Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13142 del 24/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/06/2016), n.13142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1924/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via F.

Denza n. 20, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Del Federico, che

lo rappresenta e difende con l’Avv. Laura Rosa, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandro

Farnese n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Claudio Berliri e

Alessandro Cogliati Dezza, che lo presentano e difendono, anche

disgiuntamente, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/10/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 26 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per il ricorrente;

udito l’Avv. Laura Rosa, per il primo controricorrente;

udito l’Avv. Alessandro Cagliati Dezza, per la seconda

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 256/10/10 depositata il 26 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 105/33/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto i riuniti ricorsi promossi dalla venditrice G.E. e dal compratore D.S.S. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva revocato i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temporis, chiesti con riferimento ad una civile abitazione in (OMISSIS) che l’Ufficio aveva però ritenuto di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, perchè dai “dati emergenti dalla mera misura catastale” la superficie risultava di mq. 350.

La CTR spiegava la conferma della prima decisione osservando preliminarmente che “dall’esame della documentazione in atti risultava mancante la prova dell’avvenuto deposito della copia dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado in violazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 7, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248” e mentre invece “detta normativa disponeva che “ove non sia stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario, l’appellante doveva a pena d’inammissibilità depositare copia dell’atto d’appello presso la segreteria della CPT”.

E che comunque – anche a prescindere dal precedente rilievo – la “nota” dell’Agenzia del Territorio sulla quale “esclusivamente” si fondava l’appello non era stata prodotta in primo grado in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 1, il quale stabiliva che “il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputatane”. E che ad ogni modo anche nel merito – In assenza di “specifico sopralluogo” – le conclusioni cui era addivenuto l’Ufficio circa l’estensione della superficie dell’abitazione attraverso “l’esame di elaborati grafici e del certificato di abitabilità” erano infondate e questo perchè le stesse costituivano “una personale interpretazione” e non erano perciò in grado “di dimostrare in maniera Inequivocabile la falsità delle dichiarazioni rese nell’atto d’acquisto e del contenuto della perizia di parte” per cui la “superficie utile complessiva era di mq.

179,15”.

Contro la sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistevano I contribuenti con distinti atti di controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Insufficiente e contraddittoria motivazione In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, l’Ufficio affermava in contrasto con l’accertamento compiuto dalla CTR di aver “regolarmente e tempestivamente operato il deposito” dell’atto d’appello presso la segreteria della CPT”, Il motivo è inammissibile perchè in realtà con lo stesso non viene censurato l’accertamento di esistenza di un fatto decisivo e controverso senza spiegazione o con una spiegazione insufficiente o contraddittoria, bensì viene lamentato o un errore di percezione della CTR che avrebbe perciò dovuto essere rimediato con il mezzo della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. sez. 3, n. 4205 del 2011; Cass. sez. 2, n. 18485 del 2010) oppure se vi fosse stata contestazione del fatto una violazione di legge processuale che avrebbe dovuto quindi censurarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. L’Ufficio omette Inoltre del tutto di censurare l’ulteriore ratio decidendi sulla quale si basa la sentenza della CTR, cioè l’Impossibilità di tenere conto della “nota” dell’Agenzia del Territorio sulla quale secondo la ridetta CTR “esclusivamente” si fondava l’appello dell’Ufficio.

3. Comunque anche solo dall’inammissibilità del primo motivo, con conseguente passaggio in giudicato della ratio decidendi secondo cui l’appello era da ritenersi inammissibile per il mancato deposito della sua copia presso la segreteria della CTP, rado autonoma e sufficiente a sostenere il rigetto dell’appello, discende l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di interesse processuale (Cass. sez. 6, n. 22753 del 2011; Cass. sez. lav. n. 3386 del 2011).

4. Assorbiti gli altri motivi.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Ufficio a rimborsare a ciascuno del contribuenti le spese processuali, queste liquidate in Euro 2000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA