Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13138 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13138

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18234/2016 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 13,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LARUSSA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELE TONIATTI;

– ricorrente –

contro

J. FRIISBERG & PARTNERS SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati SALVATORE LAGANA’e LUCA PROCOPIO;

– controricorrente

e contro

S.G., P.M.F., B.B., APIS

GTP SRL, MARBEA INTENATIONAL SRL;

– intimati –

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MILANO, depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Dott. ZENO Immacolata, che chiede l’accoglimento del

ricorso, nei termini precisati, sussistendo la competenza del

Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro anche sulla

domanda principale proposta a carico di L..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La ricorrente propone il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, sezione specializzata d’impresa, del 20 luglio 2016, con la quale, previa separazione della causa promossa dalla J. Friisberg & Partners s.r.l. nei confronti di Apis GTP s.r.l. ed altri (avente ad oggetto l’azione di responsabilità dei medesimi per violazione del contratto di collaborazione del 13.10.2011 e per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., comma 1, n. 3) dalla causa relativa alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta L.E. (volte all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, alla declaratoria di nullità della clausola di non concorrenza contenuta nel contratto e del contratto stesso per vizio di forma, al pagamento di differenze retributive e tfr), il giudice di primo grado ha disposto, con riguardo alla seconda, la “tempestiva iscrizione della causa al ruolo generale degli affari contenziosi civili”.

Con i primi due motivi, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 34,36,40,50 e 103 c.p.c., perchè, nell’assunto, la competenza apparteneva al giudice del lavoro non soltanto per le domande riconvenzionali dalla medesima proposte ma, altresì, per quelle connesse, avanzate dalla società attrice verso la L., in ragione della vis actractiva del giudice del lavoro.

Con il terzo motivo, essa lamenta la mancata assegnazione di un termine per la riassunzione, in violazione dell’art. 50 c.p.c..

L’intimata ha depositato memoria difensiva, instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sotto plurimi motivi, o per il suo rigetto.

Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

Perchè possa darsi regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., occorre, invero, che nel processo: a) sia posta, in concreto, una “questione di competenza”; b) il giudice a quo abbia pronunciato (solo) su tale profilo processuale.

1.1. – Iniziando dal secondo aspetto, è ben vero che questa Corte ha affermato come il giudice pronunci solo sulla competenza anche quando, provvedendo sul cumulo di domande scaturente dalla proposizione della riconvenzionale, disponga “irrimediabilmente lo scioglimento di tale cumulo declinando la competenza sulla riconvenzionale e, quindi, escludendo che il cumulo potesse mantenersi per ragioni di connessione, di modo che la valutazione che per farlo ha formulato anche sulla domanda principale, o meglio sulle domande principali, non si può reputare ridiscutibile” (Cass., ord. 9 luglio 2015, n. 14369, ed altre).

Dunque, infondata è la deduzione di inammissibilità al riguardo proposta dall’intimata.

1.2. – Il primo profilo menzionato evidenzia, invece, la ragione di inammissibilità.

Il regolamento necessario di competenza presuppone che nella controversia si sia posta, in concreto, una “questione di competenza”, quale sfera di potere giurisdizionale attribuita a quel “giudice”, inteso come ufficio giudiziario, requisito che segnala l’attitudine del processo a pervenire alla pronuncia sul merito innanzi a un dato ufficio.

Come reputa il condivisibile orientamento, la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate del medesimo tribunale – ivi comprese quelle del cd. tribunale delle imprese – non implica insorgenza di una questione di competenza per materia, bensì di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio giudiziario, insuscettibile di dar luogo al regolamento di competenza (Cass. 15 giugno 2015, n. 12326; ord. 23 maggio 2014, n. 11448; ord. 20 settembre 2013, n. 21668; ord. 22 novembre 2011, n. 24656; 23 settembre 2009, n. 20494): onde l’avere il tribunale affermato essere la sola controversia relativa alle domande riconvenzionali da trattare nella sezione lavoro, e quella relativa alle domande principali da trattenere, invece, presso lo stesso tribunale delle imprese, non dà luogo a questione di competenza per materia.

La ripartizione, all’interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate – impresa, lavoro, fallimento – non implica, dunque, la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, a differenza di quanto avviene per le controversie agrarie devolute alle sezioni specializzate agrarie.

Ne deriva che il riparto discende da una mera questione tabellare e che l’eventuale diversa assegnazione va risolta mediante la semplice riattribuzione della controversia alla sezione opportuna (così come l’omessa intestazione alla sezione specializzata, nell’epigrafe dell’atto di citazione, non comporta vizio dello stesso).

2. – Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 complessivi, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA