Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13142 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., nella qualità di erede di S.

F., G.A., G.G., rappresentati

e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

BARGIACCHI Siro, presso lo studio del quale in Roma, Viale Parioli n.

54, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO CE.TI.CA. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato COPPOLA Giuseppe, elettivamente

domiciliato in Roma, Via del Viminale n. 43, presso lo studio

dell’Avvocato Roberto Eufrate;

– controricorrente –

e

EREDI DI E.T., impersonalmente e collettivamente;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 879

del 2009, depositata in data 25 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Siro Bargiacchi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.F., T.E. e G. G. hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Civitavecchia, la CETICA s.a.s. di Cetica Luana & C, chiedendo che fosse riconosciuto giudizialmente l’acquisto degli immobili descritti nella scrittura privata del 19 settembre 1995;

che, costituitosi il contraddittorio, la società convenuta ha eccepito che la sottoscrizione della scrittura, così come l’incasso delle somme, dovevano essere riferite al marito della legale rappresentante, sig. P.M., che, non rivestendo incarichi di sorta nella società, non poteva impegnarla;

che, intervenuto il fallimento della società convenuta e riassunto il giudizio nei confronti della curatela, che si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e la restituzione degli immobili nonchè il risarcimento dei danni per la detenzione abusiva degli stessi, l’adito Tribunale ha rigettato la domanda;

che C.M., nella qualità di erede di S. F., T.E. nonchè G.A. e G., quali eredi di Ga.Gi., hanno proposto appello, cui ha resistito la curatela fallimentare;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 879 del 2009, depositata il 25 febbraio 2009, ha rigettato l’appello;

che per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C.M., nella qualità di erede di S. F., A. e G.G., quali eredi di Ga.Gi., sulla base di tre motivi;

che la curatela ha resistito con controricorso, mentre gli eredi di T.E. non hanno svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione della integrità del contraddittorio. Art. 345 c.p.c., comma 2, dolendosi del fatto che il Giudice di appello abbia pronunciato su una eccezione proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano difetto di istruttoria in relazione a decisivi elementi di prova ritualmente acquisiti al processo. Travisamento dei presupposti. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., n. 5. Dalla documentazione in atti emergeva che P.M. non avrebbe potuto essere considerato quale socio che eccedendo dalle proprie funzioni si era ingerito nella conduzione della società, avendo egli svolto le funzioni di amministratore effettivo della società stessa, alla quale i suoi atti erano quindi riferibili.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano vizio di ultrapetizione.

Art. 112 c.p.c.. Comunque errata lettura dell’art. 1350 c.c.”, sostenendo che la Corte d’appello ha escluso il valore traslativo della scrittura unilaterale in atti, pur se detto valore non era mai stato contestato dalla curatela.

Il ricorso appare inammissibile, in quanto il primo e il terzo motivo, con i quali i ricorrenti lamentano violazione di norme di diritto, non si concludono con la formulazione del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis, applicabile nel caso di specie, essendo stata impugnata una sentenza depositata prima del 4 luglio 2009, e cioè prima della intervenuta abrogazione della citata disposizione.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, trovando applicazione il principio per cui “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Si deve soggiungere che il secondo motivo è altresì inammissibile per violazione del canone dell’autosufficienza, atteso che vengono menzionati una serie di documenti dai quali si dovrebbe desumere la fondatezza dell’assunto difensivo, ma non viene trascritto il contenuto dei documenti stessi. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, essendosi il difensore dei ricorrenti limitato a sollecitare, in sede di discussione, l’accoglimento del ricorso, senza nulla dedurre in ordine ai rilievi svolti nella relazione;

che, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA