Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13141 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma,

via A. Catalani, n. 26, presso l’Avvocato Enrico D’Annibale,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Barone Edoardo e Giuseppe Tarai

lo per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Nuova Residenziale s.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t. Signor G.R., elettivamente domiciliato

in Roma, viale dell’Universita’, n. 11, presso gli Avvocati Ermetes

Augusto e Paolo Ermetes, che lo rappresentano e difendono per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/45/04 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 13.1.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 12 aprile 2010 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito

Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il comune di Napoli ricorre, con un solo articolato motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, dichiarando inammissibile, per difetto di legittimazione processuale del rappresentante dell’ente, l’appello proposto dal dirigente del servizio di contenzioso tributario comunale, conferma la sentenza n. 83/34/2004 della commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso con cui la contribuente, Immobiliare Nuova Residenziale s.r.l., lamentando la mancata notifica previa dell’avviso di accertamento o di liquidazione e la decadenza dal potere impositivo, aveva impugnato la cartella di pagamento dell’ICI relativa agli anni 1993, 1994 e 1995, recante la somma complessiva di Euro 240.151,17, oltre sanzioni ed interessi, asseritamente notificata oltre il termine di legge.

1.2.- Resiste la nominata ditta contribuente mediante controricorso.

2.- Contenuto della sentenza e motivi del ricorso.

2.1.- La commissione regionale, accogliendo l’eccezione della contribuente, giudica inammissibile l’appello del comune perche’ non proposto dal sindaco, unico legittimato a rappresentare l’ente in giudizio, bensi’ dal dirigente del servizio comunale di gestione del contenzioso tributario, privo di tale legittimazione.

2.2.- Il comune, con l’unico motivo di ricorso, censura detta pronunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11 e per insufficiente motivazione -, sostenendo che il funzionario responsabile dell’ufficio tributi avrebbe il potere di rappresentare il comune nei giudizi davanti alle commissioni tributarie, per la gestione di singoli casi nella materia di sua competenza, perche’ delegato a tanto dal sindaco, in conformita’ ad apposita delibera della giunta comunale ed ai regolamento approvato dal consiglio;

inoltre, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 modificato dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, attribuirebbe ai dirigenti la capacita’ di stare in giudizio per il comune, anche con riferimento a situazioni pregresse; circostanza nn considerata dalla commissione regionale.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto. Previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania, che rinnovera’ il giudizio uniformandosi ai principi di diritto stabiliti ai par. 4.1.2 e 4.2.1; e provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La contribuente eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilita’ dell’appello per difetto d’interesse del comune, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., dal momento che il ricorso introduttivo della lite, proposto sia nei confronti del comune, ente creditore del tributo, sia nei confronti del concessionario alla riscossione, per asserita notifica tardiva della cartella esattoriale, era stato accolto dalla commissione provinciale proprio per questo motivo, riferibile unicamente all’attivita’ del concessionario; sicche’ la sentenza di primo grado, da lui non impugnata, sarebbe passata in giudicato nei suoi confronti, rendendo inammissibile l’appello – ed il presente ricorso per Cassazione – del comune, privo ormai, come chiunque altro, del potere di far eseguire il ruolo, e quindi dell’interesse ad impugnare.

4.1.1.- L’eccezione surriferita e’ infondata, essendo stato ritenuto, con giurisprudenza condivisa dal collegio, che, anche in caso di pretesi difetto o tardivita’ di notifica della cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non gia’ al concessionario, a quale, se e’ fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non e’ configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (S.U. n. 16412/2007; Cass. nn. 22939/2007, 933/2009).

4.1.2.- La non configurabilita’, nel caso, di litisconsorzio necessario fra comune e concessionario per la riscossione del tributo, dipende dalla riconosciuta titolarita’, in capo al comune, ente impositore, del potere di agire in giudizio e del conseguente interesse per la riscossione dell’imposta. Cosicche’ la sentenza di primo grado, di accoglimento del ricorso della contribuente per asserita tardivita’ di notifica della cartella esattoriale, tempestivamente impugnata dall’ente impositore, titolare del relativo potere e dell’interesse ad agire, non e’ passata in cosa giudicata.

4.2.- Come riferisce la stessa societa’ resistente (controricorso, pag. 4), l’appello era stato proposto dal “Comune di Napoli in persona del Dirigente p.t. del Servizio Gestione del Contenzioso Tributario…, ai sensi del regolamento tributario approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 30.3.2000, adottata su deliberazione di proposta della Giunta municipale… n. 405 del 13.2.2000”.

4.2.1.- Tale dirigente deve ritenersi legittimato ad agire, e quindi a proporre l’appello, nell’ambito tributario di sua competenza, per conto del comune.

4.2.2.- Il potere del dirigente di rappresentare il comune in giudizio, nel settore di sua competenza (nella specie, tributi) era gia’ riconosciuto, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, allorche’ lo statuto comunale (od anche il regolamento, se ad esso lo statuto faccia rinvio in materia) affida al dirigente medesimo detto potere. In tal caso, il dirigente puo’ costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, puo’ anche svolgere personalmente attivita’ difensiva nel giudizio di cassazione (S.U. n. 12868/2005).

4.2.3.- Nel caso specifico, essendo accertato che il dirigente agi’ “quale organo di rappresentanza dell’ente, come risulta inequivocabilmente dall’appello medesimo” (controricorso, pag. 13), l’impugnazione da lui proposta doveva considerarsi pienamente legittima (Cass. n. 15639/2004), tenuto conto del fatto che, secondo l’articolo 41, comma 1, lett. f) dello Statuto comunale di Napoli – il cui testo e’ conoscibile direttamente da questo giudice di legittimita’ (S.U. n. 12868/2005; Cass. n. 18661/2006) -, il sindaco “attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali” e che, ai sensi del successivo art. 48, “Ai Dirigenti spetta altresi’ l’adozione degli atti dovuti previsti dalla legge e dai regolamenti”.

La disposizione regolamentare citata al par. 4.2, d’altra parte, non e’ stata contestata nel suo contenuto, attributivo al dirigente interessato del potere di rappresentare il comune nel giudizio davanti alla commissione tributaria; ne’ l’asserita tardiva produzione di detto regolamento in giudizio era di ostacolo all’esame delle relative norme da parte del giudice tributario di merito, sia perche’ si tratta di fonte normativa, benche’ secondaria, sia perche’ tale giudice e’ dotato dei necessari poteri istruttori (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1), che avrebbe potuto esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dall’attivita’ svolta dalle parti (cfr. Cass. nn. 18661/2006, 22648/2004, 1865/2000).

4.2.4.- La questione relativa al potere di rappresentanza dell’ente davanti alle commissioni tributarie e’ ora positivamente risolta, in generale, dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1 convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, che, sostituendo il comma 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 abilita l’ente locale, nei cui confronti e’ proposto il ricorso, a stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2 dello stesso art. 3 bis estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti dell’ente locale (Cass. n. 14637/2007).

4.2.5.- La norma ora citata si applica dunque a questo processo, pendente allorche’ essa entro’ in vigore.

A tal proposito, la formulazione letterale del citato comma 2 – “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” – non lascia adito al dubbio, affacciato dalla resistente, che l’innovazione non sia applicabile a questo giudizio, per il fatto che la legge di conversione entro’ in vigore in data (1.6.2005) posteriore a quella (13.1.2005) di deposito della sentenza di secondo grado. In effetti, qui non si discute della legittimazione del dirigente a presentare ricorso per Cassazione che e’ stato proposto dal sindaco -, bensi’ della rituale costituzione del dirigente nel giudizio di secondo grado, da lui stesso introdotto a nome del comune; cosicche’ l’entrata in vigore della legge mentre pendeva il termine per ricorrere in Cassazione, cioe’ quando il giudizio era “in corso”, renderebbe irrilevante l’eventuale difetto originario di legittimazione del dirigente (legittimazione da ritenere, peraltro, sussistente anche alla stregua delle precedenti disposizioni: v. par. 4.2.3).

4.3.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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