Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13136 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15445/2013 R.G. proposto da:

M.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via Denza n. 20,

presso lo Studio degli Avv.ti Lorenzo del Federico e Laura Rosa, che

la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 108/2/12, depositata il 13 dicembre 2012;

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 febbraio

2020 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO

1. che, con l’impugnata sentenza, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo confermava la prima decisione che, in parziale accoglimento del ricorso promosso dall’Avv. M.J., riduceva l’imponibile accertato dall’ufficio ai fini IREF IRAP IVA 2004; l’imponibile di che trattasi, a seguito di indagini bancarie condotte ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32, comma 7, era stato accertato dall’ufficio sulla scorta della presunzione legale discendente dalla mancata giustificazione di prelievi e versamenti sui conti corretti della contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 32, comma 2;

2. che la Regionale, dato atto che nonostante il verificarsi della preclusione alla produzione giudiziale dei documenti prevista dal D.P.R. n. 600 cit., art. 32, commi 4 e 5, preclusione realizzatasi in conseguenza del rifiuto opposto dalla contribuente al preventivo invito dell’ufficio di presentare i documenti, la Provinciale aveva comunque provveduto a valutare la documentazione prodotta con l’originario ricorso, tanto che il primo giudice aveva ridotto la ripresa, reputava che, per questi documenti, la questione della loro inutilizzabilità processuale avesse perso di interesse;

2.1. che la Regionale, invece, condivideva con la Provinciale l’esclusione processuale di “tutta l’altra documentazione, prodotta dalla contribuente successivamente e con memorie aggiuntive, in quanto a quel punto non aveva più ragion d’essere la causa di forza maggiore”; invero, secondo la Regionale, per tale documentazione, come anche per la documentazione depositata in grado d’appello, questa volta era “la norma che ne precludeva la possibilità di valutazione”;

2.2. che, nel merito, la Regionale riteneva che la contribuente non avesse fornito la prova della giustificazione dei prelievi; invero, secondo la Regionale, non bastava la semplice indicazione dei beneficiari degli stessi, atteso che, invece, la contribuente avrebbe avuto anche l’onere probatorio di “chiarire il rapporto intercorso con il beneficiario”;

2.3. che la Regionale, da ultimo, giudicava tardiva la difesa della contribuente “circa la non imponibilità IVA dei prelievi non giustificati, in forza dell’avvenuta abrogazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41”; e, questo, perchè, secondo la Regionale, trattavasi di eccezione formulata soltanto in grado d’appello, da considerarsi quindi preclusa ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2;

3. che la contribuente ricorreva per tre motivi, ai quali l’ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che, con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente rimproverava alla Regionale di aver erroneamente ritenuto non utilizzabile tutta quanta la documentazione non prodotta con l’originario ricorso; e questo perchè, secondo la contribuente, non le sarebbe stato possibile adempiere all’invito dell’amministrazione, sia a causa della ristrettezza del tempo messo a disposizione e sia per la difficoltà di reperire documenti che erano in possesso di terzi;

1.1. che il motivo è, innanzitutto, inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè la contribuente neanche individua quali siano stati i documenti che l’amministrazione aveva esattamente invitato a produrre, non consentendo alla Corte di comprendere quali siano, esattamente, quelli ancora oggetto della contestata preclusione, nemmeno spiegando in che misura gli stessi fossero rilevanti, neppure chiarendo se i documenti prodotti in secondo grado fossero o no tempestivi ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 32; del resto, la contribuente neanche sembra cogliere, sullo specifico punto, con la conseguente sanzione di inammissibilità, la reale ratio dell’impugnata sentenza, che, come si è avuto cura di evidenziare in narrativa, era nel senso che, per la documentazione non depositata con l’originario ricorso, che secondo la Regionale era l’unica ancora in contestazione, erano le ordinarie regole processuali, quelle cioè di governo delle facoltà istruttorie delle parti, che precludevano la produzione documentale successiva al ricorso di primo grado (sulle conseguenze di inammissibilità del motivo che non critica l’effettiva ratio decidendi, v. Cass. sez. III n. 10864 del 2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011);

2. che, con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione del D.P.R. n. 600 cit., art. 32, comma 1, la contribuente sosteneva che la Regionale era incorsa in errore, laddove aveva ritenuto che, ai fini della prova della giustificazione dei prelievi, non fosse sufficiente la semplice indicazione dei beneficiari degli stessi; che, con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione dell’art. 113 c.p.c., del D.P.R. n. 633 cit., art. 41, e della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 21 septies, la contribuente sosteneva che la Regionale aveva sbagliato ha ritenere inammissibile la richiesta di non applicazione dell’IVA sui prelevanti a seguito dell’abrogazione del D.P.R. n. 633 cit., art. 41; secondo la contribuente, difatti, non trattavasi di una eccezione tardivamente formulata in grado d’appello, bensì di una mera difesa in diritto;

2.1. che le due superiori censure debbono reputarsi superate in quanto nella sostanza assorbite da Corte Cost. n. 228 del 214 che, come noto, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, con riguardo ai professionisti come l’avvocato contribuente, la presunzione legale di esistenza di ricavi non dichiarati che il D.P.R. n. 600 cit., art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, faceva discendere dalla mancata giustificazione dei prelievi (Cass. sez. trib. n. 29572 del 2018; Cass. sez. trib. n. 22931 del 2018);

3. che la sentenza deve essere quindi cassata e rinviata per gli ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, come in motivazione; cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltre che regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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