Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13140 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14206/2020 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio

n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e

difende, come da procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da B.B., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” sia nella forma della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere cittadino della Guinea, di avere vissuto in Gambia e di avere lasciato il Gambia perché non voleva sposare una ragazza che gli veniva imposta dalla famiglia.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha reputato che dalla narrazione non emergono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in quanto l’allontanamento era dovuto a motivi personali. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale é ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, perché il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Gambia sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 ter, perché , ai fini della revoca del gratuito patrocinio, aveva dichiarato la domanda manifestamente infondata.

Il primo motivo é inammissibile per difetto d’interesse, in quanto il ricorrente non ha censurato la ulteriore ratio decidendi basata sulla mancata allegazione, da parte del medesimo, circa la sussistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza indiscriminata assimilabile ad un conflitto armato interno, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); mancata allegazione che si mostra idonea a sorreggere autonomamente la statuizione impugnata (cfr. ex multis: Cass. n. 11312/19; n. 13879/19).

Il secondo motivo é inammissibile, perché solleva censure di merito sulla valutazione espressa dal tribunale circa la situazione personale del ricorrente, formulate in termini di mero dissenso, criticando peraltro una valutazione di non credibilità che non risulta espressa dal tribunale.

Il terzo motivo é infondato, in quanto il tribunale ha provveduto in ordine alla domanda di protezione umanitaria, escludendo la ricorrenza nella specie di ragioni di vulnerabilità personale del ricorrente.

Il quarto motivo é inammissibile, perché la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, 10487/20, 16117/20 in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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