Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13138 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18207/2019 R.G. proposto da:

U.E., rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Aresi, e

Massimo Carlo Seregni, con domicilio eletto presso il loro studio,

sito in Milano, via Lorenteggio, 24;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 4217/2019, depositato

l’8 maggio aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– U.E. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato l’8 maggio 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era cittadino nigeriano (città di (OMISSIS)) e che si era determinato a lasciare il paese per timore di essere accusato di omicidio di una persona, recandosi, dapprima, in Libia e, quindi, nel territorio nazionale;

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano delle condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso é affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, per aver il Tribunale omesso di acquisire informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale esistente nella Libia, paese in cui il richiedente era transitati prima di giungere nel territorio nazionale;

– il motivo é inammissibile per difetto di autosufficienza;

– infatti, qualora una questione giuridica – implicante, come nel caso in esame, un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr., ex multis, Cass., ord., 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., ord., 21 novembre 2017, n. 27568);

– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c), per aver il decreto impugnato escluso la credibilità del richiedente nonostante avesse dimostrato, mediante la produzione di un articolo di giornale, la verità del fatto riferito consistente nel decesso per avvelenamento del fratello del suo datore di lavoro che lo stava ospitando;

– il motivo é inammissibile;

– la decisione in esame ha puntualmente illustrato le specifiche ragioni per cui il racconto del richiedente, nella parte relativa alle ragioni sottese all’abbandono della casa dello zio presso cui alloggiava e ai fatti occorsi nell’abitazione del fratello del suo datore di lavoro, presso cui era andato a vivere, e che avevano condotto al decesso di quest’ultimo, deve ritenersi inattendibile, indicando analiticamente gli elementi di non plausibilità e di incongruenza;

– orbene, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente é il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché , il giudice é tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, Cass., ord., 19 giugno 2020, n. 11925);

– in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme; lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni; il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass., ord., 16 dicembre 2020, n. 28782);

– nel caso in esame, nessuno di tali vizi é stato prospettato dal ricorrente, per cui in presenza di un articolato e puntuale giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente, nella parte relativa alle ragioni sottese all’abbandono del paese, inammissibile é la censura del ricorrente che si limita a contestare le conclusioni cui é giunto il Tribunale;

– con particolare riferimento alla dedotta esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, il giudicante ha evidenziato – senza ricevere specifiche censure al riguardo – che dai report internazionali consultati, puntualmente riportati nel provvedimento, emerge che la regione di provenienza del richiedente non é interessata da situazione di instabilità rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 2007, art. 14, lett. c);

– da ultimo, si osserva che immune da censure é il decreto impugnato anche sotto il diverso profilo della insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avuto riguardo all’accertata esclusione – non aggredita da specifica contestazione della esistenza di un radicamento del richiedente nel territorio nazionale e all’esito del giudizio di comparazione della vita personale e familiare del richiedente in Italia con quella in cui ha vissuto prima dell’abbandono del suo paese di origine e cui si troverebbe esposto in caso di rimpatrio;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA