Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13137 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Ascoli Satriano, elettivamente domiciliato in Roma, via

Sestio Calvino 33, nello studio dell’avv. Cannas Luciana, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe

Ferrari 35, nello studio dell’avv. Marco Vincenti, rappresentato e

difeso giusta delega in atti dall’avv. Argento Mario;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari,

sezione staccata di Foggia, n. 16/27/05 del 25/1 – 22/3/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/4/2010 dal Relatore Cons. Tirelli Francesco;

Udito l’avv. Bosco per delega;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento di quello incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con separati avvisi di accertamento il Comune di Ascoli Satriano ha richiesto a T.M. il pagamento dell’ICI e degli accessori dovuti con riferimento ad alcuni terreni da considerarsi edificabili perche’ inclusi dal Piano di Fabbricazione in zona omogenea (OMISSIS) industriale, che il contribuente li ha impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia sostenendo, per quanto ancora interessa in questa sede, che i suoli non erano edificabili per intervenuta decadenza del piano ASI in cui erano stati ricompresi e che, comunque, gli avvisi difettavano di adeguata motivazione in ordine alla determinazione del loro valore;

che il Comune di Ascoli Satriano si e’ costituito contestando la fondatezza della tesi avversa che, tuttavia, e’ stata condivisa dalla Commissione Provinciale per quel che riguardava la natura non edificabile dei terreni;

che il Comune ha interposto appello con il quale ha ribadito che l’inserimento dei suoli nel piano di fabbricazione li aveva fatti diventare edificabili a prescindere dall’esistenza o dalla validita’ degli strumenti urbanistici attuativi;

che il T. ha resistito proponendo a sua volta appello incidentale sul punto relativo al difetto di motivazione degli accertamenti;

che con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione Regionale ha rigettato entrambi i gravami sottolineando, quanto al principale, che la decadenza del piano ASI aveva riportato i terreni alla condizione originaria e, quanto all’incidentale, che il contribuente aveva comunque avuto la possibilita’ di svolgere compiutamente le sue difese;

che il Comune ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 perche’ il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere il carattere edificatorio dei suoli;

che anche il T. ha impugnato in via incidentale condizionata per omessa e/o contraddittoria motivazione sulla questione relativa alla determinazione del valore dei terreni, che la Commissione Regionale aveva risolto in modo illogico perche’ nella specie non si trattava di vedere se, da parte sua, era stato o meno in grado di replicare alla pretesa del Comune, ma se la stima da quest’ultimo effettuata poteva ritenersi giustificata e congrua;

che cosi’ riassunte le; rispettive doglianze delle parti e riuniti i due ricorsi perche’ proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 s’intende per area fabbricabile quella “utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi… “; che l’art. 11 quaterdecies, comma 16, introdotto dalla L. n. 248 del 2005, di conversione del D.L. n. 203 del 2005, ha stabilito che la predetta disposizione deve essere interpretata nel senso che “un’area e’ da considerare comunque fabbricabile se e’ utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo”;

che il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito, con modificazioni, nella L. n. 248 del 2006 ha infine chiarito che lo strumento urbanistico generale produce i sopraindicati effetti fin dal momento della sua adozione da parte del Comune e, dunque, anche prima dell’approvazione della Regione;

che in tale quadro normativo, le Sezioni Unite civili hanno statuito (con sentenza 2006/25506) che “ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, un’area e’ da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo: in tal caso, l’ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo anche conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilita’ a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione”; che analogo principio e’ stato in seguito affermato da C. Cass. 2008/9510, 2008/25676, 2009/15558 e 2010/5758, con la precisazione che nel sistema dell’ICI, quella di area fabbricabile e’ una nozione ampia ed ispirata alla mera potenzialita’ edificatoria, che non puo’ essere esclusa dalla sussistenza di vincoli capaci di condizionare in concreto la possibilita’ di costruire, perche’ tali limiti non fanno venir meno ed, anzi, presuppongono la vocazione edificatoria del terreno, incidendo soltanto sul suo valore venale;

che tanto ricordato e premesso, altresi’, che sussiste sostanziale identita’ fra programma di fabbricazione e piano regolatore generale (v., in tal senso, Corte cost. 1978/23 e, fra le piu’ recenti di legittimita’, C. Cass. 2004/12127, 2006/6058 e 2010/56), rimane unicamente da aggiungere che non e’ controverso in causa che i terreni di cui si discute si trovino, in base al programma di fabbricazione, in zona omogenea (OMISSIS) – industriale; che in considerazione di tutto quanto sopra va pertanto riconosciuto che la Commissione Regionale avrebbe dovuto ritenere la natura fabbricabile dei terreni, essendo al riguardo ininfluente sia l’intervenuta decadenza dello strumento urbanistico attuativo sia la dedotta inedificabilita’ concreta dei suoli;

che cosi’ concludendo non ci si pone affatto in contrasto con la disposizione dell’art. 53 Cost. perche’, come gia’ detto prima, gli eventuali limiti alla possibilita’ di costruire non sono del tutto irrilevanti, ma debbono essere considerati ai fini dell’adeguamento della base imponibile alla reale capacita’ contributiva dei proprietari che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere di conseguenza cassata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che procedera’ ad un nuovo esame del valore venale delle aree, precedetemente calcolato sulla base dell’errato presupposto del carattere non edificatorio delle stesse;

che il ricorso incidentale, volto per l’appunto a lamentare il mancato esame della questione relativa alla giustificazione ed alla congruita’ della stima effettuata dal Comune, risulta quindi assorbito; che il giudice del rinvio provvedere pure sulle spese della presente fase di legittimita’ e delle precedenti di merito.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie quello principale, dichiara assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata, rinvia le parti davanti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che provvedera’ pure sulle spese della presente fase di legittimita’ e delle precedenti di merito.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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