Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13139 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23124-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

GAETANO DE RUVO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati DANIELA ANZIANO, SAMUELA PISCHEDDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1047/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Il tribunale di Milano, all’esito della causa intentata dai promissari acquirenti di appartamenti promessi in vendita dall’Inps e da S.C.I.P. S.r.l., pronunciava sentenza che teneva luogo del trasferimento di proprietà a seguito di contratto preliminare inadempiuto, ai sensi dell’art. 2932 c.c..

L’agenzia delle entrate liquidava le imposte di registro, ipotecarie e catastali con aliquota proporzionale. L’Inps impugnava l’avviso di liquidazione sostenendo, per quanto qui ancora interessa, che l’atto avrebbe dovuto scontare la sola imposta fissa di registro ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, in quanto si doveva considerare che i trasferimenti immobiliari erano subordinati al previo pagamento del prezzo sì che solo ad avvenuto pagamento sarebbe divenuta esigibile l’imposta proporzionale. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. Proprio appello da parte dell’agenzia delle entrate, la CTR della Lombardia lo rigettava sul rilievo che il ricorso era inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto i motivi di appello erano privi di specificità, risolvendosi nella ripetizione delle doglianze già avanzate nel procedimento di primo grado. Rilevava inoltre la CTR che l’imposta proporzionale di registro non poteva essere applicata in quanto di fatto mancava l’effettivo pagamento del prezzo, di talchè l’imposta era applicabile solo al momento del verificarsi della condizione, atteso che solo allora l’atto produceva effetti traslativi.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. L’Inps resiste con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e all’art. 329 c.p.c.. Sostiene che la CTR ha errato nel dichiarare inammissibile l’appello dell’ufficio sul presupposto che esso si limitasse alla mera riproposizione delle argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, dovendosi considerare che l’appello è un mezzo di impugnazione a critica libera per il quale non sono necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente che dal tenore dell’atto emerga in modo inequivoco la volontà di impugnare la pronuncia sulla base delle argomentazioni svolte.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2932 c.c., al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 27 e 37, e tariffa allegata, parte prima, art. 1. Sostiene che, qualora il promissario acquirente chieda ed ottenga, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso di trasferimento della proprietà dell’immobile, la sentenza deve essere, anche se non passata in giudicato, assoggettata ad imposta proporzionale di registro senza che l’acquirente possa eccepire il mancato pagamento del prezzo.

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato.

E’ ammissibile in quanto l’aver la ricorrente riprodotto nel ricorso il testo della sentenza pronunciata dalla CTP di Milano e dell’atto di appello non equivale a mera “spillatura” di atti processuali sì da determinarne il difetto di specificità in quanto la ricorrente, oltre ad aver riprodotto tali documenti, ha altresì svolto argomenti per affermare l’ammissibilità dell’appello proposto, di talchè la riproduzione di tali atti nel ricorso equivale ad una allegazione.

Il motivo è altresì fondato in quanto, come più volte affermato da questa Corte (ex multis n. 30341 del 21/11/2019), nel processo tributario l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

Nel caso di specie è di chiara evidenza, dall’esame degli atti riprodotti, che l’appello conteneva elementi sufficienti per enucleare gli argomenti di censura svolti contro la sentenza di primo grado.

4. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso, intendendo questo collegio aderire all’orientamento più di recente espresso da questa Corte secondo cui, in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione, trovando applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, nella specie dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente poichè la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio (Cass. n. 30778 del 26/11/2019; Cass. n. 27902 del 31/10/2018; Cass. n. 18006 del 14/09/2016; Cass. n. 16818 del 24/07/2014; Cass. n. 8544 del 11/04/2014; Cass. n. 6116 del 16/03/2011; contra n. 18180 del 26/07/2013).

5. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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