuppone che essa sia stata già risolta in un determinato senso dal giudice dell’esecuzione.

Laddove, infatti, il giudice dell’esecuzione ritenga inammissibile la rettifica o la revoca della dichiarazione positiva originariamente resa dal terzo, egli provvederà all’assegnazione dei crediti pignorati, nei limiti di detta dichiarazione positiva, senza far luogo al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo; al contrario, nel caso in cui la ritenga ammissibile, ritenuta la dichiarazione negativa (in tutto o in parte), su richiesta del creditore procedente, disporrà tale giudizio.

La valutazione del carattere negativo o positivo della dichiarazione di quantità (e della conseguente esistenza o meno dei presupposti per disporre il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo) spetta al giudice dell’esecuzione, nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri di direzione del processo esecutivo, la cui legittimità può essere contestata dalle parti esclusivamente attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c..

La correttezza di tale valutazione non rientra affatto nell’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che é esclusivamente diretto ad accertare, sul piano sostanziale, la sussistenza o meno del credito oggetto di espropriazione al momento del pignoramento e non la legittimità e/o la regolarità degli atti esecutivi, neanche quindi la corretta qualificazione del carattere negativo o positivo della dichiarazione di quantità da parte del giudice dell’esecuzione (sull’oggetto limitato del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, soprattutto, ma non esclusivamente, con riguardo alla questione della pignorabilità, si vedano, tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3987 del 12/02/2019, Rv. 652487 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 – 01; conf.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2443 del 15/07/1972, Rv. 359903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5798 del 10/11/1979, Rv. 402444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 320 del 22/01/1990, Rv. 464896 – 01; Sez. U., Sentenza n. 9407 del 18/12/1987, Rv. 456541; Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615; Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977; Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 27/01/2009, Rv. 606614 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8133 del 03/04/2009, Rv. 607897 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151; Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015, Rv. 635445; Sez. 3, Sentenza n. 13015 del 23/06/2016, Rv. 640395 – 01, in motivazione).

Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha, in definitiva, ritenuto negativa la dichiarazione di quantità (evidentemente sul presupposto della legittimità della rettifica operata dalla società terza pignorata rispetto all’originaria dichiarazione integralmente positiva resa per errore), avendo disposto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

La creditrice avrebbe eventualmente potuto (e dovuto) proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per contestare la legittimità del relativo provvedimento. Non avendolo fatto, tale provvedimento deve ritenersi ormai incontestabile e la questione del carattere positivo o negativo della dichiarazione di quantità, non rientrando nell’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (ed infatti correttamente neanche presa in esame dal giudice di primo grado), non può costituire il fondamento della relativa decisione, con la conseguenza che l’unica effettiva utile ratio decidendi alla base della pronunzia impugnata deve ritenersi quella relativa alla titolarità del credito pignorato in capo alla società debitrice esecutata al momento del pignoramento.

La stessa controricorrente afferma, del resto (sia nel controricorso, sia nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.), che la questione della rettifica/revoca della dichiarazione di quantità non sarebbe in effetti rilevante nel presente giudizio, avendola la corte d’appello enunciata solo ad abundantiam, e che l’effettiva ratio decidendi della pronuncia sarebbe costituita esclusivamente da quella successiva relativa al merito (cioé l’affermazione della effettiva sussistenza del credito pignorato alla data del pignoramento, oggetto dei successivi motivi di ricorso).

In ogni caso, in virtù di quanto sin qui osservato, la decisione impugnata certamente non potrebbe ritenersi conforme a diritto (e va, per quanto occorra, cassata) nella parte in cui fonda l’accoglimento della domanda di accertamento dell’obbligo del terzo proposta dalla società creditrice sulla pretesa tardività della rettifica/revoca della dichiarazione di quantità resa dalla banca terza pignorata.

1.3 Con il quinto ed il sesto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rispettivamente, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2697,2704,2917,1456,1458 c.c., art. 1595 c.c., comma 3 e art. 547,549 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1”, nonché “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1260,1264,1265,2697,2704 c.c. e L. Fall., art. 115, comma 1”.

Con il settimo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2909,2917,2697,1456,1458 c.c., art. 1595 c.c., comma 3 e artt. 702 quater, 702 bis, 547,549 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1”.

Il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso hanno ad oggetto la sussistenza del credito pignorato al momento della notificazione dell’atto di pignoramento alla banca terza pignorata, sono logicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Secondo la società ricorrente, la creditrice non avrebbe affatto provato la sussistenza del suo debito nei confronti della debitrice esecutata, a titolo di canoni di locazione, al momento della notificazione dell’atto di pignoramento; la contraria decisione della corte di appello sul punto non sarebbe conforme a diritto, per un duplice ordine di ragioni:

– in primo luogo, perché la debitrice esecutata era subentrata nel preesistente contratto di locazione del compendio immobiliare sito in Lucca per avere conseguito la disponibilità giuridica dell’immobile locato sulla base di un contratto di leasing intervenuto in corso di locazione e la corte territoriale, al fine di individuare il momento in cui essa aveva perduto il diritto al pagamento del canone di locazione, avrebbe erroneamente ritenuto rilevante la data in cui la concedente (nel rapporto di leasing) aveva agito in giudizio per fare accertare la risoluzione del predetto contratto di leasing, ovvero la data in cui l’immobile stesso era stato di fatto a quest’ultima riconsegnato, invece che la data in cui si era verificata la predetta risoluzione, data che si deduce sia stata accertata in un separato giudizio tra le parti del contratto stesso, con decisione passata in giudicato;

– in secondo luogo, perché la debitrice esecutata, quale locatrice del compendio immobiliare di cui si é detto, aveva ceduto a terzi il suo credito per i canoni di locazione futuri in data anteriore al pignoramento e la corte territoriale, al fine di stabilire l’opponibilità alla creditrice procedente di tale cessione, invece di attribuire rilievo alla data certa dell’atto di cessione anteriore al pignoramento, aveva erroneamente attribuito rilevanza alla data in cui la conduttrice aveva di fatto iniziato a versare effettivamente i canoni alla società terza cessionaria.

1.3.1 In relazione alla prima questione (quella relativa agli effetti della risoluzione del contratto di leasing sul rapporto di locazione tra utilizzatore e terzo conduttore dell’immobile oggetto dello stesso leasing) assumono rilevanza decisiva le previsioni di cui all’art. 1602 c.c. e art. 1595 c.c., comma 3.

In base all’art. 1602 c.c., il terzo che acquista la proprietà del bene locato subentra dal giorno dell’acquisto nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

In base all’art. 1595 c.c., comma 3, la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore. Se la risoluzione del contratto di locazione scioglie il contratto di sublocazione, a maggior ragione essa fa cessare l’obbligazione del subconduttore di pagare il canone di locazione al sublocatore, con la conseguenza che, se lo stesso subconduttore continua ad occupare l’immobile, resta obbligato esclusivamente nei confronti del locatore, quanto meno quale occupante senza titolo dell’immobile di proprietà di quest’ultimo; di certo non é , comunque, tenuto ulteriormente a corrispondere il canone al sublocatore.

In qualunque termini si voglia inquadrare il contratto di leasing e, in particolare, per il caso di risoluzione dello stesso, sia che ponendosi ai due possibili estremi logico-giuridici – si voglia assimilare la posizione dell’utilizzatore di un immobile in leasing che conceda in locazione detto immobile a quella di un “proprietario sostanziale” dello stesso, sia che la si voglia assimilare a quella di un semplice conduttore che abbia a sua volta (sub)locato l’immobile, é innegabile che la soluzione prevista dalle disposizioni positive dettate in proposito dall’ordinamento vigente – ed appena illustrate – sia (per quanto attiene al punto che viene in rilievo nel presente giudizio) la medesima.

Tanto il proprietario locatore, al quale subentri un terzo nella proprietà del bene locato, quanto il conduttore sublocatore, che veda risolto il contratto di locazione principale, perdono infatti il diritto al pagamento dei canoni: dalla data dell’alienazione, nel primo caso; dalla data della risoluzione della locazione principale, nel secondo caso.

Di conseguenza, deve necessariamente concludersi che, se l’utilizzatore di un bene immobile – che ne disponga sulla base di un contratto di leasing – lo lochi ad un terzo, ed il contratto di leasing sia oggetto di successiva risoluzione, egli certamente perderà il diritto al pagamento dei canoni di locazione dal momento della risoluzione del leasing.

A maggior ragione la conclusione di cui sopra é valida laddove, come nella specie, il contratto di locazione sia stato stipulato tra l’originario proprietario dell’immobile e, solo successivamente, in esso sia subentrato l’utilizzatore, a seguito di una operazione di leasing in base alla quale il predetto originario proprietario abbia alienato il bene alla società finanziaria e quest’ultima lo abbia concesso in leasing all’utilizzatore ed infine il leasing sia stato dichiarato risolto per inadempimento dell’utilizzatore.

In tal caso, anzi, dovrà necessariamente affermarsi che, a seguito della risoluzione del contratto di leasing, nella locazione subentra l’attuale proprietario dell’immobile, ai sensi dell’art. 1602 c.c., in quanto il conduttore ha originariamente stipulato la locazione con (l’allora) proprietario e, quindi, l’efficacia del predetto contratto di locazione non dipende dall’efficacia di un contratto di locazione principale, come nella sublocazione.

Non ha dunque rilievo, nella specie, stabilire se il proprietario dell’immobile concesso in leasing, in caso di risoluzione dello stesso, ha diritto al pagamento dei canoni sulla base del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1602 c.c., o se resterà del tutto sciolto dalla locazione stipulata dall’utilizzatore, ai sensi dell’art. 1595 c.c., comma 3, avendo quindi diritto al pagamento di una indennità di occupazione.

La sentenza impugnata non risulta conforme ai principi di diritto sopra enunciati, in quanto, onde accertare se al momento del pignoramento la società debitrice esecutata era effettivamente titolare dei crediti assoggettati ad espropriazione, non ha – come avrebbe dovuto fare – preso in considerazione il momento dell’effettiva risoluzione del contratto di leasing sul piano sostanziale (verificando se si trattava di una risoluzione operata sulla base di condotte negoziali delle parti, successivamente eventualmente solo oggetto di accertamento in sede giudiziale, o di una risoluzione operata in via giudiziale, con pronunzia avente efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa ed altresì valutando se vi fosse effettivamente un giudicato tra le parti sul punto), ma diverse circostanze di fatto, del tutto irrilevanti.

Al suddetto accertamento dovrà quindi provvedersi in sede di rinvio.

1.3.2 Con riguardo alla seconda delle questioni poste con i motivi di ricorso in esame, relativa all’opponibilità della cessione, da parte della società locatrice, dei suoi crediti per i canoni futuri, va in primo luogo rilevato che essa non può ritenersi senz’altro assorbita in ragione di quanto sin qui esposto in relazione all’altra questione appena esaminata, potendo essa conservare potenzialmente rilievo, in relazione all’esito del giudizio di rinvio. In proposito, si deve in primo luogo osservare che certamente non può considerarsi decisiva e rilevante, diversamente da quanto affermato dalla corte di appello (la cui decisione va di conseguenza cassata sul punto), la data in cui la conduttrice abbia di fatto iniziato a pagare alla cessionaria detti canoni.

Secondo la ricorrente avrebbe rilievo esclusivamente la data certa della cessione nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art. 2704 c.c., in quanto in tale data essa ha alienato il proprio diritto di credito e quindi ne ha perso la titolarità.

Secondo la controricorrente, invece, avrebbe rilievo esclusivamente la data in cui la cessione sarebbe stata notificata alla debitrice ceduta, ai sensi degli artt. 1264 e 1265 c.c., nonché art. 2914 c.c., comma 1, n. 2.

Deve ritenersi corretta quest’ultima tesi.

L’art. 2914 c.c., comma 1, n. 2, prevede espressamente che la cessione dei crediti anteriore al pignoramento é opponibile al creditore pignorante solo se notificata o accettata dal debitore ceduto prima del pignoramento (benché rilevi la conoscenza effettiva e non sia necessaria una notificazione a mezzo ufficiale giudiziario; cfr. in proposito Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014, Rv. 631123 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5516 del 14/03/2006, Rv. 587272 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 798 del 19/01/2001, Rv. 543375 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4774 del 12/05/1998, Rv. 515347 – 01), senza quindi attribuire rilievo alla data (anche se certa) della cessione stessa, anzi presupponendo che questa sia certamente anteriore al pignoramento.

Ai fini dell’opponibilità della cessione dedotta nel presente giudizio, dovrà quindi accertarsi se é anteriore al pignoramento la data in cui essa é stata notificata o accettata dal debitore ceduto (avendo rilievo in tal senso l’effettiva conoscenza da parte del debitore ceduto e non una attività formale di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario), indipendentemente dalla data del perfezionamento del contratto di cessione.

Il suddetto accertamento dovrà effettuarsi in sede di rinvio, non essendo esso stato effettuato dalla corte di appello, che si é limitata a dare atto che la debitrice ceduta aveva di fatto cominciato a pagare i canoni alla cessionaria dopo diversi mesi.

1.4 Con l’ottavo motivo si denunzia “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 359 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., comma 6, sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa motivazione” o, in alternativa, “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – art. 359 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., comma 6”.

Il motivo é infondato.

Secondo la società ricorrente, la corte di appello avrebbe omesso la pronunzia in ordine al proprio appello incidentale, con il quale essa aveva dedotto che, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al credito per i canoni di locazione relativi ai posti auto (a seguito della sua ammissione della sussistenza di detto credito), non avrebbe però dovuto essere fissato termine per la riassunzione del processo esecutivo, essendo stato già corrisposto alla creditrice procedente il relativo importo, ovvero che la pronunzia di rigetto di tale motivo di appello sarebbe del tutto priva di motivazione.

Non può, in primo luogo, dirsi sussistente la dedotta omissione di pronunzia, perché nel dispositivo della sentenza impugnata si statuisce espressamente il rigetto dell’appello incidentale.

Effettivamente, peraltro, la relativa decisione non risulta sostenuta da alcuna motivazione.

La controricorrente sostiene che non vi sarebbe un concreto interesse ad impugnare della ricorrente, essendo la questione relativa alla riassunzione rimasta assorbita in appello, in conseguenza dell’accoglimento della domanda sui canoni di locazione del compendio immobiliare principale (il che rendeva comunque necessaria la fissazione del termine per la riassunzione del processo esecutivo).

L’obiezione non coglie nel segno, dal momento che la società terza pignorata aveva in realtà, con l’appello incidentale, chiesto di dichiarare che il processo esecutivo non poteva essere riassunto con riguardo ai crediti in relazione ai quali era stata dichiarata cessata la materia del contendere e, in relazione a tale domanda, l’interesse ad impugnare sussiste certamente.

E’ invece fondato l’ulteriore argomento della controricorrente, la quale sostiene che, in realtà, la riassunzione del processo esecutivo doveva comunque avvenire anche in relazione ai crediti per cui era stata dichiarata cessata la materia del contendere.

Ed infatti, poiché tale materia é limitata all’oggetto sopra ricordato del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, cioé alla sussistenza o meno del credito originariamente pignorato, tale riassunzione deve ritenersi necessaria, sia perché provveda definitivamente il giudice dell’esecuzione – il solo a tanto competente – sull’eventuale assegnazione dei crediti in questione (dal momento che, in mancanza di tale assegnazione, rimarrebbe senza titolo il pagamento effettuato dalla conduttrice terza pignorata alla creditrice procedente che, quindi, rimarrebbe esposta ad una azione di ripetizione di indebito), sia perché la creditrice ha diritto all’assegnazione del credito anche (anzi, in via prioritaria) per gli interessi e le spese del processo esecutivo, voci che vanno liquidate necessariamente dal giudice dell’esecuzione.

D’altra parte, le ragioni della società terza pignorata, volte in sostanza a scongiurare il rischio di dover effettuare un doppio pagamento, sulla base dell’ordinanza di assegnazione costituente titolo esecutivo nei suoi confronti, possono trovare adeguata tutela in base all’allegazione, dinanzi al giudice dell’esecuzione in sede esecutiva, che il pagamento risulta pacificamente già avvenuto; pertanto, la riassunzione deve ritenersi fissata al solo scopo di consentire l’emissione formale dell’ordinanza di assegnazione, con la previa liquidazione del credito per cui si procede e l’imputazione delle somme assegnate prima agli interessi ed alle relative spese di precetto ed esecuzione e poi al capitale, da parte del giudice dell’esecuzione, non certo escludendo la riassunzione del processo esecutivo, che deve comunque avvenire.

Orbene, poiché l’appello incidentale, sulla base delle considerazioni (e con le precisazioni) appena esposte, é da ritenersi comunque infondato in diritto, la motivazione omessa nella decisione impugnata, fermo restando il dispositivo di rigetto del predetto appello incidentale, può essere semplicemente corretta e integrata nella presente sede ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269-01: “la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; in tal caso, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto”).

2. Ricorso incidentale condizionato (proposto da Ludovica S.a.s.).

Il ricorso incidentale condizionato avanzato da Ludovica S.a.s. non é rubricato; con esso la società ricorrente chiede, per l’ipotesi in cui dovesse essere accolto il ricorso principale e decisa la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che venga comunque accertata l’esistenza e l’ammontare del credito pignorato.

Il ricorso stesso, proposto esclusivamente per il caso di una eventuale decisione nel merito della controversia, che non può invece avere luogo nella presente sede, dovendosi cassare con rinvio la sentenza impugnata (affinché si accerti l’eventuale sussistenza del credito pignorato sulla base della data di effettiva risoluzione del contratto di leasing e/o della eventuale data certa della notificazione/accettazione della cessione dei crediti per i futuri canoni di locazione), deve quindi ritenersi assorbito.

3. Sono accolti, nei sensi di cui in motivazione, i primi sette motivi del ricorso principale, rigettato l’ottavo, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

La sentenza impugnata é cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In difetto di integrale reiezione, in rito o nel merito, dei ricorsi proposti, non vi é luogo a provvedere ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in relazione alla previsione dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi sette motivi del ricorso principale, rigettato l’ottavo, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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