Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13139 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18215/2019 R.G. proposto da:

O.J., rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Aresi, e

Massimo Carlo Seregni, con domicilio eletto presso il loro studio,

sito in Milano, via Lorenteggio, 24;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 3373/2019, depositato

il 12 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– U.E. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato il 12 aprile 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era cittadino nigeriano (città di (OMISSIS)) e che si era determinato a lasciare il paese per timore che gli accadesse “qualcosa di brutto”, in relazione al fatto che non aveva provveduto a far celebrare i funerali per la morte del padre;

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per ragiono umanitarie;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, per aver il Tribunale omesso di acquisire informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale esistente nella Libia, paese in cui il richiedente era transitato prima di giungere nel territorio nazionale;

– il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

– infatti, qualora una questione giuridica – implicante, come nel caso in esame, un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr., ex multis, Cass., ord., 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., ord., 21 novembre 2017, n. 27568);

– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c), per aver il decreto impugnato escluso la credibilità del richiedente;

– il motivo è inammissibile;

– il motivo è inammissibile in quanto poggi su un assunto, consistente nella ritenuta non credibilità del racconto, che, invece, non è stata affermata dal Tribunale, il quale ha espressamente affermato che “il racconto del richiedente… non appare manifestamente incoerente o non credibile”, pervenendo al rigetto della domanda di protezione internazionale sul fondamento dell’insussistenza del rischio effettivo di un grave danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14;

– con particolare riferimento alla sussistenza del presupposto di cui alla lett. c) di tale disposizione normativa, il giudicante ha evidenziato che dai report internazionali consultati emerge che la regione di provenienza del richiedente non è interessata da situazione di instabilità rilevante a tale fine;

– da ultimo, si osserva che immune da censure è il decreto impugnato anche sotto il diverso profilo della insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avuto riguardo all’accertata esclusione – non aggredita da specifica contestazione della esistenza di un radicamento del richiedente nel territorio nazionale e all’esito del giudizio di comparazione individuale della vita personale e familiare del richiedente in Italia con quella in cui ha vissuto prima dell’abbandono del suo paese di origine e cui troverebbe esposto in caso di rimpatrio, in cui è evidenziata la possibilità di una ricollocazione lavorativa nel paese di origine;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA