Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13141 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/06/2016), n.13141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n 213675/11 proposto da:

R.M. e P.G., elettivamente domiciliati in

Roma, via Pietro Aretino n. 63 presso lo Studio dell’Avv. Maurizio

De Lorenza, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tappare, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

Presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente – avverso la sentenza n. 119/03/2010 della

Commissione Tributaria Regionale dell’umbria, depositata il 18

novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 119/03/10 depositata il 18 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 249/01/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, respingeva il ricorso promosso dal venditori R.M. e P.G. avverso l’avviso dl liquidazione n. (OMISSIS) con il quale veniva recuperata l’ordinaria imposta di registro a titolo dl solidarietà con l’acquirente dell’abitazione, a cui erano stati revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota II bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 applicabile ratione temporis, perchè l’immobile acquistato veniva dall’Ufficio ritenuto di lusso al sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in quanto avente “superficie utile complessiva superiore a mq.

290”, “escluse” soltanto le sanzioni.

La CTR spiegava il parziale rigetto del ricorso avverso l’impugnato avviso di liquidazione affermando dapprima che l’abitazione non poteva “fruire” dell’agevolazione perchè la relazione dell’Agenzia del Territorio aveva verificato “una superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (+ balconi + terrazze + cantine + soffitte + scale + posto macchina)”, stabilendo poi che ai contribuenti andava “applicato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, cit. che prevedeva la solidarietà dell’obbligazione tributaria anche in capo ai venditori” e infine statuendo che ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 972, art. 5, comma 1, nei confronti dei contribuenti non dovessero trovare applicazione le sanzioni perchè non era ravvisabile alcun loro comportamento doloso o colposo o “comunque cosciente o volontario”.

Contro la sentenza della CTR i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso l’Ufficio proponendo a sua volta ricorso incidentale per unico mezzo.

Diritto

1. Con il primo motivo del ricorso principale rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia – (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, i contribuenti deducevano di aver eccepito che la “presunta” mendace dichiarazione della sussistenza delle condizioni cui la legge subordinava il riconoscimento dell’agevolazione era stata resa dal solo acquirente, che quindi ai sensi dell’art. 57, comma 4, D.P.R. n. 131 cit. non potevano essere con lui ritenuti obbligati in solido al pagamento della maggiore imposta di registro, ma che su tali eccezioni la CTR non si era affatto pronunciata.

Il motivo è infondato giacchè la CTR ha invece espressamente respinto l’eccezione di merito secondo cui la regola della solidarietà non poteva trovare applicazione nei confronti del contribuenti, semplicemente disattendo l’argomentazione giuridica di quest’ultimi secondo cui la concreta fattispecie era disciplinata dall’art. 57, comma 4, D.P.R. n. 131 cit., ciò perchè a giudizio della CTR andava invece “applicato il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, cit. che prevedeva la solidarietà dell’obbligazione tributarla anche in capo ai venditori”.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale rubricato “Omessa e insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, i contribuenti lamentavano che la CTR, nel rigettare l’eccezione secondo cui la regola della solidarietà andava nei loro confronti esclusa in ragione di quanto stabilito dall’art. 57, comma 4, D.P.R. cit., non avesse sufficientemente motivato l’applicazione della norma sulla solidarietà contenuta nell’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131 cit.

Il motivo è però inammissibile perchè ciò di cui i contribuenti si dolgono non è che la CTR abbia affermato o negato l’esistenza di un fatto controverso e decisivo senza una sufficiente spiegazione a riguardo, bensì rimproverano alla CTR una insufficiente motivazione giuridica circa l’applicazione dell’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131 cit., sennonchè la motivazione giuridica è come noto irrilevante, tant’è vero che ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4. In caso la decisione sia conforme a diritto la motivazione giuridica insufficiente o sbagliata deve essere dalla Corte semplicemente carretta o integrata, in effetti l’incongrua motivazione giuridica può rilevare esclusivamente sotto il profilo del vizio di violazione di legge, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16690 del 2005).

3. Con il terzo motivo del ricorso principale rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1 e 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, i contribuenti sostenevano che la CTR avesse errato a ritenere la concreta fattispecie disciplinata dalla regola della solidarietà contenuta nell’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131 cit., dovendo invece trovare applicazione la diversa regola contenuta nell’art. 57, comma 4, D.P.R. n. 131 cit., con la conseguenza che siccome la “mendacità della dichiarazione” era stata del solo acquirente, i contribuenti venditori non potevano essere con lui obbligati in solido.

Il motivo è fondato atteso che questa Corte ha ormai da tempo chiarito che ai sensi dell’art. 42, comma 1, D.P.R. n. 131 cit. la revoca dell’agevolazione In discussione comporta l’applicazione d’una imposta di registro complementare, in quanto successiva a quella applicata al momento della registrazione dell’atto e che non ha la funzione di emendare errori di liquidazione dell’Ufficio (Cass. sez. trib. n. 26907 del 2005; Cass. sez. trib. n. 3301 del 2003), cosicchè la CTR è incorsa nella denunciata violazione per non aver applicato alla fattispecie pervenuta al suo esame la specifica diversa regola contenuta all’art. 57, comma 4, D.P.R. n. 131 cit.

secondo cui “L’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa”, precisando che ciò comporta il preventivo accertamento della eventuale “imputabilità” del contribuenti.

4, Con il quarto motivo di ricorso principale rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia – (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, i contribuenti sostenevano di aver eccepito che la superficie superiore a mq. 240,00 accertata nella stima dell’Agenzia del Territorio era sotto vari profili errata, ma che su questi dedotti profili la CTR non si era pronunciata, incorrendo cosi nel denunciato vizio di omessa pronuncia.

Il motivo è infondato avendo in realtà la CTR espressamente respinto l’eccezione dei contribuenti secondo cui la superficie dell’abitazione venduta era inferiore a mq. 240,00, con ciò semplicemente disattendo le argomentazioni in fatto e diritto addotte dagli stessi per sostenere che la superficie In parola era di soli mq. 170,00.

5. Con il quinto motivo del ricorso principale rubricato “Omessa e insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, i contribuenti lamentavano che la CTR avesse insufficientemente motivato l’accertamento compiuto circa il superamento di mq. 290,00 di “superficie utile complessiva” stabilita dall’art. 6 D.M. del 1969 cit. ai fini della determinazione del carattere di lusso delle abitazioni.

Il motivo è fondato perchè all’evidenza la CTR non ha spiegato In alcun modo perchè, di fronte alle contrarie argomentazioni e ai contrari profili dl fatto dedotti dai contribuenti, fosse sufficiente il semplice anodino riferimento agli esiti della stima dell’Agenzia del Territorio per stabilire che la “superficie utile complessiva” era superiore a mq. 290,00.

6. Con l’unico mezzo del ricorso incidentale rubricato “Motivazione contraddittoria e insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, l’Ufficio addebitava alla CTR di aver contraddittoriamente motivato in ordine all’inesplicabilità delle sanzioni, in particolare ritenendo Illogico che dopo aver ritenuto solidalmente responsabili i contribuenti, con implicita imputazione a loro carico di un comportamento che aveva dato luogo all’ingiusto riconoscimento del beneficio poi revocato, si fosse decisa la non applicabilità delle sanzioni.

Il motivo deve essere dichiarato preliminarmente inammissibile poichè la questione dell’applicabilità o meno delle sanzioni ha carattere accessorio rispetto all’accertamento dell’obbligazione fiscale, con la conseguenza che la ridetta questione accessoria potrà essere fatta valere nel giudizio di rinvio e il giudice dello stesso dovrà deciderla qualora non rimanga assorbita a seguito dell’accoglimento del ricorso promosso dai contribuenti avverso l’avviso di liquidazione (Cass. sez. 2, 11242 del 1997; Cass. sez. 2, n. 9164 del 1994).

7. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio, per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso principale, respinge gli altri, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che in diversa composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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