Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13141 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.D., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato BERETTI Stefano, presso lo studio del

eguale in Roma, Via Lucrezio Caro n. 63 (Studio Avvocati Antonio

Peselli e Giovanni Zoppi) è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del controricorso, dagli Avvocati AVELLANO Silvio e Gian Carlo

Cricca, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma,

Piazza Dante n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n.

587 del 2009, depositata in data 22 maggio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la resistente, l’Avvocato Silvio Avellano;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.G. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, B.D., lamentando la violazione delle distanze in relazione ad alcune opere in corso di esecuzione ad opera del convenuto in un terreno confinante con il suo;

che, costituitosi il contraddittorio, il B. ha resistito alle domande, dichiarando altresì di non accertare il contraddittorio in ordine ad altra domanda di demolizione o arretramento di un garage costruito sul confine;

che l’adito Tribunale ha respinto la domanda;

che il gravame proposto da B.G., con sentenza depositata il 22 maggio 2009, è stato accolto dalla Corte d’appello di Genova quanto alla richiesta di condanna all’arretramento della tettoia sino a cinque metri dal confine ovvero alla demolizione della stessa;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso B. D. sulla base di un motivo, cui ha resistito, con controricorso, B.G., la quale ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con l’unico motivo di ricorso, B.D. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia accolto una domanda introdotta dall’attrice nel corso del giudizio di primo grado, sulla quale vi era stata una esplicita non accettazione del contraddittorio. Il ricorso è inammissibile.

L’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, non è corredato dalla formulazione del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. per i ricorsi per cassazione proposti avverso pronunce depositate – come nel caso di specie – dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009. Il che rende il motivo – e con esso il ricorso – inammissibile, non essendo il quesito di diritto desumibile dalla esposizione del motivo (Cass., S.U., n. 7258 del 2007).

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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