Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13140 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., quale titolare della omonima ditta individuale,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dagli Avvocati POMPONIO Amedeo e Danilo Ghia, elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone n. 44;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.

44 del 2009, depositata in data 14 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che T.C. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, gli aveva ingiunto di pagare L. 6.000.000 per la fornitura dei materiali di cui alla fattura n. (OMISSIS) a S.G.;

che l’adito Tribunale ha accolto l’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha rigettato la domanda dello S., che ha condannato al pagamento delle spese;

che il Tribunale ha evidenziato l’assenza di prova della sussistenza di poteri rappresentativi del T. in capo ad R.U., con il quale il T. aveva stipulato un contratto di appalto per l’edificazione di un fabbricato di civile abitazione; ha altresì affermato l’assenza di prova di un comportamento colposo del T., tale da consentire allo S. di potersi valere del principio dell’apparenza;

che avverso questa sentenza ha proposto appello lo S., cui ha resistito il T.;

che la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 14 gennaio 2009, ha rigettato il gravame;

che, dopo aver premesso che lo S., in quanto attore in senso sostanziale, era gravato dall’onere della prova della esistenza di un rapporto contrattuale con il T., che potesse giustificare la richiesta di pagamento, la Corte d’appello ha ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che tale prova non fosse stata fornita;

che, in particolare, la Corte d’appello ha escluso che la fattura, sulla base della quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo, potesse costituire prova a favore dell’appellante, e ciò pur tenuto conto di una clausola contrattuale che prevedeva che l’appaltatore (Umberto Impresa) fosse gravato della fornitura dei davanzali esterni, tanto più che altra clausola del contratto di appalto prevedeva che sarebbe stata a carico dell’appaltatore la provvista di tutti i materiali e degli impianti necessari per rendere l’opera appaltata completata a regola d’arte;

che, inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto accertato che l’ordine per la fornitura del materiale non fu impartito dal T. ma dal R. (titolare dell’Umberto Impresa), mentre era rimasto sfornito di prova l’assunto che il R. avesse agito in nome e per conto del T.;

che priva di rilievo doveva ritenersi anche la circostanza che la fattura fosse stata emessa nei confronti del T., con l’indicazione dei suoi dati anagrafici e fiscali;

che, infine, la Corte d’appello ha escluso che potesse trovare accoglimento la domanda subordinata dell’appellante, di pagamento quanto meno degli infissi interni che, sulla base del contratto di appalto, non risultavano essere a carico dell’appaltatore;

che per la cassazione di questa sentenza, S.G. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione insufficiente in ordine alla ritenuta mancanza di prova del perfezionamento del contratto di vendita con il T..

Il motivo è inammissibile, in quanto più che evidenziare lacune logiche o giuridiche della sentenza impugnata, si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, peraltro non idoneamente riportate in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente, infatti, formula una sintesi di quelle che, a suo avviso, costituiscono le risultanze istruttorie, e si duole che la corte d’appello abbia tratto da tali risultanze una conclusione difforme da quella da lui ipotizzata. Ma, da un lato, le conclusioni che il ricorrente ritiene emergere dalla istruttoria svolta non sono corredate dalle fonti di un tale convincimento, avendo il ricorrente prodotto solo la risposta di un teste al capo 5) della memoria istruttoria e un frammento delle dichiarazioni rese dal T. in sede di libero interrogatorio;

dall’altro, la valutazione sollecitata con il ricorso impinge tanto chiaramente, quanto inammissibilmente, nel merito della controversia, pretendendosi che in sede di legittimità si possa affermare che il contratto venne concluso tra il ricorrente e il T., laddove il giudice di merito, nel potere di apprezzare le prove a lui spettante, ha invece ritenuto che l’ordine fu effettuato dal R., senza che vi siano stati elementi nella condotta del T. tali da far ritenere che il primo abbia agito nel nome e per conto del secondo.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione contraddittoria in ordine alla efficacia, nei confronti di esso ricorrente, del contratto di appalto intercorso tra la ditta Umberto e il T.. Posto che il contratto di appalto prevedeva che a carico dell’appaltatore fosse la fornitura dei davanzali per esterni, e posto che la fornitura effettuata da esso ricorrente aveva avuto ad oggetto sia davanzali per esterni che davanzali da interno, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che tra le parti del contratto di appalto era intervenuta una convenzione contraria all’applicazione dell’art. 1658 cod. civ., in base al quale la materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, salva diversa previsione, nella specie esistente. Il ricorrente rileva altresì che dalla lettura complessiva del contratto emergeva che all’appaltatrice erano state commissionate le opere relative alla struttura, sicchè la Corte d’appello, nel mentre ha attribuito valore ad una clausola del contratto di appalto, avrebbe dovuto valutare il contratto nel suo complesso. Da ultimo, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia accolto la domanda, quanto meno con riferimento alla fornitura dei davanzali da interno. Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso si sostanzia in una critica alla interpretazione del contratto di appalto intercorso tra il T. e la ditta appaltatrice, ma di tale contratto, o quanto meno della sue clausole dalle quali dovrebbe desumersi la soluzione prospettata dal ricorrente, nel ricorso non viene riprodotto il contenuto, ancora una volta in violazione del principio di autosufficienza. E’ noto del resto che l’attività di interpretazione degli atti di autonomia provata è riservata istituzionalmente al giudice del merito e che il sindacato di legittimità è consentito unicamente allorquando venga dedotta la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o il vizio di motivazione. Nel caso di specie, viene dedotto unicamente un vizio di motivazione contraddittoria, ma non vengono riprodotti nel ricorso gli elementi del contratto dai quali dovrebbe emergere la contraddittorietà della sentenza impugnata. Questa, al contrario, presenta una sua coerenza e risulta immune da vizi logici e giuridici.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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