Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13136 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Ascoli Satriano, elettivamente domiciliato in Roma, via

Sestio Calvino 33, nello studio dell’avv. Cannas Luciana, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari,

sezione staccata di Foggia n. 13/27/05 del 25/1 – 22/3/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/4/2010 dal Relatore Cons. Tirelli Francesco;

Udito l’avv. Bosco per delega;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letto il ricorso proposto dal Comune di Ascoli Satriano nei confronti di M.S. per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata; visto il successivo atto sottoscritto sia dal Sindaco che dal M. per adesione, con il quale il Comune ha rinunciato al ricorso per avere nel frattempo raggiunto un accordo transattivo con la controparte;

considerato che pur essendo invalido come rinuncia perche’ non firmato anche dall’avvocato difensore, tale atto dimostra inequivocabilmente che il Comune non ha piu’ interesse alla decisione della causa; che va, pertanto, dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuta mancanza d’interesse;

che non occorre adottare alcun provvedimento sulle spese, stante il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte del M..

PQM

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza d’interesse.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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