Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13139 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/06/2016), n.13139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23810/11 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in Roma, Largo di

Torre Argentina n. 11 presso lo Studio dell’Avv. Giancarlo Di

Mattia, che lo rappresenta e difende, giusta procura, a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/14/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 16 febbraio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Giancarlo Di Mattia, per il controricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 84/14/11 depositata il 16 febbraio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 301/06/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, respingeva il ricorso promosso da I.M. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale veniva revocato il beneficio cosiddetto prima casa previsto dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temporis, perchè l’abitazione acquistata assieme ai genitori veniva dall’Ufficio ritenuta di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in quanto avente “superficie utile superiore a mq. 240”.

La CTR spiegava il rigetto del ricorso avverso l’opposto avviso ritenendo che “la relazione peritale dell’Agenzia del Territorio” “estremamente analitica e puntuale e basata su fatti certi” – avesse accertato “una superficie complessiva di mq, 280,48” dopo aver “escluso dal computo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina” e mentre invece la meno attendibile e generica perizia di parte “per contenere la superficie in mq 222 aveva escluso dal calcolo tutte le zone accessorie e di volume tecnico”.

Contro la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per cessazione affidato a due motivi, cui l’Ufficio resisteva con controricorso. Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con memoria ex art. 378 c.p.c., il contribuente chiedeva che fossero applicate le nuove regole D.Lgs. 19 marzo 2011, n. 23, ex art. 10, per cui dal 1 gennaio 2019 le abitazioni classate in A non si intendono più come di lusso ai fini del riconoscimento del diritto all’agevolazione cosiddetta Prima casa.

La questione sollevata, pur ammissibile perchè nella sostanza sl tratta di mera applicazione del diritto, che non comporta la necessità di accertare nuovi fatti (Cass. sez. 3, n. 25127 del 2010;

Cass. sez. lav. n. 10437 del 2006), è comunque infondata. In effetti il carattere innovativo della nuova disciplina dell’agevolazione cosiddetta prima casa, appare indiscutibile. Cosicchè – ai sensi dell’art. 11 preleggi, comma 1 – le nuove disposizioni non possono applicarsi che per gli atti di trasferimento di abitazioni registrati dopo il 31 dicembre 2013.

2. Con il primo motivo di ricorso rubricato “art. 360, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6”, il contribuente lamentava che la CTR avesse ritenuto che la superficie dell’abitazione fosse superiore a mq. 240,00 sulla scorta della relazione dell’Agenzia del Territorio che aveva però “dimenticato” di sottrarre superfici accessorie non computabili “in larga parte rappresentate dalla soffitta” ai fini della determinazione del carattere di lusso dell’abitazione.

In disparte l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, in quanto che non vengono trascritti i documenti richiamati, segnatamente la relazione dell’Agenzia del Territorio (Cass. sez. 6 n. 16139 del 2015; Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013), il motivo è comunque infondato perchè come ricordato in narrativa del presente la CTR ha interpretato il combinato disposta ex art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit. e art. 6 D.M. cit., proprio nel senso indicato dalla contribuente e cioè che dal computo della superficie andavano escluse le soffitte e accertando in fatto che nella relazione dell’Agenzia del Territorio le soffitte erano state in effetti ed appunto escluse.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e contraddittoria motivazione”, il contribuente lamentava che la CTR avesse “assunta a prova inconfutabile” la relazione dell’Agenzia del Territorio e quindi “preferendola senza alcuna spiegazione a quella allegata dal contribuente”.

Anche qui in disparte l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, in quanto che non vengono trascritti i documenti richiamati, segnatamente la relazione dell’Agenzia del Territorio e quella di parte; il motivo è comunque infondato perchè come evidenziato in narrativa del presente la CTR ha spiegato che il calcolo delle superfici contenuto nella relazione di parte era erroneo perchè “per contenere la superficie in mq 222 aveva escluso tutte le zone accessorie e di volume tecnico”, mentre invece la relazione dell’Agenzia del Territorio aveva correttamente escluso dal computo soltanto “i balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina” e che era pertanto per questo che la superficie dell’abitazione al fini dell’attribuzione del suo carattere di lusso doveva ritenersi superiore a mq. 240,00; con una interpretazione della normativa che è quindi conforme a quella che in più occasioni questa Corte ha dato (Cass. sez. trib. n. 861 del 2014; Cass. sez. trib. n. 10807 del 2012), un’interpretazione che 11 contribuente censura perciò inammissibilmente come vizio di motivazione (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1 n. 4178 del 2007).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 5.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA