Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13143 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/06/2016), n.13143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10813/12 proposto da:

Avv. B.M., in proprio, domiciliato in Roma, Via Giuseppe

Ferrari lo studio dell’avvocato Antonio Pacifico, rappresenta e

difende, giusta delega ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/26/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 22 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Antonio Pacifico, per il ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 33/26/12 depositata il 22 marzo 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, accolto dell’Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 65/03/10, respingeva i riuniti ricorsi promossi da B.M. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale era stato revocato il beneficio cosiddetto prima casa previsto dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temporis e avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale in relazione alla detta revoca veniva recuperata l’imposta sostitutiva applicata al mutuo servito per l’acquisto dell’abitazione.

In breve sintesi la CTR spiegava il rigetto dei ricorsi osservando, in dissenso con la CTP che aveva invece accolto i ricorsi nonostante la “presenza di documentazione ufficiale di un Ente terzo”, che “i giudici di prime cure avevano valutato solo le affermazioni di parte ricorrente e non le prove documentali prodotte dall’ufficio, pur in presenza di un’espressa dichiarazione dell’Agenzia del Territorio che, ufficialmente dichiarava che l’immobile in questione aveva “…

una superficie utile complessiva, esclusi balconi, terrazzi, cantina, soffitta, scale e posto auto, superiore a mq. 240…””.

Contro la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui l’Ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in ordine alla omessa valutazione di elementi probatori decisivi proposti dalle parti e acquisiti al processo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Il contribuente lamentava l’impossibilità di comprendere l’iter logico seguito dalla CTR per accogliere l’appello dell’Ufficio, in particolare deducendo che la CTR, non aveva spiegato il “criterio” adottato per “individuare le fonti del proprio convincimento”, segnatamente non aveva spiegato perchè aveva inteso privilegiare la relazione dell’Agenzia del Territorio.

Il motivo è inammissibile perchè in realtà con io stesso non viene censurata la violazione di una supposta norma processuale che impone la spiegazione dei criteri coi quali il giudice sceglie le fonti di prova ritenute più attendibili, bensì che la CTR non abbia spiegato le ragioni per cui la relazione dell’Agenzia del Territorio era da considerarsi maggiormente attendibile, vizio che ha quindi carattere motivazionale e che perciò andava eventualmente censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. sez. 3, n. 8569 del 2013; Cass. sez. lav. n. 13747 del 2004).

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo relativo all’accertamento della superficie utile dell’immobile del ricorrente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, il contribuente lamentava che la CTR avesse rinvenuto una situazione di incertezza probatoria che avrebbe dovuto esser risolta mediante l’utilizzo dei poteri istruttori di al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ma senza però farne uso, ma che comunque non esisteva una tale situazione di incertezza atteso il valore probatorio dei numerosi documenti che il contribuente medesimo aveva versato in atti, addebitando infine “il cattivo uso che il giudice aveva fatto del potere discrezionale, ovvero del “prudente apprezzamento””.

In disparte l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, perchè nel corpo di ricorso non vengono trascritti i richiamati documenti, di cui peraltro nemmeno si indica luogo e tempo della loro produzione processuale, non consentendo quindi la verifica del contenuto degli stessi e nemmeno consentendo la verifica del rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 1 (Cass. sez. 6, n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3, n. 8569 del 2013); va anche rammentata che l’apprezzamento della concludenza delle prove non può essere sindacato contrapponendo un diverso e più appagante apprezzamento dei documenti, ma soltanto denunciando il vizio di omessa a insufficiente o illogica motivazione che eventualmente lo sottintende e che sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza deve inoltre essere chiaramente ed espressamente indicato (Cass. sez. 2, n. 12574 del 2014; Cass. sez. 2, n. 7330 del 2013).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 2.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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