Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1314 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende.

– ricorrente –

contro

MERCURIO COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 44

presso lo studio dell’Avv. Claudio Lucisano che la rappresenta e

difende, anche disgiuntamente dall’Avv. Mauro M. Gherner, per

procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

la cassazione della sentenza n. 30/14/11 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte-Torino, depositata il 28 luglio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Mercurio s.r.l. di avvisi di accertamenti relativi a IRES, IVA e IRAP dell’annualità 2003, 2004 e 2005, l’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della Società, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva, a integrale riforma della decisione di primo grado, dichiarato nulli gli atti impositivi.

In prossimità dell’adunanza camerale, fissata per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate depositava comunicazione della Direzione provinciale di Torino che dava atto della presentazione da parte della contribuente (la quale aveva già avanzato istanza di sospensione del giudizio, accolta con ordinanza del 28.2.2019) di domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, convertito nella L. n. 136 del 2018 e dell’avvenuto versamento di tutte le somme dovute.

Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La ricorrente depositava anch’essa memoria con analoga richiesta di estinzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

alla luce della documentazione versata in atti dalla Società, della nota dell’Agenzia delle entrate e della concorde richiesta delle parti, può dichiararsi l’estinzione, per legge, del giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e cessata la materia del contendere.

Ai sensi del cit. art. 6, comma 13, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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