Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13137 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13137
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24471/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Mobilificio S. S.r.l., S.P. e S.L.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 98/18/13, depositata il 13 marzo 2013;
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 febbraio
2020 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale della Campania, dichiarava estinti per condono i ricorsi promossi dalle socie S.P. e S.L.; la Regionale confermava, invece, la decisione della Provinciale che aveva accolto l’altro riunito ricorso promosso dal Mobilificio S. S.r.l. avverso l’avviso con il quale l’ufficio, in relazione alla protratta antieconomicità della gestione aziendale, soprattutto se rapportata ai costi sopportati, particolarmente con riguardo alle spese per personale, aveva accertato un maggiore imponibile ai fini IRES IRAP IVA 2006; trattavasi di un accertamento condotto dall’ufficio con metodo analitico induttivo D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ex art. 39, comma 1, lett. d), applicando una maggiore percentuale di ricarico sul venduto;
2. che la Regionale confermava l’accoglimento del ricorso promosso dalla Società contribuente, osservando, in sintesi, che l’antieconomicità della gestione non poteva costituire ex se una presunzione affidabile, sicchè sarebbe stato onere dell’ufficio individuare altri elementi presuntivi idonei a confermare la ripresa; e, tra questi elementi, secondo la Regionale, non poteva farsi rientrare la percentuale di ricarico utilizzata dall’ufficio per determinare l’imponibile ripreso a tassazione; non potendo l’ufficio, sempre secondo la Regionale, basare l’accertamento sul solo scostamento statistico, dovendo invece “ampliare” il suo obbligo di “motivazione” probatoria;
3. che l’ufficio ricorreva per un solo motivo; mentre i contribuenti Mobilificio S. S.r.l., S.P. e S.L., pur intimati, non presentavano difese;
4. che con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione del D.P.R. n. 600 cit., art. 39, comma 1, lett. d), oltrechè la violazione dell’art. 2697 c.c., l’ufficio rimproverava alla Regionale di aver erroneamente ritenuto che l’antieconomicità della gestione non potesse costituire valido elemento presuntivo; secondo l’ufficio, invece, l’antieconomicità costituiva elemento presuntivo idoneo a invertire l’onere della prova a carico del contribuente, il quale sarebbe stato quindi tenuto a dimostrare le ragioni per cui non aveva potuto raggiungere l’imponibile che l’ufficio aveva determinato a mezzo della applicazione della rammentata percentuale di ricarico;
5. che il motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui: “In tema di accertamento, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purchè preciso e grave, qual è la notevole differenza della percentuale di ricarico” (Cass. sez. trib. n. 27552 del 2018; Cass. sez. VI-T n. 27568 del 2013);
6. La sentenza deve essere pertanto cassata e rinviata per gli ulteriori accertamenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania che, in diversa composizione, dovrà decider la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltre che regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020