Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1314 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1314 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

n a -11.1

sul ricorso 24576-2012 proposto da:
SORTINO GAETANO (deceduto), SORTINO MARIA, domiciliati
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’Avvocato CARMELO CINNIRELLA con studio in CATANIA
VIA S. MADDALENA 57 (avviso postale ex art. 135)
giusta delega a margine con memoria di costituzione;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 19/01/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 29127/2011 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONEldi ROMAJdepositata il 28/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato DAMIANI che
si riporta agli atti.

ENZA LA TORRE;

R. G. 24576/12 Sortino Gaetano c/ Agenzia entrate
Fatti di causa:
Gaetano Sortino, poi deceduto e oggi Maria Sortino nella
qualità di erede, ricorre per la revocazione dell’ordinanza della
cassazione, n. 29127/2011, deducendo la mancata notifica del
ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate

della Sicilia, n. 143/18/2008 dep.26/6/2008, che aveva
annullato due cartelle esattoriali emesse a seguito di
accertamenti definitivi effettuati nei confronti del contribuente,
relativamente agli anni 1998 e 1999, per le imposte IRPEF
IRAP e IVA.
Rileva che non si è tenuto conto della sostituzione del
procuratore domiciliatario del contribuente in grado di appello,
nella persona del nuovo difensore, rag. Santo Salvatore
Giammona, essendo stato revocato il mandato ai precedenti
difensori, come risulta dalla documentazione in atti.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
Ragioni della decisione:
1. Con l’unico motivo del ricorso Gaetano Sortino deduce errore
revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c. n. 4, in quanto
l’ordinanza n. 29127/2011 è fondata sulla supposizione di un
fatto che non ha costituito un punto controverso, e sul quale
l’ordinanza ha deciso; fatto la cui verità è incontrastabilmente
esclusa dagli atti e documenti di causa.
2. Il ricorso è fondato.
3. Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione avverso le
sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si applica, con
riguardo al luogo della sua notificazione, come statuito dalle
Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 14916 del
20/07/2016, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; e che, in
ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della
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R.G. 24576/12 Sortino Gaetano c/ Agenzia entrate

contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in
primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546
del 1992, è valida anche la notificazione eseguita presso uno
di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda
ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di
appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo

Tuttavia nel caso di specie si verte nella differente ipotesi di
notifica del ricorso per cassazione presso un soggetto diverso
da quelli sopra indicati, avendo l’Agenzia effettuato la notifica
presso il procuratore nominato in primo grado, cui il
contribuente aveva revocato l’incarico nel corso del giudizio
d’appello (come da ricevuta rilasciata dalla C.T.R. in data
8.2.2008, depositata agli atti del giudizio di appello),
nominandone uno diverso.
Nella sentenza impugnata si è pertanto commesso un errore
percettivo, non avendo il Collegio rilevato che il contribuente
aveva attribuito l’incarico a un nuovo difensore, con
conseguente nullità della notifica del ricorso ai difensori
indicati nella sentenza di primo grado (Avv. Castelli e dott.
Cassarino, con studio in Catania, Corso Sicilia, 71), ai quali era
stato revocato l’incarico, conferito al nuovo difensore, nella
persona del rag. Santo Salvatore Giammona (con studio in
Catania, Via Quintino Sella, 2), che aveva depositato memoria
in appello all’udienza pubblica del 3.4.2008.
Va pertanto applicato alla fattispecie il principio secondo cui, in
tema di contenzioso tributario, qualora l’impugnazione di una
sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma
presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione
l’art. 330 cod. proc. civ., ma l’art. 17 del d.lgs. 31 dicembre
1992 n. 546, atteso il carattere speciale di tale disposizione,
che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura
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R.G. 24576/12 Sortino Gaetano c/ Agenzia entrate

alcuna indicazione.

civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo
che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è
giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità (Cass. n.
3648 del 2016; n. 3648 del 2016).
Trattandosi di nullità e non di inesistenza, va pertanto disposta
la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione

Corte, decidendo sullo stesso, ordina all’Agenzia delle entrate
il rinnovo della notifica (del ricorso per cassazione),
assegnando a tal fine il termine di 60 giorni dalla
comunicazione della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, decidendo sul
ricorso per cassazione, ordina il rinnovo della notifica
assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione.
Roma, 26/10/2017

Conclusivamente va accolto il ricorso per revocazione e la

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