Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13141 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 04/11/2016, dep.25/05/2017),  n. 13141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5394/2015 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO JESU giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO FRANCESCHINIS

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato SEVERINO LODOLO per delega;

udito l’Avvocato CESARE PERSICHELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/2/2014 la Corte d’Appello di Trieste, in accoglimento del gravame interposto dal sig. S.E. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Udine n. 48/2011, ha rigettato la domanda di riscatto agrario nei suoi confronti proposta dal sig. B.V. relativamente a terreno sito nel Comune di Attimis, oggetto di contratto di compravendita con atto a rogito notaio C. del 2006 tra il primo e la sig. Co.Li..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso lo S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” della L. n. 817 del 1971, art. 7, L. n. 203 del 1982, art. 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 e il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” della L. n. 817 del 1971, art. 7, L. n. 590 del 1965, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “contratto di affitto stipulato due anni prima della compravendita”, all’atto di compravendita) limitandosi a meramente riprodurli nel ricorso senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi che la corte di merito ha accertato la sussistenza in capo allo S. della qualità di affittuario e coltivatore diretto, come tale titolare del diritto di prelazione legale. Accertamento compiuto in esplicazione dei poteri ad essa spettanti e non censurabile con ricorso per cassazione in presenza come nella specie di congrua motivazione (cfr. Cass., 1/9/1982, n. 4769; Cass., 9/2/1982, n. 758).

Con particolare riferimento al 4 motivo deve altresì osservarsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), il ricorrente lamentando che “la Corte triestina… non poteva assolutamente sottrarsi al dovere di affrontare con la propria decisione anche la questione riguardante la mancata tempestiva contestazione ex adverso del possesso dei requisiti di legge in capo all’attore, esattamente rilevata dal tribunale e puntualmente dedotta dall’appellato nelle sue difese” senza invero nemmeno muovere censura di error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti in relazione ai suindicati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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