Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13142 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, (ud. 20/06/2019, dep. 30/06/2020), n.13142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16952-2016 proposto da:

Tata Italia Spa, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.

155, presso lo studio dell’avvocato Felice Eugenio Lorusso, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Comune di Bari, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 53,

presso lo studio dell’avvocato Fabio Caiaffa, rappresentato e difeso

dagli avvocati Biancalaura Capruzzi, Rosaria Basile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2016 del Tribunale di Bari, depositata il

04/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– Tata Italia s.p.a. impugna in cassazione la sentenza del Tribunale di Bari che ha accolto l’appello del Comune di Bari nei confronti della sentenza del Giudice di pace che, in accoglimento dell’opposizione, aveva annullato la sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo della chiusura domenicale imposto con l’ordinanza sindacale n. 1142 del 24.10.2008;

– il Tribunale di Bari, quale giudice d’appello ha ritenuto la legittimità della suddetta ordinanza sindacale in quanto adottata dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 5 del 2008, integrativa di quella L. n. 11 del 2003 e già oggetto di sindacato giurisdizionale amministrativo nella sentenza n. 1348/2009 del Tar Puglia;

– la cassazione è richiesta sulla base di tempestivo ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Bari;

– entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme sul giudicato per avere il giudice d’appello argomentato che la sentenza del Tar Puglia n. 26534/2008, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 1179/2012 ed addotta dall’appellante Tata a sostegno della sua opposizione, aveva dichiarato l’illegittimità delle ordinanze sindacali emesse in epoca anteriore alla entrata in vigore della L.R. n. 5 del 2008, integrativa della L. n. 11 del 2003;

– la censura è infondata;

-il tribunale ha dato conto dell’esistenza della pronuncia del Consiglio, ritenendola tuttavia non pertinente al caso di specie perchè relativa ad ordinanza sindacale emessa in regime anteriore alla L.R. n. 5 del 2008 che funge da presupposto alle nuove ordinanze sindacali, oggetto, a loro volta di distinta pretesa di annullamento davanti al giudice amministrativo;

– a fronte di tali rilievi la parte non ha fornito elementi specifici di diverso significato in forza dei quali giustificare l’assunto che la materia del contendere sia coperta dal giudicato esterno formatosi nel precedente giudizio (cfr. Cass. 13475/2014 e per un caso simile cfr. altresì Cass. 8796/2018);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame dei profili di illegittimità costituzionale della L. n. 11 del 2003, sollevati dalla società Tata nei due gradi di giudizio;

– la sentenza gravata ha richiamato a sostegno della ritenuta legittimità dell’ordinanza sindacale che disciplina la calendarizzazione delle aperture domenicali dopo l’entrata in vigore della L. n. 5 del 2008 e che costituisce il presupposto della sanzione irrogata, la sentenza del Tar Puglia 1348/2009 rinviando alla sua motivazione per quanto riguarda la conclusione sia della legittimità costituzionale della L.R. n. 11 del 2003, sia per quanto concerne la sua compatibilità con la normativa comunitaria;

– tuttavia occorre considerare che dopo la decisione di secondo grado, è sopravvenuta la sentenza con cui la Corte costituzionale ha, viceversa, ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della successiva L.R. Puglia n. 24 del 2015 (Codice del commercio), in particolare, tra gli altri, dell’art. 9, comma 4, e art. 13, comma 7, lett. c), che prevedono interventi regolativi degli “orari di apertura e di chiusura” degli esercizi commerciali, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di “tutela della concorrenza” (Corte Cost. n. 239 del 2016);

– il Giudice delle leggi ha sottolineato come il legislatore statale fosse già intervenuto per assicurare la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dapprima in via sperimentale e poi a regime, con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3, comma 1, lett. d-bis), (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 1, comma 1;

– con ciò svolgendosi attualmente detta attività – in seguito alla modifica disposta dal D.L. n. 201 del 2011, art. 31, comma 1, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4), e quelle di somministrazione di alimenti e bevande – “senza i seguenti limiti e prescrizioni” concernenti, tra l’altro, “il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;

– rammentato, dunque, di avere giudicato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate, in via principale, da alcune Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare il D.L. n. 201 del 2011, art. 31, comma 1, nella materia “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost. n. 299 del 2012), nonchè di avere dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali con le quali si erano regolati gli orari degli esercizi commerciali, in quanto contrastanti con l’espresso divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto nella citata normativa statale (Corte Cost. n. 27 e n. 65 del 2013; e n. 104 del 2014), la Corte costituzionale ha, consequenzialmente, ritenuto che analogo contrasto dovesse essere ravvisato, con riferimento alle impugnate disposizioni della legge Regione Puglia;

– pertanto – pur precisando che la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisca una soluzione imposta dalla Costituzione, sicchè lo Stato possa rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla – la Corte ha ritenuto che, nondimeno, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenze;

– dal momento che il dubbio di incostituzionalità prospettato da parte ricorrente riguarda le precedenti norme poste a base dell’accertamento della contestata violazione, in data 1.2.2009, dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, emesso ai sensi della L. R. n. 11 del 2003, art. 18, come integrato e modificato dalla L.R. n. 5 del 2008, art. 12, ne consegue che, non ritenendosi praticabile nella specie una interpretazione costituzionalmente orientata di dette norme, che non si traduca nella loro sostanziale e intera disapplicazione, in ragione della non manifesta infondatezza della questione (alla luce ed in ragione delle affermazioni delle citate pronunce del Giudice delle leggi) si appalesa necessario sospendere il giudizio a quo e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, quanto alla sussistenza della eccepita violazione del riparto di competenze tra stato e regioni nella materia de qua;

– d’altro lato, va richiamato il principio secondo cui la regola tempus regit actum, riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidità della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dall’art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo (Cass. n. 6692 del 2006; Cass. n. 5833 del 2006);

– atteso che il provvedimento sanzionatorio era stato emesso dal Comune controricorrente sensi della L.R. n. 5 del 2008, integrativa della L.R. n. 11 del 2003, art. 18, nella specie il ricorso per cassazione andrebbe rigettato in ragione del mancato accoglimento di tutti i motivi di ricorso; ravvisandosi da ciò la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

PQM

La Corte, visti l’art. 134 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), la questione di legittimità costituzionale della L.R. Puglia 1 agosto 2003, n. 11, art. 18, come modificato e integrato dalla L.R. Puglia 7 maggio 2008, n. 5, art. 12; dispone la sospensione del presente giudizio e ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Pubblico Ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresì, che l’ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 20 giugno 2019 e, a seguito di riconvocazione del Collegio nella medesima composizione, il 26 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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