Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13143 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.25/05/2017),  n. 13143

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23612/2014 proposto da:

P. FRATELLI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, sig. P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato LUCA PERONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA PAOLA ROULLET

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IPAB CASA DI RIPOSO OSPEDALE SANTA CROCE, BANCA INTESA SAN PAOLO SPA;

COMUNE SAN SALVATORE MONFERRATO;

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE SAN SALVATORE MONFERRATO, in persona del Sindaco Dott.

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRUNA BRUNI giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P. FRATELLI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, sig. P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato LUCA PERONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA PAOLA ROULLET

giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 409/2014 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto dell’incidentale condizionato;

udito l’Avvocato LUCA PERONE;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di San Salvatore Monferrato – terzo pignorato su istanza di P. Fratelli s.r.l. in un’espropriazione presso terzi ai danni di IPAB Casa di riposo Ospedale Santa Croce – con ricorso del 27.3.2012 propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. del 27.2.2012, assumendo di essere incorso in un errore di fatto nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., stante una precedente cessione del credito, notificatagli ma non dichiarata. Ciò sul presupposto che – essendo la dichiarazione del terzo pignorato equiparabile a confessione giudiziale – essa deve intendersi revocabile per errore di fatto, ai sensi dell’art. 2732 c.c..

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 16.4.2014, accolse l’opposizione, revocando quindi l’ordinanza di assegnazione.

Ricorre per cassazione P. Fratelli s.r.l., affidandosi a tre motivi. Resiste il Comune di San Salvatore Monferrato, proponendo ricorso incidentale condizionato fondato su unico motivo. L’IPAB – regolarmente evocata in giudizio a seguito dell’ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 6.10.2016 – non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE.

1.1 – Con i primi due motivi (tali solo sul piano grafico, trattandosi in realtà di un’unica articolata censura), la ricorrente deduce sostanzialmente la violazione dell’art. 2732 c.c., e art. 547 c.p.c., perchè il Tribunale di Alessandria ha qualificato come errore di fatto, rilevante ai fini della revoca della dichiarazione del terzo, l’omessa indicazione di precedente cessione del credito, così accostando la dichiarazione stessa alla confessione giudiziale. La ricorrente censura la decisione per aver erroneamente applicato alla fattispecie il principio di diritto di cui alla sentenza Cass. n. 3958/2007, e quindi per l’accostamento effettuato tra l’omessa dichiarazione di pignoramento successivo (oggetto di detta pronuncia) e l’omessa dichiarazione di cessione del credito, oggetto della presente controversia. Secondo la ricorrente, in tale ipotesi non può configurarsi errore di fatto, ma mera dimenticanza, non idonea a giustificare la revoca dell’assegnazione. La P. Fratelli s.r.l. sostiene, inoltre, che il credito ceduto – la cui cessione avrebbe determinato il pur insussistente errore di fatto – è comunque diverso da quello pignorato e dichiarato dal Comune.

1.2 – Con il (formalmente) terzo motivo, si lamenta l’erronea compensazione delle spese di lite da parte del giudice di merito. Si sostiene che l’appendice cognitiva è stata determinata esclusivamente dal comportamento del Comune, che nel rendere in un primo momento la dichiarazione positiva aveva ingenerato in essa ricorrente un legittimo affidamento circa l’esito della procedura esecutiva.

RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO.

2.1 – Con unico motivo, con cui si deduce “Violazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. – Violazione degli artt. 547 e 548 c.p.c.”, il Comune di San Salvatore Monferrato propone ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, censurando la sentenza del Tribunale di Alessandria laddove si è ritenuto che la dichiarazione da esso resa all’udienza del 1.2.2012 fosse da considerare positiva, anzichè negativa, giacchè il credito vantato dall’IPAB, e pure riconosciuto dall’Ente pignorato, era inesigibile.

3.1 – Anzitutto, vanno disattese le eccezioni sollevate dal controricorrente.

E’ vero che la modalità di redazione del ricorso in esame non è del tutto esente da critiche, tra l’altro essendo state rubricate come motivi d’impugnazione parti più propriamente descrittive, cui inevitabilmente occorre far riferimento nello scrutinio delle effettive ragioni di doglianza.

Tuttavia, ciò non si traduce in alcun vizio di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (salvo quanto specificamente si dirà infra): in primo luogo, la P. Fratelli s.r.l. ha chiaramente indicato le norme che si assumono violate e comunque esse sono pienamente evincibili dal contenuto delle censure; in secondo luogo, dette censure sono del tutto specifiche, essendo ben chiaro quale ne sia il contenuto e quali specifici passaggi della motivazione della sentenza impugnata ne siano oggetto; inoltre, esse non si risolvono affatto in una richiesta di riesame del merito, nè nella denuncia di un vizio motivazionale, perchè, nel momento stesso in cui la ricorrente contesta l’applicabilità di un orientamento giurisprudenziale (nella specie, quello segnato da Cass. n. 3958/2007) alla fattispecie, essa non fa altro che ulteriormente specificare il preteso vizio di sussunzione (sub specie di violazione di legge) in cui sarebbe incorso il primo giudice nell’applicare erroneamente la norma giuridica in questione (nella lettura datane dalla giurisprudenza), così violandola o falsamente applicandola, secondo quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Ciò emerge chiaramente dal contenuto delle censure mosse dalla P. Fratelli s.r.l., essendosi lamentato il malgoverno dell’art. 2732 c.c., e art. 547c.p.c.: quanto al primo, perchè non sarebbe riscontrabile, nella specie, un errore di fatto, come ritenuto dal Tribunale piemontese, ma una mera dimenticanza, che ne escluderebbe l’applicazione; quanto al secondo, perchè la sua corretta applicazione postula che ciò che il terzo non ha dichiarato tempestivamente non può essere opposto, in un momento successivo, al creditore pignorante.

4.1 – Ciò posto, i primi due motivi del ricorso principale (in realtà, come già detto, si tratta di un’unica articolata censura) sono nel complesso fondati.

4.2 – Deve tuttavia rilevarsi preliminarmente che la questione della pretesa diversità del credito ceduto rispetto a quello dichiarato dal Comune di S. Salvatore Monferrato (v. ricorso, pp. 14-15) è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., poichè non è stato riportato in ricorso il contenuto di alcuno degli atti citati dalla ricorrente, nè gli stessi sono stati prodotti in questa sede, nè tantomeno sono stati indicati nelle forme prescritte.

4.3 – La prima questione – ossia, quella della revocabilità della dichiarazione del terzo pignorato per errore di fatto o violenza – ha ricevuto sia dalla dottrina, che dalla giurisprudenza di legittimità, una risposta positiva pressochè unanime (v. Cass. n. 584/1951; Cass. n. 357/1954; Cass. n. 3958/2007), e ciò a prescindere dalla querelle circa la natura della dichiarazione stessa (si tratti cioè di confessione giudiziale, di ricognizione del debito, di esibizione ideale, di mera dichiarazione di scienza, ecc.).

Ferma la pacifica revocabilità della dichiarazione erronea, dunque, è tutt’ora discusso quale sia il modo con cui il terzo può esercitare lo jus poenitendi: a) secondo parte della dottrina, infatti, poichè la dichiarazione ha natura di atto esecutivo, essa deve essere autonomamente impugnata dal terzo con opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni da che è stata resa, pena l’inoppugnabilità e la definitiva stabilità degli effetti; b) secondo altra tesi (di matrice giurisprudenziale – v. in particolare Cass. n. 3958/2007), seguita dalla sentenza qui gravata, la dichiarazione del terzo può essere impugnata solo con l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che la recepisca, dovendo peraltro escludersi l’ammissibilità di un’istanza di revoca di tale ordinanza, in quanto autoesecutiva; c) secondo altra tesi dottrinale, infine, il terzo – resosi conto dell’errore – avrebbe l’onere di revocare immediatamente la propria dichiarazione positiva, proponendo eventualmente opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione, frattanto emessa nonostante l’intervenuta revoca. In assenza, il terzo non avrebbe facoltà di proporre tout court l’opposizione formale.

4.4.1 – Ritiene il Collegio di dover aderire a tale ultima impostazione, con le precisazioni che seguono.

Infatti, è in primo luogo da escludere che la dichiarazione del terzo sia direttamente impugnabile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto proviene da un soggetto che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo (in tal senso, si veda, recentemente, Cass. n. 11642/2014), perchè estraneo ai vincoli derivanti dal titolo azionato; pur dopo le riforme che dal 2012 hanno ridisegnato l’esecuzione forzata presso terzi (e per quanto le novità non siano applicabili alla presente controversia, il pignoramento essendo stato eseguito nel 2011), può quindi ribadirsi il tradizionale orientamento secondo cui il terzo è soggetto che coopera con il giudice dell’esecuzione ai fini della specificazione dell’oggetto dell’azione esecutiva, genericamente descritto dal creditore nell’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c., comma 2, n. 2), ed è quindi un suo ausiliario (Cass. n. 20727/2008; Cass. n. 12259/2009). Del resto, il creditore procedente e gli eventuali creditori intervenuti godono di uno specifico strumento di reazione circa il contenuto della dichiarazione c.d. di quantità, potendo attivare il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex artt. 548 e 549 c.p.c., previgenti, ovvero, nel nuovo assetto, dando comunque impulso alla fase decisionale semplificata di cui al “nuovo” art. 549 c.p.c., mentre il debitore esecutato, che si veda contestata o non riconosciuta l’esistenza di un suo credito, può sempre proporre la relativa domanda in un separato ed autonomo giudizio (Cass. n. 19059/2006).

3.4.2 – Nè si ritiene di dover aderire all’insegnamento della già citata Cass. n. 3958/2007, così massimata: “In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo debitor debitoris che, nel fare dichiarazione dell’esistenza del credito pignorato, abbia omesso di riferire – come prescrive l’art. 550 c.p.c., comma 1, in funzione della riunione dei pignoramenti per l’attuazione del concorso tra i creditori sul credito – che quest’ultimo è stato nel frattempo pignorato una seconda volta, qualora abbia luogo l’assegnazione, è legittimato a dedurre con l’opposizione agli atti esecutivi che l’omessa dichiarazione dell’esistenza dell’altro pignoramento è dipesa da errore di fatto, per ottenere la rimozione dell’ordinanza di assegnazione, poichè l’assegnazione è inefficace come fatto estintivo del credito nei confronti dell’altro creditore pignorante e considerato che anche una dichiarazione confessoria può essere revocata per errore di fatto. Deve, viceversa, escludersi che l’errore possa essere posto a fondamento di un’istanza di revoca dell’ordinanza di assegnazione, posto che un simile potere del giudice dell’esecuzione non è configurabile”.

La pronuncia, richiamata come detto dalla stessa decisione qui impugnata, ribadisce la revocabilità della dichiarazione del terzo per errore di fatto alla luce della sua natura sostanzialmente confessoria, ma individua quale rimedio la sola opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., dovendo anche escludersi che questa possa essere oggetto di revoca da parte del giudice dell’esecuzione, una volta emessa, in quanto sostanzialmente autoesecutiva e, quindi, irrevocabile ex art. 487 c.p.c., comma 1.

Ora, a parte il fatto che tale ultima affermazione non è condivisa dalla giurisprudenza successiva (v. Cass. n. 20595/10; Cass. n. 17349/11), che invece non esclude la revocabilità dell’ordinanza di assegnazione del credito, ritiene il Collegio come sia decisivo considerare che, ad ammettere l’opponibilità della sola stessa ordinanza nel caso di erroneità della dichiarazione, si finirebbe col propugnare la tesi per cui è possibile impugnare un provvedimento giudiziale pur quando esso non sia inficiato da un errore del giudice. Tesi che, seppur con specifico riferimento alla figura dell’appello incidentale condizionato, ma con argomenti di sicura portata generale, è stata ritenuta destituita di fondamento da Cass., Sez. Un., 19.4.2016, n. 7700, essendosi appunto affermato come, ai fini della impugnazione di un provvedimento, occorre poter configurare, e conseguentemente dedurre, un preteso errore (in iudicando vel in procedendo) in cui il giudice sia eventualmente incorso.

Ciò posto, è evidente che, nell’ipotesi che si considera, la decisione sull’assegnazione del credito non può che essere immune da errore: infatti, nell’assetto normativo antecedente alle cennate riforme avviate dal 2012 (riforme non applicabili ratione temporis), al giudice dell’esecuzione è precluso ogni potere di accertamento circa la verità o falsità della c.d. dichiarazione di quantità, salva la parentesi cognitiva di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., previgenti, che presuppone pur sempre una contestazione di parte; nel nuovo assetto, peraltro, il giudice dell’esecuzione può invece risolvere egli stesso le questioni inerenti la dichiarazione del terzo, con ordinanza opponibile ex art. 617 c.p.c. (e quindi, secondo il già collaudato schema di cui al “nuovo” art. 512 c.p.c., in tema di opposizioni distributive), ma sempre in presenza di contestazioni sulla dichiarazione del terzo. Ne deriva che in ogni caso, in assenza di contestazioni, il giudice è tenuto a provvedere sulla base del contenuto della dichiarazione resa dal terzo (fatto salvo il potere di interpretarla – v. infra, par. 5.2 -, come appunto è avvenuto nella specie), restando impregiudicata la valenza estintiva dell’assegnazione riguardo al credito vantato dal procedente (assegnazione che avviene, infatti, pro solvendo).

4.4.3 – Occorre, quindi – perchè l’errore di fatto possa assumere una valenza in senso lato risolutiva della prima dichiarazione, quale che ne sia la natura – un passaggio intermedio: un’attività del terzo pignorato che, accortosi dell’errore, lo emendi, previa revoca della dichiarazione precedentemente resa. Tuttavia, è necessario tener presente che l’operato del terzo, proprio perchè si innesta nel procedimento esecutivo con la finalità già sopra descritta, deve essere coerente, da un lato, con il principio di autoresponsabilità gravante su tutti i consociati e, dall’altro, con il generale dovere di solidarietà e correttezza, che deve permeare il comportamento processuale del terzo stesso: nel cooperare con l’ufficio giudiziario, infatti, egli deve evitare condotte (o omissioni) improntate a superficialità, o peggio, a mala fede, tanto è vero che ben può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale in caso di dichiarazione artatamente inveritiera e fuorviante (v. Cass., Sez. Un., n. 9407/1987; Cass. n. 9888/1995; Cass. n. 13247/2014; Cass. n. 6843/2015).

Del resto, s’è già evidenziato che, in ogni caso, il giudice dell’esecuzione – nell’assetto normativo previgente, applicabile ratione temporis – non ha il potere di accertare la falsità o anche solo l’inesattezza della dichiarazione, ed è tenuto a provvedere sulla base del suo contenuto; correlativamente, il creditore pignorante non può che confidare nella correttezza e nella serietà del contegno processuale del terzo, foriero (in caso di dichiarazione positiva) di una legittima aspettativa in capo allo stesso creditore circa il soddisfacimento del suo diritto.

4.4.4 – Così stando le cose, ritiene quindi il Collegio come la dichiarazione del terzo, in caso di errore, non sia revocabile ad nutum, ma possa esserlo nei limiti in cui l’errore stesso sia scusabile: si tratta di un principio generale, desumibile dall’art. 153 c.p.c., riguardo alla decadenza per inosservanza del termine perentorio per causa non imputabile (sulla valenza generale del detto principio, v. da ultimo la recentissima Cass. n. 2044/2017). In sostanza, il terzo pignorato, che si sia accorto dell’errore contenuto nella precedente dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può revocarla ove l’errore stesso sia incolpevole, ma ciò fino al momento in cui l’aspettativa del creditore non si sia consolidata, ossia fino all’udienza al cui esito il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione, contestualmente o previa riserva di decisione.

Per quanto l’errore della dichiarazione di quantità sia certamente questione rilevante, consentire una tale facoltà di revoca anche in un momento successivo a quello prima individuato (e quindi, o nel lasso di tempo tra l’assunzione in riserva e la decisione, o addirittura a decisione già adottata) finirebbe, infatti, col vanificare una legittima posizione processuale di vantaggio acquisita dal creditore procedente, il che non è consentito alla luce del complessivo bilanciamento degli interessi in gioco. L’opposizione agli atti esecutivi, quindi, andrà proposta avverso l’ordinanza di assegnazione, non già perchè questa costituisce il primo atto successivo alla dichiarazione erronea, ma solo per farne valere il proprio vizio di illegittimità, qualora essa sia stata eventualmente emessa sulla scorta della stessa dichiarazione non emendata, sebbene il terzo avesse tempestivamente provveduto a revocarla e a sostituirla con altra ritenuta corretta.

In conclusione, può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “in tema di pignoramento presso terzi, ove la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., sia inficiata da errore di fatto, il terzo può sempre revocarla e sostituirla con altra ritenuta corretta, ma solo se l’errore sia a lui non imputabile (o sia comunque scusabile) e a condizione che ciò avvenga entro l’udienza al cui esito il giudice dell’esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere. Pertanto, qualora lo stesso giudice abbia, ciononostante, emesso ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c. sulla base della prima dichiarazione, il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso la stessa ordinanza per farne valere l’illegittimità, derivante dalla mancata considerazione degli effetti della revoca tempestivamente effettuata dal terzo stesso”.

4.4.5 – Per quanto precede, erra dunque la ricorrente laddove afferma che, nella specie, l’omessa dichiarazione di una cessione del credito notificata precedentemente al pignoramento costituisca mera dimenticanza e non già errore di fatto: l’art. 547 c.p.c., comma 2, prescrive che il terzo debba dichiarare le cessioni del credito che gli siano state notificate o che abbia accettato. Ne consegue che – a prescindere dalla considerazione sul significato della mera dimenticanza ai fini che occupano, se possa essa configurare, cioè, errore o meno – affermarsi debitor debitoris quando non lo si è più (fatta salva l’ipotesi del dolo, che qui non è in discussione), consiste sostanzialmente in un errore di fatto, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Alessandria con la sentenza impugnata.

Tuttavia – ed in ciò le doglianze della ricorrente colgono nel segno – la resipiscenza del terzo non può comunque condurre ad una revoca dell’ordinanza di assegnazione del credito già esitata dal giudice dell’esecuzione, come invece ha fatto il Tribunale piemontese, accogliendo l’opposizione, poichè ciò che non è stato dichiarato tempestivamente non può essere opposto, in un momento successivo, al creditore pignorante: se non – deve aggiungersi – attraverso l’attività processuale sopra descritta, che nella specie non risulta essere stata compiuta dal Comune di San Salvatore Monferrato.

Pertanto, la revoca dell’ordinanza di assegnazione, operata dal Tribunale di Alessandria sul solo presupposto dell’erroneità della dichiarazione del terzo, integra la violazione dell’art. 547 c.p.c., in quanto la dichiarazione stessa – sulla base di quanto risulta dagli atti – non poteva essere ormai revocata dal Comune di San Salvatore Monferrato, per aver acquisito definitiva stabilità, ed inoltre perchè alcuna censura avrebbe potuto esprimersi sul merito dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione (quanto al profilo in questione), giacchè meramente recettiva della prima ed unica dichiarazione rilasciata dall’ente in seno al procedimento esecutivo.

5.1 – L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta la necessità di affrontare adesso l’unico motivo di ricorso incidentale, con cui il Comune di San Salvatore Monferrato lamenta che il Tribunale – nel ritenere positiva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dallo stesso resa – non ne abbia esaminato l’intero contenuto. Il giudice dell’opposizione e, prima ancora, il giudice dell’esecuzione, avrebbero errato nell’interpretare la dichiarazione come positiva, cogliendovi una affermazione di disponibilità delle somme pignorate, che in realtà sarebbe insussistente per essere stata indicata una specifica causa di inesigibilità: le somme dichiarate come dovute, in realtà, erano state poste a disposizione dall’Ente nella sola ottica transattiva della controversia insorta tra la P. Fratelli e l’IPAB nell’esecuzione di un appalto, e di ciò la dichiarazione stessa dava ampio conto. Ove si fosse proceduto ad una interpretazione sistematica e secondo buona fede dell’intera dichiarazione ex artt. 1363 e 1366 c.c., non avrebbe potuto che derivarne la valutazione negativa del contenuto della dichiarazione, in quanto le somme indicate erano state messe a disposizione dall’Ente alla sola condizione che la P. accettasse la transazione, invece rifiutata.

5.2 – Il motivo è fondato.

5.3 – Nel solco del tradizionale insegnamento di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 6088/2015; v. anche Cass. n. 20310/2012; Cass. n. 4578/2008), deve anzitutto evidenziarsi che l’individuazione del credito oggetto di assegnazione attiene al contenuto proprio dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’esecuzione, dopo aver valutato l’idoneità del titolo esecutivo e la pretesa del creditore, gli trasferisce il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, sulla base della dichiarazione resa da quest’ultimo. In particolare, spetta al giudice dell’esecuzione, non solo il potere-dovere di delibare sommariamente il titolo esecutivo e la correttezza della quantificazione operata dal creditore nel precetto, ma anche quello di interpretare la dichiarazione del terzo e trarne le dovute conseguenze quanto al credito oggetto di assegnazione.

Ciò posto, la decisione impugnata – nel confermare la correttezza dell’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione circa il carattere positivo della dichiarazione del terzo pignorato – si basa sul rilievo che il Comune di San Salvatore Monferrato dichiarò testualmente “il proprio debito nei confronti della IPAB Ospedale Santa Croce pari a Euro 129.949 reso liquido ed esigibile a far data dal 3 gennaio 2012; il proprio debito nei confronti della IPAB Ospedale Santa Croce pari a Euro 18.075,99 divenuto liquido ed esigibile a far data dal 31 dicembre 2011”. A fronte di tale chiarezza del contenuto della dichiarazione, per di più resa da un ente pubblico, secondo il giudice alessandrino non può che derivarne il carattere positivo ai fini dell’assegnazione, e ciò “indipendentemente dai canoni ermeneutici applicabili al caso di specie”, per di più essendo irrilevanti i motivi che hanno indotto il Comune a rendere tale dichiarazione, e non essendovi traccia delle (per di più tardivamente) asserite cause di inesigibilità.

5.4 – La decisione impugnata è evidentemente erronea sul punto, perchè risulta affidata non già ad una coordinata e selettiva valorizzazione del dato testuale complessivamente considerato, come impone il disposto dell’art. 1363 c.c. (ovviamente applicabile anche agli atti unilaterali, stante la previsione dell’art. 1324 c.c. – v. Cass. n. 2399/2009), ma alla ritenuta rilevanza tranciante della porzione di dichiarazione sopra riportata tra virgolette, del tutto avulsa dal contesto della intera dichiarazione stessa, tanto da essere stata affermata expressis verbis l’indifferenza di qualsiasi criterio ermeneutico nell’interpretare il suo significato (asseritamente) univoco e da relegare a meri “motivi” (delle ragioni per cui essa era stata resa) le vicende narrate dal Comune circa lo stanziamento delle somme poi assegnate e le condizioni alle quali detto stanziamento era subordinato.

Così facendo, il Tribunale di Alessandria ha operato l’esegesi del testo della dichiarazione in questione in aperta violazione dell’art. 1363 c.c., a mente del quale le clausole del contratto devono interpretarsi le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Non può che riaffermarsi, pertanto, anche in subiecta materia, il tradizionale principio (v. Cass. n. 460/2011; Cass. n. 2399/2009) secondo cui “Nell’interpretazione degli atti unilaterali tra vivi, quale è la dichiarazione resa dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 547 c.p.c., non essendo utilizzabile il criterio della comune volontà delle parti nè quello del loro comportamento complessivo, i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole, e dell’interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre”.

6.1 – In definitiva, i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato devono essere accolti. Il terzo motivo del ricorso principale, concernente la liquidazione delle spese di lite, resta ovviamente assorbito.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, che nel decidere l’opposizione spiegata dal Comune di San Salvatore Monferrato si atterrà ai superiori principi di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale condizionato; cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Alessandria, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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