Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13138 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7129/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Credit Securitization s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Piemonte n. 26, presso lo studio dell’avv. Alessandra Calabrò, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla

depositata in data 21/06/2019, unitamente all’avv. Eugenio Della

Valle, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 4911/06/14, depositata il 29 luglio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio

2020 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 4911/06/14 del 29/07/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 119/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Immobiliare Credit Securitization s.r.l. (di seguito ICS) nei confronti degli avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005 e 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento traevano origine da un processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di finanza con riferimento ad alcuni contratti di leasing inseriti in operazioni più complesse, coinvolgenti numerose società e volte a frodare il fisco;

1.2. la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la questione tuttora controversa riguardava unicamente l’IVA; b) trovava applicazione in ipotesi il giudicato esterno rappresentato da due sentenze della CTR, nn. 151 e 152/35/12, emesse rispettivamente nei confronti delle fallite (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., che avevano accertato l’esistenza delle menzionate società e il conseguente venire meno della tesi dell’Ufficio concernente la loro fittizietà; c) ICS non aveva la consapevolezza della circostanze che le società intermediarie non avevano versato le imposte dovute;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. ICS resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. nonchè documenti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente evidenziato che il soggetto legittimamente costituito nel presente giudizio è ICS in persona del legale rappresentante pro tempore;

1.1. al momento del deposito del controricorso ricoprivano (incontestatamente) la carica di legale rappresentante della società gli amministratori G.P., P.V.D. e Pa.Ni., che avevano sicuramente titolo per rilasciare procura speciale al fine di difendere la società in giudizio;

1.2. la procura speciale rilasciata da L.S.G., quale nuovo amministratore della società, si è resa necessaria al solo fine della costituzione del nuovo difensore, in aggiunta al precedente mai revocato da ICS;

2. sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che la controricorrente ha prodotto, nel termine previsto dall’art. 380 bis.1 c.p.c., una serie di sentenze della CTR, alcune delle quali già depositate unitamente al controricorso benchè prive dell’attestazione di passaggio in giudicato, nonchè copia delle transazioni intercorse tra ICS e le curatele dei fallimenti di (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS) s.r.l.;

2.1. trattasi di documenti la cui produzione deve ritenersi ammissibile, essendosi per lo più formatisi in epoca successiva al deposito del controricorso e tendenti a dimostrare la sussistenza di un giudicato esterno (per tutte Cass. S.U. n. 13916 del 16/06/2006);

2.2. per quanto riguarda le sentenze 151 e 152/35/12, emesse prima del ricorso per cassazione, le stesse sono già state depositate nel corso del giudizio di merito, avendo il giudice di appello motivato la sentenza impugnata proprio con riferimento al ritenuto giudicato esterno dalle stesse emergente;

3. con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto i seguenti profili: a) le sentenze nn. 151 e 152/35/12 riguardano (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. in bonis e non anche le relative curatele fallimentari, che non hanno impugnato le sentenze di primo grado favorevoli all’Agenzia delle entrate; b) il giudicato riguarda una frode IVA, sicchè non può essere fatto valere nel presente giudizio; c) i rilievi nei confronti della odierna ricorrente riguardano anche altri soggetti e non solo le società fallite più sopra menzionate;

4. i motivi sono complessivamente fondati, sebbene per una ragione diversa e assorbente rispetto a quella evidenziata dalla difesa erariale;

4.1. invero, il giudicato esterno intervenuto in un giudizio determina efficacia vincolante in altro giudizio solo se entrambi i giudizi si siano svolti tra le stesse parti;

4.2. nel caso di specie, è pacifico che l’accertamento compiuto nelle sentenze nn. 151 e 152/35/12 e relativo alla effettiva esistenza dei soggetti intermediari è intervenuto tra parti differenti rispetto a quelle del presente giudizio, sicchè in quest’ultimo procedimento nessun valore di giudicato esterno possono assumere le pronunce richiamate;

4.3. ad analoga conclusione si giunge con riferimento alle sentenze segnalate da ICS con le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. e relative ai giudizi promossi da Unicredit Leasing s.p.a. (sentenze della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna nn. 2274 e 2275/08/17, prodotte in copia autentica con attestazione di passaggio in giudicato) e da Immobiliare Baldo degli Ubaldi s.r.l. (sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1357/10/16, peraltro prodotta in copia informe);

4.4. nemmeno può ritenersi l’effetto vincolante dei menzionati giudicati in via riflessa;

4.4.1. invero, con riferimento ai crediti tributari tale effetto è stato riconosciuto in giurisprudenza solo in casi eccezionali, nei quali un accertamento spiega effetti nei confronti di titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita (come accade nelle società di capitali a ristretta base sociale, con riferimento all’accertamento effettuato nei confronti della società, che esplica efficacia riflessa nei confronti dei soci: cfr. Cass. n. 13989 del 23/05/2019; Cass. n. 24793 del 04/12/2015; Cass. n. 23899 del 24/11/2015) ovvero nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 1306 c.c., comma 2 (cfr., da ultimo, Cass. n. 33095 del 16/12/2019);

4.4.2. nel caso di specie, peraltro, non sussiste alcuna relazione di dipendenza o di subordinazione tra i diritti per cui è controversia e quelli oggetto di giudicato;

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, e art. 54, comma 2, dell’art. 2729 c.c. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza unionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la CTR avrebbe omesso di valutare la consapevolezza della società contribuente di partecipare ad una frode IVA;

6. il motivo è fondato nei termini di cui appresso;

6.1. non è dubbio che, in tema di frodi IVA, spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova non solo dell’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del contribuente che l’operazione si inserisce in una evasione dell’imposta; prova, quest’ultima, che deve essere fornita in base ad elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del soggetto intermediario, dai quali trarre il convincimento che il contribuente sappia o avrebbe dovuto sapere, adoperando l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inserisca in una evasione fiscale, ossia che egli disponga di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente (cfr., in tema di frodi carosello, Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf. Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018);

6.2. nel caso di specie, la CTR ha escluso la conoscenza della frode in capo a ICS in ragione della esistenza dei soggetti intermediari, così come stabilito dal giudicato costituito dalle menzionate sentenze nn. 151 e 152/35/12;

6.3. poichè, peraltro, le predette sentenze (e le altre richiamate dalla controricorrente) non fanno stato nel presente giudizio con riferimento alla fittizietà degli intermediari, non è dubbio che la CTR non abbia assolto al compito che la legge pone a suo carico, che è quello di verificare, in base agli elementi presuntivi forniti dall’Agenzia delle entrate, la consapevole partecipazione alla frode di ICS;

5. con il quarto motivo si contesta la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che, quanto all’elemento soggettivo, non è dato comprendere l’iter logico-motivazionale seguito dalla CTR;

6. il motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del motivo che precede;

7. in conclusione, vanno accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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