Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13141 del 14/05/2021
Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13141
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16011/2020 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio n.
33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e
difende, come da procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
20/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da M.S. cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere scappato dal suo paese per il timore di ritorsioni da parte dei suoi cugini in ordine al possesso di un immobile situato su terreno statale, di cui con alcuni documenti erano riusciti ad entrare in possesso in suo luogo. Inoltre era scappato anche per motivi economici, in particolare per ripagare alcuni debiti assunti per aprire una officina poi fallita.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente non consentiva l’accesso ad alcuna forma di protezione internazionale, per essere estraneo al perimetro dei presupposti per concedere la protezione richiesta. Il tribunale ha accertato, inoltre, l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata in Bangladesh per l’assenza di conflitti armati. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario. Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Bangladesh sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione.
Il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, in quanto il ricorrente non ha censurato la ulteriore ratio decidendi basata sulla mancata allegazione, da parte del medesimo, circa la sussistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza indiscriminata assimilabile ad un conflitto armato interno, cui fa riferimento D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); mancata allegazione che si mostra idonea a sorreggere autonomamente la statuizione impugnata (cfr. ex multis: Cass. n. 11312/19; n. 13879/19).
Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sulla valutazione espressa dal tribunale circa la situazione personale del ricorrente formulate in termini di mero dissenso, criticando peraltro una valutazione di non credibilità che non risulta espressa dal tribunale.
La mancata predisposizione di difese da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021