Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13138 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 24/06/2016), n.13138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21625/11 proposto da:

S.D.A.M., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Avezzana n. 51, presso lo studio dell’Avv. Laura Giordani, che

la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Michele

Lai, giusta delega a margine della ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempera, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/01/10 della Commissione Tributaria

Regionale della TOSCANA, depositata il 26 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del B

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestina Bruschetta;

udito l’Avv. Michele Lai, per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 117/01/10 depositata il 26 luglio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da S.D.A.M. avverso la decisione n. 153/04/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo che aveva respinto il ricorso promosso dalla contribuente contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato il beneficio cosiddetto prima casa previsto dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temporis, perchè dall’Ufficio l’abitazione acquistata veniva ritenuta di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in quanto avente “superficie utile complessiva superiore a mq. 240”.

La CTR spiegava il rigetto dell’appello osservando che il CTU incaricato aveva misurato la superficie dell’abitazione in quella dl m. 238,30 “al netto di murature, pilastri, tramezzi, armadi a muro, sguinci, vani porte e scale interne”, ma che siccome l’art. 6 D.M. cit. escludeva soltanto i “balconi, terrazzi, cortili, scale e posti macchina”, l’abitazione aveva in realtà una superficie superiore a mq. 240,00, dovendosi in effetti tenere conto anche della superficie occupata dal “vani delle porte, le scale interne, gli armadi a muro”.

Contro la sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Error in indicando.

Violazione L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6; violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in combinato disposto con l’art. 1, nota 2 bis D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la contribuente nella sostanza deduceva che la CTR era incorsa nella violazione delle norme n esponente atteso che nella misurazione della “superficie utile complessiva” non dovevano andare computati gli spazi occupati dai muri interni, dai pilastri, dagli armadi a muro ecc..

Il motivo è infondata.

L’art. 6 D.M. cit. – contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente – stabilisce in effetti come debba essere intesa la “superficie utile complessiva” che determina il carattere di lusso dell’abitazione che l’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit., esclude dall’agevolazione. Invero, come correttamente evidenziato dalla CTR, dalla “superficie utile complessiva” l’art. 6 D.M. cit. lascia fuori soltanto “i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e pasto macchine”. Tutto Il resto è invece, ai sensi dell’art. 6 D.M. cit., “superficie utile complessiva”. Ciò che è anche logico, non potendo essere rimesso alla volontà del contribuente, che può erigere degli armadi a muro, delle tramezze per dividere stanze, ecc., di intervenire riducendo la “superficie utile complessiva”. E’ in questo senso confermativa dell’interpretazione adottata dalla CTR, che la riduzione interna della “superficie utile complessiva” ad opera del contribuente sia eccezionalmente ammessa unicamente per l’erezione delle scale e non per es. per altri manufatti come pilastri, tramezze, armadi a muro ecc.. E poichè l’agevolazione in parola costituisce eccezione alla generale disciplina dell’imposta di registro in tema di trasferimenti immobiliari, al sensi dell’art. 14 preleggi, il combinato disposto ex art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit. e art. 6 D.M. cit., deve essere strettamente interpretato nel senso che dalla “superficie utile complessiva” non devono andare esclusi per es. pilastri, tramezze, armadi a muro ecc. (sulla carattere di stretta interpretazione delle norme in discorso vedi, seppure in differenti fattispecie, Cass., sez. trib. n. 861 del 2014;

Cass. sez. trib. n. 10807 del 2012).

2. Con il secondo motivo rubricato “Error in iudicando. Insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla controversa e decisiva questione delle risultanze del CTU disattese dal giudice d’appello in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, la contribuente lamentava che la CTR avesse “omesso dl valutare” la perizia dell’Agenzia del Territorio con riguardo all’elencazione dei vani ecc., vani tra l’altro in numero discordante rispetto a quelli enumerati dal CTU ecc., oltre a altre “discrasie”.

In disparte l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza in mancanza di trascrizione del richiamati documenti (Cass. sez. 6 n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013), va anche riaffermato il principio che conduce comunque all’infondatezza del motivo, secondo cui appartiene al potere del giudice dl scegliere tra i vari elementi quelli più convincenti e qui la CTR ha scelto non irragionevolmente di affidarsi alla “testimonianza” tecnica del CTU (Cass. civile, sez. 3 n. 14972 del 2006; Cass. sez. 1 n. 1747 del 2003).

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Error in procedendo.

Carenza istruttoria con riferimento alla controversa e decisiva questione dell’accertamento della superficie utile complessiva dell’immobile de qua in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, la contribuente lamentava che prima dl disattenderei risultati cui era pervenuto il CTU, la CTR avrebbe dovuto o richiamare per chiarimenti il consulente o rinnovare la CTU. Ancora in disparte l’inammissibilità del motivo per difetto dl autosufficienza in mancanza di trascrizione dei richiamati documenti, oltrechè in disparte l’inammissibilità derivata dal difetto di autosufficienza del motivo che nemmeno indica la regola processuale violata (Cass. sez. un. n. 28052 del 2008; Cass., sez., lav., n. 15263 del 2007), il motivo è infine anche inammissibile perchè in realtà come in precedenza con lo stesso non si censura una violazione processuale ma l’apprezzamento da parte della CTR degli elementi riscontrati dalla CTU. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorse; condanna la contribuente a rimborsare le spese processuali, queste liquidate in Euro 5000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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