Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13142 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t, domiciliato in Roma,

via A. Catalani, n. 26, presso l’Avvocato Enrico D’Annibale,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Barone Edoardo per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Grazioli

Lante, n. 76, presso l’Avvocato Jasonna Stefania, rappresentata e

difesa dall’Avvocato Ciappa Armando per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/17/05 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 10.6.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 12 aprile 2010 dal relatore Cons. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Uditi, per la controricorrente, l’Avvocato Armando Ciappa;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il comune di Napoli ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, rigettando l’appello proposto dal medesimo comune, conferma la sentenza n. 610/16/2003 della commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente, signora G.F., avverso il silenzio rifiuto opposto da detto ente impositore all’istanza, presentata il 29.12.2000, di rimborso dell’ICI relativa ad un immobile di proprieta’ di detta contribuente, calcolata e pagata in eccedenza, in base a rendita presunta rivelatasi superiore a quella poi attribuita e messa in atti, per gli anni dal 1994 al 1999 e per l’importo complessivo di Euro 3.115,09.

1.2.- Resiste la nominata contribuente mediante controricorso e memoria.

2.- Contenuto della sentenza e motivi del ricorso.

2.1.- Il comune censura la sentenza impugnata:

2.1.1.- col primo motivo – lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13 -, per avere rigettato l’eccezione di decadenza da cui sarebbe colpita l’istanza di rimborso, con riferimento alle annualita’ d’imposta 1994, 1995 e 1996;

2.1.2.- col secondo motivo – deducendo difetto di motivazione -, per avere respinto l’eccezione di non spettanza del rimborso, a fronte del debito verso esso comune gravante sulla contribuente per il pagamento della stessa imposta su altri immobili di sua proprieta’, non presi in considerazione dalla commissione regionale benche’ risultanti dalla documentazione versata in atti.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Le sole questioni controverse, dedotte dal comune col presente ricorso per Cassazione, riguardano la pretesa decadenza della contribuente dal diritto di chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso, a titolo di ICI, per gli anni 1994, 1995 e 1996 (cui si riferisce il primo motivo); e, in linea ovviamente subordinata, la compensazione di tale credito con un preteso debito della stessa contribuente verso il comune, per il pagamento dell’ICI su altri immobili di cui ella sarebbe proprietaria (secondo motivo).

4.1.1.- L’eccezione di decadenza e’ infondata poiche’ – non contestando ulteriormente il comune, in questa sede, la sussistenza di un indebito pagamento, corrispondente all’eccedenza dell’ICI rispetto a quella risultante sulla base della rendita attribuita all’immobile il 10.4.1999 – il periodo triennale concesso dall’art. 13 citato (poi abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173 ma applicabile ratione temporis) decorre da tale evento, ossia dal momento in cui divenne certo il diritto alla restituzione (cfr., nel caso di accertamento giudiziario della rendita, Cass n. 11094/2008), secondo l’ipotesi alternativa prevista dallo stesso art. 13.

Pertanto, allorche’ fu presentata la domanda di rimborso, il 29.12.2000, non era scaduto il termine triennale decorrente dal 10.4.1999 (date non contestate) giacche’, prima della messa in atti della nuova rendita, non poteva ritenersi accertato il diritto alla restituzione; ne’ peraltro era compiuto, rispetto alle annualita’ chieste a rimborso, la prima delle quali e’ il 1994, il periodo decennale di prescrizione ordinaria del credito.

4.1.2.- L’eccezione di compensazione, opposta dal comune col secondo motivo di ricorso, e’ pure infondata, perche’ generica.

Infatti, a parte l’affermazione che “la contribuente e’ debitrice nei confronti dell’Ente” di somme che sarebbero da lei dovute, a titolo di ICI, su altri immobili, nulla risulta accertato circa l’esatta entita’, certezza e liquidita’ di tale debito (art. 1243 c.c.); ne’ la sentenza in esame e’ impugnata per omessa pronunzia sull’eventuale domanda di compensazione.

4.1.3.- L’eccezione proposta in via subordinata dalla contribuente – d’illegittimita’ costituzionale dell’art. 13 citato, per preteso contrasto con gli artt. 23, 70 e 76 Cost. – e’ manifestamente irrilevante, stante la soluzione della controversia nei suddetti termini.

4.2.- Segue la decisione, come premesso al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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