Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1314 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. III, 20/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UNIRE – UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE (OMISSIS), in

persona del Segretario Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PROSSEDA LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA IPPICA DI BENITO MONTI E C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 203/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/107/08, depositata il 15/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Puoti Giovanni, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che aderisce

alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’chiesta la cassazione parziale della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 10.7.2008 e depositata il 15.1.2009 in materia di mandato.

L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Il ricorso e’ inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002). Nel caso in esame, la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

I quesiti di diritto formulati in relazione alla denuncia di violazioni di norme di diritto sono generici, senza alcun riferimento al caso concreto; non consentendo, in tal modo, alla Corte di Legittimita’ di enunciare il principio di diritto che dia allo stesso soluzione.

Quanto ai profili relativi ai vizi di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nessuno dei motivi contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perche’ insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730)”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

La ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria, che non hanno apportato alcun elemento significativo al fine di concludere in senso diverso rispetto alle indicazioni contenute nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Peraltro, va sottolineato che l’ordinanza delle S.U., n. 19051 del 2010 richiamata dalla ricorrente, e’ relativa all’interpretazione della norma dell’art. 360 bis c.p.c. introdotta con la L. n. 69 del 2009, ma non puo’ avere alcuna influenza sull’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, nell’interpretazione che dello stesso ha dato la giurisprudenza delle stesse sezioni unite.

Conclusivamente, il ricorso e’ dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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