Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13139 del 15/06/2011
Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.M., rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi
dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma, Via Dardanelli n. 21;
– ricorrente –
e
COMUNE DI Roma, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11985 del
2009, depositata in data 28 maggio 2009;
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla
relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che V.M. ha impugnato per cassazione, con ricorso notificato al Comune di Roma, la sentenza n. 11985, depositata il 28 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto l’appello dal medesimo proposto avverso la pronuncia del Giudice di pace di Roma che, pur accogliendo l’opposizione a sanzione amministrativa, aveva compensato le spese del giudizio senza un’adeguata motivazione;
che oggetto di specifica censura è la statuizione sulle spese, in forza della quale il Comune è stato condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di Euro 180,00 per il doppio grado di giudizio;
che il ricorrente propone due motivi di ricorso;
che, con il primo, deduce violazione o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e dell’art. 4 del capo 1^ delle tariffe ad esso allegate, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia derogato ai minimi degli onorari e dei diritti fissati dalla tariffa professionale;
che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce nuovamente violazione o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e dell’art. 4 del capo 1^ delle tariffe ad esso allegate, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia ridotto le somme esposte nella nota spese depositata senza illustrare le ragioni di tale riduzione;
che l’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè il ricorso è manifestamente fondato.
Il Tribunale di Roma è infatti incorso nelle denunciate violazioni sia perchè ha liquidato cumulativamente le spese del giudizio di primo e di secondo grado, sia perchè la misura complessivamente liquidata appare lesiva delle tariffe professionali specificate nel ricorso, sia infine perchè lo scostamento dalla nota spese depositata dal difensore non è sorretto da alcuna motivazione”.
Letta, la memoria di parte ricorrente.
Ritenuto che il Collegio condivide la richiamata proposta, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che, quindi, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese e con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, il quale procederà a nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello alla luce dei seguenti principi di diritto:
“Il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata deve procedere ad una nuova statuizione relativamente alle spese del giudizio di primo grado e non può provvedere ad una liquidazione cumulativa delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello”;
“In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata”;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011