Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13137 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avvocati FIORE Franco, Alessandra Berra e

Stefano Sergio-Castelvetere, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Paolo Emilio n. 7;

– ricorrente –

contro

C.W., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avvocati BORDIGNON Paola Tullia e

Paolo Moretti, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Ferrari n.

11, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Pacifico;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.

90 del 2009, depositata in data 15 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che F.R. ha convenuto in giudizio C.W. dinnanzi al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, chiedendone la condanna alla demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze sul suo terreno (demolizione dell’autorimessa e integrale ricostruzione, realizzazione di un terrazzo, ampliamento e rifacimento della recinzione tra le proprietà), e al ripristino dello stato dei luoghi;

che il convenuto ha contestato la domanda e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice all’arretramento delle costruzioni che non sarebbero state rispettose del regime delle distanze legali;

che l’adito Tribunale ha condannato il C. ad arretrare il terrazzo di nuova formazione al rispetto della distanza legale, come indicato nella relazione del CTU, e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite e ponendo a carico di ciascuna parte le spese di CTU;

che F.R. ha proposto appello avverso tale sentenza;

che il C. ha resistito al gravame e ha proposto altresì appello incidentale;

che la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 15 gennaio 2009, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha condannato il C. all’abbattimento del pergolato-gazebo fino alla quota in altezza di mt 2,50 a partire dal marciapiede di (OMISSIS), e ha condannato l’appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;

che F.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, C. W.;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 12 e 14 disp. gen., dell’art. 68 del regolamento edilizio del Comune di Cusano Milanino e della L. n. 122 del 1989. La ricorrente assume che la possibilità di realizzare autorimesse in deroga alle norme sulle distanze opera solo con riferimento alle autorimesse interrate e deduce che quella realizzata dal C. era interrata solo in parte.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 878 e 907 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la deroga disposta dalla L. n. 122 del 1989 opererebbe anche sotto il profilo della contestata violazione dell’art. 907 cod. civ., e che non fosse stata fornita alcuna prova circa la sussistenza di servitù di luce e aria in favore del fondo di essa ricorrente nè l’esistenza di vincoli obbligatori.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione della L. n. 122 del 1989, degli artt. 16 e 23 delle NTA del PRG e 63 e 68 del Regolamento edilizio. La censura si riferisce alla condanna all’abbattimento del pergolato-gazebo, limitata alla quota superiore ai 2,50 metri a partire dal marciapiede; in proposito si osserva che il manufatto è ubicato in una zona di particolare pregio per la quale le norme edilizie stabiliscono che le recinzioni non devono essere più alte di mt. 1,80.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 892 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il contenuto delle fioriere fosse costituito da semplici arbusti collocati ad una distanza coerente con quanto prescritto dall’art. 892 cod. civ., n. 3.

Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della istanza di rinnovo della CTU espletata in primo grado. Si rileva preliminarmente che non trova applicazione, nel caso di specie, ratione temporis, l’art. 360 bis cod. proc. civ., sulla base del quale il resistente ha formulato una eccezione di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è comunque inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 e sino al 4 luglio 2009, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

Quanto ai motivi con i quali si denuncia violazione di legge, si è chiarito che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Quanto ai motivi con i quali si denunciano vizi della motivazione, si è precisato che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Tutti i motivi di ricorso non corrispondono ai requisiti ora indicati.

Quanto alle denunciate violazioni di legge, l’inammissibilità dei motivi discende dalla mancata formulazione del quesito di diritto.

Quanto ai denunciati vizi motivazionali, del pari difettano sia la chiara indicazione del fatto controverso, sia il momento di sintesi delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dal vizio di motivazione. Le censure, peraltro, non sembrano tenere debitamente conto delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame delle circostanze di fatto, già adeguatamente valutate dalla Corte d’appello, con motivazione congrua. Quanto, infine, all’ultimo motivo, si deve rilevare che la valutazione in ordine alla necessità di procedere o meno alla rinnovazione degli accertamenti tecnici rientra tra i poteri del giudice di merito, il quale, nella specie, non ne ha motivatamente ravvisato la sussistenza.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione;

che le deduzioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, non appaiono idonee ad indurre a conclusioni differenti;

che non rileva, innanzitutto, il fatto che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che, di fronte alla chiarezza del dato normativo e alla uniformità della giurisprudenza sul punto, non vi è spazio per riconoscere una rimessione in termini da errore scusabile;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale della persistente applicabilità della L. n. 69 del 2009, art. 58, nella parte in cui renderebbe applicabile l’art. 366 bis cod. proc. civ., art. 58 pur dopo la sua abrogazione, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, nonchè all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole nè contrastante con il diritto di difesa il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass. n. 26364 del 2009);

che, d’altra parte, non può non rilevarsi come, alla luce della chiara lettera della norma transitoria, siano manifestamente infondati anche i dubbi prospettati sotto il profilo della certezza del diritto e dell’equo processo, atteso che la perdurante operatività dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per i ricorsi per cassazione relativi a sentenza depositate prima del 4 luglio 2009, pur se il ricorso sia notificato successivamente a tale data, non appare irragionevole e non vale ad ingenerare dubbi circa la disciplina applicabile con riferimento alle forme della impugnazione da proporre avverso pronunce depositate anteriormente al 4 luglio 2009;

che non può neanche condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui il primo e il terzo motivo sarebbero comunque ammissibili, atteso che il quesito di diritto sarebbe chiaramente contenuto nel testo della illustrazione dei motivi, pur non essendo stato riportato in separata formula sacramentale;

che, invero, appare opportuno ribadire che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass., ord. n. 20409 del 2008; Cass. ord. n. 2799 del 2011);

che, in particolare, l’operazione suggerita nella memoria, di individuare un quesito di diritto in affermazioni inserite in un contesto argomentativo variamente articolato nella esposizione del motivo di censura, finirebbe con il rimettere alla Corte la scelta delle questioni sulle quali pronunciarsi, con ciò vanificando la rilevata funzione del quesito di diritto;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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