Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13140 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 14/10/2016, dep.25/05/2017),  n. 13140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8437/2014 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA NAPOLI, in persona del

Commissario Straordinario Dott. L.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato

ROMANO CERQUETTI, che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA

FERRARI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 772/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ROMANO CERQUETTI;

udito l’Avvocato NICOLA LAURENTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

Il Comune di Napoli, premesso che l’I.A.C.P. aveva gestito per suo conto, fino all’agosto del 1968, alcuni immobili di sua proprietà in relazione ai quali avrebbe dovuto versargli l’intero importo dei canoni riscossi al netto del corrispettivo pattuito, oltre a rimborsagli le annualità di ammortamento, e che l’istituto si era reso a vario titolo inadempiente alle proprie obbligazioni, lo convenne dinanzi al GOA del Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna all’adempimento delle dette obbligazioni.

Il giudice di primo grado, con sentenza non definitiva, accolse la domanda di pagamento delle annualità di ammortamento, rimettendo la causa sul ruolo per l’accertamento, tramite CTU, dell’esatto importo dei canoni dovuti dall’ente convenuto, detratto il compenso pattiziamente stabilito in favore di quest’ultimo.

Disposta una nuova perizia, in esito alla genericità delle conclusioni cui era pervenuto il primo consulente, il Tribunale rigettò in parte qua la domanda attorea, condannando il Comune, “per effetto del principio della compensazione” al pagamento, in favore dell’istituto, della somma di 803 mila Euro.

La corte di appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dall’ente territoriale, la accolse.

Avverso la sentenza della Corte partenopea l’I.A.C.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi di censura.

Il Comune di Napoli resiste con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 97 Cost. e alla L. n. 241 del 1990, art. 1.

Il motivo – che contiene una lunga e defatigante esposizione di tutte le vicende relative alle convenzioni stipulate tra le parti, delle relative proroghe, della pretesa assenza del relativo rinnovo pur in presenza di contatti e scambi formali funzionali allo stesso, dell’accettazione con riserva delle richieste di proroga del Comune, della pretesa cessazione degli effetti delle previsioni economiche delle originarie convenzioni (alla data dell’agosto del 1968), dell’erronea applicazione della normativa prevista nella materia controversa, della incondivisibilità della decisione impugnata in punto di ritenuta rinnovazione automatica delle convenzioni alla scadenza – è in parte inammissibile, in parte infondato.

Inammissibile nella parte in cui introduce, dinanzi a questa Corte, un thema decidendum del quale non è traccia nella sentenza del giudice di appello, senza che il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indichi in quale fase del giudizio di merito la questione sia stata ritualmente e tempestivamente introdotta e illegittimamente pretermessa – non senza considerare, nel merito, che il giudizio in ordine alla natura privatistica della convenzione, a sua volta esente da vizi logico-giuridici, è frutto, sul piano interpretativo, di un apprezzamento di fatto del giudice di appello, come tale istituzionalmente sottratto al vaglio di questa Corte, lamentandosi con esso una pretesa, erronea ricostruzione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa (ciò che integra in realtà una doglianza di vizio motivazionale, nella specie neanche dedotto da parte ricorrente).

Infondato per essere in parte qua destinato ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, con apprezzamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici (f. 6 della sentenza impugnata), che, – nel concordare, quale corrispettivo della gestione, una percentuale annua in favore dell’Istituto pari all’1-1.70% del costo di costruzione escluso quello del suolo; tutte le spese, nessuna esclusa, restassero a carico del medesimo.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2031 c.c..

Il motivo – con il quale si invoca l’interpretazione analogica dell’istituto della gestione di affari regolata dagli artt. 2028 c.c. e segg. – è del tutto inammissibile, poichè la relativa questione viene per la prima volta proposta dinanzi a questo giudice di legittimità.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 513 del 1977, art. 25.

Il motivo non merita accoglimento per le medesime ragioni esposte in sede di esame della prima censura.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 15.200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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