Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13143 del 24/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13143 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 1278-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE’ DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G.DA PALESTRINA 48,
presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

359i-

Data pubblicazione: 24/06/2015

avverso la sentenza n. 288/29/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 15/02/2011, depositata
il 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Federico Di Matteo difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Manuela Maria Zoccali difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ric. 2013 n. 01278 sez. MT – ud. 07-05-2015
-2-

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: IRAP legge regionale
Reg. Gen. 1278/2013
RICORRENTE: Agenzia Entrate

E’ stata depositata la seguente relazione:
1. La Agenzia
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio 288/ 29 /11 del 21 novembre 2011 che, ha accolto parzialmente l’appello
delle Poste Italiane spa, affermando la non applicabilità alla contribuente dell’1RAP nella misura
stabilita dalla legge regionale 34/2001 per l’anno 2002.
2. La contribuente si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto in adesione all’indirizzo di questa Corte espresso nella sentenza n.
5867 del 13 aprile 2012, secondo cui, posto che la legge 289/2002 al suo art. 3 (sospensione degli
aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche) ha statuito al primo comma
che “in funzione dell’attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa
della legge quadro sul federalismo fiscale” “la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, deliberate successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle
aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospese fmo a quando non si raggiunga un accordo ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato,
regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale” (lettera a), per l’anno
2002, non trova applicazione l’aumento dell’imposta di un punto stabilito dall’art. 2 della legge
regionale Lazione 34/2001.
Per altro, in base alla sentenza di questa Corte n. 19838 del 14 novembre 2012, l’art. 16, comma
terzo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dà facoltà alle Regioni di incrementare la relativa
aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale e deve essere interpretato coerentemente con
l’intento del legislatore di perseguire obbiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle
Regioni medesime; nella stessa ottica deve essere coerentemente interpretato anche il disposto
dell’art. 3, comma 1, letta), della legge 27 dicembre 2002, n -. 289, che, nel sospendere l’efficacia
degli aumenti dell’aliquota Irap deliberati dalla Regione successivamente al 29 settembre 2002, in
ragione della mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso comunque limitare
l’effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui
determinassero, il superamento delle aliquote in vigore nel 2002. Quindi la legge regionale Lazio
34/2001 che determina la conferma (e proroga) dell’aliquota dal 4,75% disposta per l’anno 2002
dagli ara. 16 e 45 del d. lgs. 446/1997 nel testo all’epoca vigente.
E’ possibile decidere la controversia nel merito.
La complessità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali
compensazione delle spese.
PQM

ustificano la

INTIMATO: Poste Itiliane spa

Il collegio accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente; compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio . Così deciso nella camera di

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