Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13143 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/06/2020), n.13143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 025170/2017 R.G. proposto da:

S.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa

Carlo e Mafalda Matta, con domicilio eletto in Roma, Via al Quarto

Miglio n. 50, presso lo studio legale dell’Avv. Rosa Carlo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso la medesima Avvocatura Generale dello

Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma, n. 4051 depositato

il 3 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di appello di Roma, con decreto n. 4051 del 2017, ha rigettato l’opposizione avverso il Decreto n. 2816 depositato il 12 aprile 2016 in merito alla domanda di equa riparazione proposta da S.I. in quanto tardiva, poichè intervenuta dopo il decorso del termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla notifica della sentenza al Comune di Roma, non costituitosi nel giudizio presupposto;

– avverso il decreto della Corte di appello di Roma la S. propone ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo, con il quale denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 479 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 4;

– il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente – in base alle cui argomentazioni il ricorso della L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e segg., sarebbe ammissibile e tempestivo, poichè depositato presso la corte territoriale in data 4 marzo 2016 nel pieno rispetto dei termini -, i giudici del merito hanno correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte.

In particolare, la questione sottoposta all’esame della Corte concerne la decorrenza del termine breve di impugnazione nel caso di notifica della sentenza in forma esecutiva effettuata alla parte contumace ex art. 292 c.p.c., comma 4, questione da tempo risolta dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo un indirizzo ormai consolidato infatti, nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., u.c., con l’effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. 15 marzo 2006 n. 5682; Cass. 14 febbraio 2012 n. 2113; Cass. 14 marzo 2013 n. 6571).

Ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace, anche se effettuata al contumace involontario, pure ove intervenuta successivamente o meno al decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione.

Nel caso in esame, dunque, essendo il giudizio svoltosi nella contumacia della parte convenuta, la sentenza che lo ha concluso doveva essere inderogabilmente notificata alla parte personalmente, anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c..

Poichè il termine di sei mesi per proporre ricorso ai fini dell’equa riparazione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza nella specie avvenuto in data 28 giugno 2015 – il ricorso depositato solo in data 4 marzo 2016 e non entro il tempestivo 28 gennaio 2016, è stato correttamente considerato tardivo dai giudici territoriali.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nell’importo complessivo di Euro 1.500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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