Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13143 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4560/2019 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5885,

presso lo studio dell’avvocato FABIO DE JORIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, giusta procura

speciale allegata al ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI

14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rapp.te, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVUOR 19, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE ROMA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO ROSSI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7671/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.P. ricorre, affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma che, riformando la pronuncia del Tribunale, l’aveva condannata in solido a B.G. e Pu.Ma. al risarcimento del danno in favore di M.U., per colpa professionale nell’esercizio dell’attività difensiva, ed aveva altresì dichiarato la Generali Ass.ni Spa, presso la quale il B. era assicurato, a tenerlo indenne da quanto egli fosse stato chiamato a pagare in esecuzione della sentenza, nei limiti della franchigia pattuita.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, deve premettersi che il M. aveva investito presso la (OMISSIS) Spa ingenti somme di danaro e che, a seguito del fallimento della società, oltre ad insinuarsi al passivo, si era rivolto agli avvocati B., P. e Pu. (quest’ultimo poi deceduto) per agire nei confronti della CONSOB al fine di ottenere il risarcimento dei danni per omessa vigilanza e controllo sull’operato della società finanziaria fallita.

1.2. I tre difensori, a seguito del mandato ricevuto, decisero di intervenire tardivamente in una controversia già pendente dinanzi al Tribunale di Roma, promossa nel 1997 da altri investitori, la quale si trovava (nel 2004) nella fase di precisazione delle conclusioni: la domanda del M. venne respinta per difetto di prova in quanto le produzioni documentali furono dichiarate inammissibili siccome tardive; il rigetto venne confermato anche dalla Corte d’Appello e la sentenza divenne definitiva in assenza di ricorso per Cassazione; successivamente, i difensori del M. intentarono un giudizio autonomo (insieme ad altri investitori) che si concluse con la dichiarazione di inammissibilità della domanda, in ragione del “giudicato” che si era formato su di essa attraverso la sentenza che aveva rigettato la domanda spiegata attraverso l’intervento tardivo.

1.3. Il M., dunque, ha instaurato la controversia in esame perchè venisse riconosciuta la responsabilità professionale dei propri difensori.

1.4. Il Tribunale di Roma, pur dichiarando negligente la condotta dei convenuti, rilevava, tuttavia, che la CONSOB aveva eccepito in tutte le sedi processuali la prescrizione del diritto al risarcimento anche se, rispetto alla posizione del M., la questione non era stata esaminata in quanto assorbita dall’eccezione di giudicato; affermava che, per tale ragione, non era possibile effettuare un giudizio prognostico sull’esito delle azioni intentate dal quale far discendere l’accoglimento dell’azione risarcitoria per colpa professionale e rigettava, quindi, la domanda.

1.5. La Corte territoriale ha ribaltato la decisione, affermando che i difensori, se avessero proposto fin dall’inizio un autonomo giudizio, avrebbero consentito alla CONSOB di sollevare l’eccezione di prescrizione e che il Tribunale avrebbe dovuto compiere anche l’indagine rispetto all’astratta fondatezza di tale eccezione (cfr. pag. 10 ult. cpv. della sentenza impugnata): assumendo, dunque, che la prognosi dell’esito della controversia ben poteva essere favorevole per l’appellante, riconosceva la colpa professionale dedotta e condannava i tre difensori a risarcire al M. la somma corrispondente a quella che avevano conteggiato nella domanda proposta, corredata da interessi e rivalutazione, dichiarando inoltre che la Generali Italia Spa era tenuta alla manleva pattuita con il B. nei limiti della franchigia.

2. Nel presente giudizio B.G. ha resistito ed ha proposto ricorso incidentale autonomo, affidato a quattro motivi.

2.1. M.U. si è difeso spiegando, altresì, separato ricorso incidentale.

2.2. Ha resistito, infine, la Generali Italia Spa con controricorso e ricorso incidentale.

2.3. Tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza presentata da M.U. per la fissazione della pubblica udienza, giustificata, in thesi, dall’importanza della materia e dalla circostanza che la sua età avanzata e le sue precarie condizioni di salute configuravano un diritto alla discussione pubblica.

1.2. L’istanza è inammissibile.

Premesso che le ragioni addotte risultano in contraddizione con l’esigenza di immediata decisione che soltanto la Camera di consiglio già fissata poteva garantire, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che la decisione in ordine alla trattazione della causa in adunanza camerale o in pubblica udienza rientra nel proprio potere discrezionale, in quanto la differenza fra i due riti previsti non ricade sull’ampiezza della cognizione ma soltanto sulle modalità con le quali essa viene acquisita, non essendo affatto pregiudicato, nel rito camerale, il contraddittorio fra le parti.

1.3. E’ stato, al riguardo, affermato che “nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380-bis.1 c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in Pubblica udienza – e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta – nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (cfr. Cass. 14437/2018; ed in termini anche Cass. 16913/2019).

2. Passando all’esame dei ricorsi si osserva quanto segue.

Sul ricorso principale dell’avv.to P.P..

2.1. Con unico motivo di ricorso principale, P.P. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione alla sussistenza del nesso di causalità fra la condotta dei legali ed il danno effettivamente subito dal M.; sulla stessa questione, la ricorrente lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2.2. Assume, al riguardo, che la Corte territoriale aveva focalizzato la sua attenzione nel dimostrare solamente che l’azione del M. non era prescritta, omettendo però di verificare se, una volta superata l’eccezione preliminare di merito, la domanda fosse comunque fondata e quindi meritevole di accoglimento: lamenta che, in tal modo, la Corte territoriale si era posta in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’affermazione di responsabilità professionale postulava una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato dell’attività difensiva ove fosse stata correttamente e diligentemente svolta; e che i giudici d’appello avevano del tutto omesso di formulare tale valutazione, limitandosi a fondare la propria statuizione di accoglimento della domanda sulla probabile insussistenza della prescrizione, in ragione di atti interruttivi non specificamente richiamati e posti in essere da alcuni risparmiatori che sarebbero stati validi nei confronti di tutti gli attori della lite.

2.3. Aggiunge che, anche in punto di prescrizione, la motivazione consistente in un mero richiamo giurisprudenziale (cfr. pag. 13 primo cpv. della sentenza impugnata) era del tutto priva di un compiuto esame di quali fossero gli eventi interruttivi rilevanti, invero solo genericamente evocati, e della loro idoneità ad escludere che potesse valere nei confronti del M. l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Consob.

2.4. Il giudizio prognostico al quale la Corte era tenuta, pertanto, risultava, in thesi, solo apparentemente motivato.

2.5. La seconda parte della censura è inammissibile perchè non è più esistente, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ex L. n. 134 del 2012 di conversione del D.L. n. 83 del 2012), una previsione normativa che consenta nel giudizio di cassazione di criticare la motivazione impugnata, essendo possibile soltanto la prospettazione dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

2.6. La prima parte del motivo, invece, declinato con riferimento al vizio di violazione di legge, contiene critiche traducibili, nella sostanza, nella apparenza della motivazione.

2.7. Si impone pertanto preliminarmente la riqualificazione di esso rispetto agli argomenti prospettati (cfr. al riguardo Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017): e ciò consente di ricondurlo nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., n. 4, concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili ad una motivazione inesistente, resa, cioè, attraverso una mera apparenza argomentativa.

2.8. Deve, al riguardo, richiamarsi preliminarmente l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 9105/2017).

2.9. In tal modo riqualificato, il motivo è fondato.

La Corte territoriale, infatti, ha formulato un giudizio prognostico incompleto, carente e privo di comprensibile motivazione.

2.10. Pacifico (perchè già statuito dal Tribunale e non contestato) che la CONSOB aveva eccepito la prescrizione in tutte le controversie intentate, la statuizione della Corte avrebbe dovuto affrontare il problema della persistente pendenza del termine prescrizionale o della esistenza di eventuali atti interruttivi esaminandoli e riconducendoli, in modo comprensibile, alla giurisprudenza richiamata (cfr. Cass. 13365/2018): in mancanza, ricorre il vizio di apparenza della motivazione anche perchè tale omissione ridonda pienamente sul successivo giudizio prognostico rispetto alla lite intentata rispetto al quale la Corte territoriale ha del tutto omesso di verificare anche se, una volta superata l’eccezione preliminare, la domanda fosse comunque fondata e meritevole di accoglimento.

2.11. La valutazione sul probabile esito della lite – espressa attraverso l’affermazione secondo cui “esclusa qualsiasi prescrizione del diritto spettante dall’appellante verso la Consob, deve affermarsi che la perdita dell’azione verso quest’ultima debba essere considerata come un risultato negativo per l’ex cliente dei legali qui appellati, i quali ne devono rispondere ex art. 1176 e 2236 c.c.” (cfr. pag. 13, secondo cpv. della sentenza impugnata) – è, infatti, fondata su una motivazione meramente assertiva ed al di sotto della sufficienza costituzionale, sia in ordine alla ricorrenza o meno della prescrizione sia in ordine agli elementi sui quali poteva fondarsi una prognosi favorevole dell’esito della lite per il M..

Sul ricorso incidentale dell’avv.to B.G..

3. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’att. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla determinazione e quantificazione del danno subito dal M..

3.1. Lamenta, al riguardo, che, senza alcuna motivazione, la Corte territoriale aveva liquidato un importo di gran lunga superiore a quello corrispondente alle perdite subite, pronunciando una condanna a carico dei difensori pari al doppio della somma ammessa al passivo fallimentare, senza fornire alcuna spiegazione sulla notevolissima differenza che ricomprendeva anche una voce riferita agli interessi legali erroneamente conteggiati.

3.2. Con il secondo ed il terzo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1283,2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1176 e 2236 c.c., in relazione alla quantificazione della somma oggetto di condanna (seconda censura); deduce, altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè la quantificazione del danno effettivamente subito dal M. ed il nesso di causalità e la prova di esso (terza censura).

3.3. Con il quarto motivo deduce infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,2946 e 2947 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea determinazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione: lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare l’esistenza di atti interruttivi tali da giustificare le proprie conclusioni volte all’affermazione della resilienza del diritto vantato.

3.4. Il quarto motivo rimane logicamente assorbito dalla riscontrata fondatezza del ricorso principale: la compiuta ricostruzione del termine prescrizionale applicabile e della configurabilità o meno dei relativi atti interruttivi dovrà essere oggetto in via preliminare di una adeguata motivazione della corte territoriale e solo all’esito potrà affrontarsi la questione dell’identificazione del dies a quo e della persistenza o meno della pendenza del termine, sulla quale, come si è visto, il giudice d’appello ha omesso di motivare adeguatamente.

4. I primi tre motivi, invece, sono fondati.

In particolare, la seconda e la terza censura rimangono assorbite dalla prima, proposta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della motivazione.

4.1. La Corte territoriale, infatti, ha omesso di rendere un comprensibile percorso argomentativo sulla quantificazione del danno oggetto di condanna a carico dei difensori del M.: la statuizione, invero, è stata riferita ad una somma di gran lunga superiore a quella oggetto di insinuazione al passivo, essendo stata liquidata sulla base dell’apodittico riferimento a quella che i difensori avevano conteggiato nei loro atti difensivi, senza alcuna plausibile spiegazione della corrispondenza di essa con il pregiudizio effettivamente subito dal M. che aveva vantato una somma inferiore nei confronti della società fallita.

4.2. Pertanto, anche su tale punto la motivazione della sentenza, pur corredata da un analitico conteggio del computo degli interessi, risulta al di sotto della sufficienza costituzionale in ordine alle ragioni della quantificazione della sorte capitale: anche sotto questo profilo, quindi, la pronuncia deve essere cassata. Sul ricorso incidentale di Generali Italia spa.

5. Con il primo motivo la Compagnia deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e 1915 c.c. nonchè dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza: assume che l’avvocato B. aveva tardivamente denunciato il sinistro al proprio assicuratore violando con ciò l’art. 1913 c.c., con particolare riferimento al principio della “cooperazione funzionale” e che, per tale ragione, il riconoscimento del diritto alla manleva doveva ritenersi erroneo.

5.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, l’onere imposto dall’assicurato di dare avviso all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o l’assicurato ne ha avuto conoscenza è posto a soddisfare l’esigenza che l’assicuratore sia messo in grado di accertare tempestivamente le cause di esso e l’entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove o gli indizi decisivi o comunque utili.

La prova del pregiudizio da accertarsi in concreto incombe, tuttavia, sullo stesso assicuratore.

5.2. Al riguardo è stato affermato che “affinchè l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 1, nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cfr. Cass. 24210/2019).

5.3. Nel caso in esame, la comunicazione alla Compagnia da parte dell’assicurato non è stata del tutto omessa, ma avvenne al momento della convocazione presso l’organismo di mediazione (avvenuta a distanza di meno di due mesi dalla domanda risarcitoria del M.), condotta ritenuta dalla Corte sufficiente per evitare la perdita dell’indennizzo; per contro, la Generali Italia Spa non ha fornito alcuna prova dell’intento fraudolento del danneggiato, nè, tanto meno, del danno subito a causa della comunicazione avvenuta nella data indicata e non al momento della notifica della richiesta risarcitoria.

5.4. La censura, pertanto, non può trovare ingresso in sede di legittimità perchè la Corte ha correttamente applicato i principi sopra richiamati e la doglianza non prospetta alcun argomento decisivo per una diversa soluzione della questione proposta.

6. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e dell’art. 1346 c.c. e dell’art. 6 sezione II delle Condizioni Generali di Polizza.

6.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità: la censura, infatti, si risolve in un enunciato privo di ogni concreto riferimento alla corrispondente doglianza spiegata in appello al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato.

7. Con il terzo ed il quarto motivo, la ricorrente incidentale argomenta sul massimale e sullo scoperto, nonchè sulla violazione del patto di gestione lite di cui all’art. 5 delle condizioni di assicurazione: tali censure sono complessivamente inammissibili per mancanza di rubrica e di specificità sia in relazione ai corrispondenti motivi proposti dinanzi alla corte territoriale sia in relazione alle parti della sentenza oggetto di doglianza (cfr. in termini, Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017).

Sul ricorso incidentale di M.U..

8. Il ricorrente prospetta due rilievi preliminari, contenuti nell’istanza recante la data del 3.2.2021 con la quale è stata anche rinnovata la richiesta per la trattazione della causa in pubblica udienza.

8.1. Premesso che su di essa, priva di ragioni diverse da quelle poste a sostegno di quella precedente, recante la data 20.1.2021, il Collegio ha già argomentato in limine, si osserva che risultano inammissibili anche i rilievi concernenti l’asserito deposito tardivo di una “serie di decisioni, anche di giudici di merito che dovevano essere depositati entro i termini di legge” nonchè la tardiva introduzione di questioni nuove consistenti nell’omessa dimostrazione di aver depositato dell’istanza di ammissione al passivo al fallimento.

8.1.1. In ordine al primo rilievo, infatti, i precedenti giurisprudenziali non configurano documenti nuovi e, conseguentemente, non rientrano nelle preclusioni previste anche nel giudizio di legittimità dall’art. 372 c.p.c.; in ordine al secondo, si rileva che la irritualità della contestazione, immotivatamente successivo al ricorso (le cui lacune o carenze non possono mai essere integrate da alcun atto ad esso posteriore: cfr. ex multis Cass. SU 6691/20) non consente alla Corte di esaminarla.

8.2. Quanto alle eccezioni processuali contenute nel controricorso si osserva che il M.:

a si duole che il ricorso della P. era diretto nei confronti del “procuratore speciale D.I.F.”, al quale lui non aveva mai rilasciato procura speciale per il giudizio di cassazione. Deduce, in relazione a ciò, l’inammissibilità del ricorso proposto.

b. lamenta che il ricorso non era stato notificato agli eredi dell’avv.to Pu., deceduto nel (OMISSIS).

8.3. Entrambi i rilievi sono infondati.

8.3.1. Quanto al primo, si osserva preliminarmente che il difensore D.I.F. era indicato come tale nella sentenza d’appello.

L’epigrafe del ricorso, inoltre, è confermata dalla intestazione del controricorso con ricorso incidentale in cui l’avv.to Fabio de Jorio è indicato come difensore unitamente all’avv.to Lucio Filippo Longo, e dalla procura speciale in data 16.4.2019 in calce al controricorso con la quale il M. “conferisce mandato agli avvocati Lucio Filippo Longo e Fabio De Jorio con poteri congiunti e disgiunti per resistere e replicare con controricorso, nonchè di proporre ricorso incidentale per ottenere l’annullamento della sentenza 7671/2018 della Corte d’Appello di Roma nel giudizio RG. 7126/2015 (omissis)”;

8.3.2. Quanto al secondo si osserva che la morte dell’avv.to Pu.Ma., difeso da un altro professionista (l’avv.to C.F.), non è mai stata ritualmente dichiarata ed il ricorso, pertanto, risulta regolarmente notificato al difensore costituito ex art. 300 c.p.c..

9. Infine, con unico motivo di ricorso incidentale, il M. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in quanto la Corte territoriale non aveva posto a carico della compagnia di assicurazione anche le spese ed i compensi del primo e secondo grado di giudizio nonostante dovesse ritenersi soccombente nei suoi confronti.

Deduce, inoltre, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., per omessa motivazione sul punto.

9.1. Il motivo risulta logicamente assorbito dall’accoglimento dei ricorsi proposti da P.P. e B.G., pur non essendo inutile precisare che la censura trova riscontro nella sentenza impugnata, nella quale risulta omessa la regolazione delle spese fra il M. e la compagnia di assicurazione.

10. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Generali Ass.ni Spa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso principale; accoglie altresì il ricorso incidentale di B.G. limitatamente ai primi tre motivi ed assorbito il quarto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Generali Italia Spa ed assorbito quello proposto da M.U..

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Generali Ass.ni Spa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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