Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13142 del 14/05/2021
Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17059/2020 proposto da:
K.M.R., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV
Maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo
rappresenta e difende, come da procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
12/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da K.M.R. cittadino della Liberia, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di un episodio di aggressione a danno di un autista che aveva fatto salire sulla sua auto la sorella del ricorrente e che poi era stato malmenato dagli abitanti del villaggio che avevano pensato a un rapimento della stessa. I familiari del conducente, poi rimasto ucciso, avevano ritenuto responsabile il ricorrente dell’uccisione e quest’ultimo era stato costretto a scappare.
A supporto della decisione di rigetto il tribunale, pur ritenendo il ricorrente credibile, ha rilevato come non fossero state da lui prospettate situazioni di persecuzione come richiesto dalla normativa. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Liberia sulla base della documentazione allegata e dell’attività istruttoria che il tribunale avrebbe dovuto compiere, mancanza totale di motivazione; (iii) sotto un terzo profilo, per omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 ter, perchè ai fini della revoca del gratuito patrocinio, aveva dichiarato la domanda manifestamente infondata.
Il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, in quanto il ricorrente non ha censurato la ulteriore ratio decidendi basata sulla mancata allegazione, da parte del medesimo, circa la sussistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza indiscriminata assimilabile ad un conflitto armato interno, cui fa riferimento D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); mancata allegazione che si mostra idonea a sorreggere autonomamente la statuizione impugnata (cfr. ex multis: Cass. n. 11312/19; n. 13879/19).
Il secondo motivo è inammissibile perchè, da un lato, è diretto a sollecitare un esame – peraltro scollegato dalle ragioni della decisione – circa la situazione generale della Liberia, dall’altro censura una valutazione di inattendibilità che non risulta dal provvedimento impugnato, lamentando anche al riguardo la mancata audizione del ricorrente senza precisare se essa fosse stata richiesta, e per quali ragioni (cfr. Cass. n. 21584/20).
Il terzo motivo è infondato in quanto il decreto impugnato ha disposto, motivando pur sinteticamente, il rigetto della richiesta di protezione umanitaria.
Il quarto motivo è inammissibile, perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018,10487/20, 16117/20 in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello). La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021